CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., inutilizzabilità del contenuto della querelasporta dalla persona offesa quale fondamento del giudizio di responsabilità, èinammissibile per aspecificità, non confrontandosi con l'effettivo tessutoargomentativo della sentenza impugnata; che, infatti, la Corte territoriale non hafondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sul contenuto della querela,ma anche, e soprattutto, sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa DimichinoAngela nel corso dell'udienza dibattimentale del 14 aprile 2023, nella quale lastessa ha ribadito la medesima ricostruzione dei fatti già esposta in sede didenuncia-querela, oltre che sulle ulteriori risultanze dell'attività d'indagine, ivicompresa l'intestazione al ricorrente del conto corrente sul quale è confluitol'ingiusto profitto; che, in ogni caso, il ricorrente non ha assolto l'onere della cd.prova di resistenza, non avendo dedotto se, e in quale misura, l'espunzione delcontenuto asseritamente inutilizzabile della querela priverebbe di fondamentol'affermazione di responsabilità, a fronte degli ulteriori e concorrenti elementivalorizzati dalla Corte territoriale; che costituisce, infatti, pacifico orientamentodi questa Corte quello secondo cui è inammissibile per aspecificità il ricorso percassazione con cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senzadedurne la decisività in forza della cd. prova di resistenza, ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024-02; Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01; Sez. 2, n.7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218-01);che il secondo motivo, con cui si deduce l'inversione dell'onere della provaa carico del ricorrente, è manifestamente infondato; che la Corte territoriale nonha operato alcuna inversione dell'onere della prova, ma ha fatto correttaapplicazione del principio, costituente massima di esperienza, secondo cui ilpercettore del profitto del reato di truffa si identifica nell'autore della condottadecettiva ovvero in chi concorra alla sua realizzazione, sicché è oneredell'imputato che di tale profitto sia destinatario allegare elementi alternativi,specifici e concreti, idonei a dimostrare la propria estraneità alla sequenzacausale tipica, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova (Sez. 2,n. 16493 del 23/04/2026, Carné, Rv. 290024-01); che, nella specie, il ricorrente,quale intestatario del conto corrente sul quale è stato accreditato il bonificofraudolento, non ha allegato alcun elemento alternativo idoneo a dimostrare lapropria estraneità ai fatti, essendosi la Corte territoriale limitata a fareapplicazione di tale consolidato principio;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]