CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05554/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché oltre a dedurre, con il secondo motivo, in termini di manifesta genericità, asseriti vizi di motivazione non altrimenti precisati con riguardo al tenore delle argomentazioni spese dalla Corte territoriale, mettendone in evidenza i motivi pretermessi, le incongruenze logiche e le ragioni di contraddittorietà, per altro verso, con gli altri due motivi replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla qualificazione della condotta ( coerentemente esclusa alla luce del rilevate dati quantitativo e quantitativo della sostanza detenuta vieppiù valorizzate alla luce dell'attività di trasporto per conto terzi resa) e alla pena irrogata, puntualmente giustificata nel relativo discostarsi al minimo edittale, con considerazioni logiche e corrette che rendono il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce dì cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.