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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 1969

Cassazione n. 10894/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 09/03/1969 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui: agli artt. 99 e 385 cod. pen., 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90 (fatti commessi in Cerea il 4 giugno 2022); agli artt. 99, 61 nn. 2 e 5, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022); agli artt. 99, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Legnago il 4 giugno 2022) e artt. 99, 61 e 337 cod. pen. (fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022), a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599- bis cod. proc. pen., con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato.

2. Con il ricorso per cassazione a firma del difensore [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con due motivi, vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con peculiare riferimento alla congruità della pena rispetto al suo complessivo comportamento, endo ed extra processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen..

1. E' stato, infatti, affermato che, in tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), ipotesi che non ricorre nel caso di specie.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 09/03/1969 avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui: agli artt. 99 e 385 cod. pen., 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 309/90 (fatti commessi in Cerea il 4 giugno 2022); agli artt. 99, 61 nn. 2 e 5, 624-bis e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022); agli artt. 99, 61 n. 5, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatti commessi in Legnago il 4 giugno 2022) e artt. 99, 61 e 337 cod. pen. (fatto commesso in Cerea il 4 giugno 2022), a seguito di concordato sul trattamento sanzionatorio ex art. 599- bis cod. proc. pen., con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato. 2. Con il ricorso per cassazione a firma del difensore [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto, con due motivi, vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con peculiare riferimento alla congruità della pena rispetto al suo complessivo comportamento, endo ed extra processuale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis e 599-bis cod. proc. pen.. 1. E' stato, infatti, affermato che, in tema di 'patteggiamento in appello' ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), ipotesi che non ricorre nel caso di specie. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
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