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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21423/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'insussistenza del fatto per avere ella posto in essere esclusivamente atti di autolesionismo, senza esercitare violenza direttamente nei confronti dei pubblici ufficiali; considerato che la prospettazione difensiva non si confronta con la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di primo e secondo grado sulla base degli atti processuali (cfr. verbale di arresto in flagranza del 21/11/2023), da cui emerge che la condotta violenta della ricorrente era stata indirizzata anche nei confronti degli operanti.

In ogni caso, pur a voler valorizzare gli agiti autolesionistici della ricorrente, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale» (Sez. 6, n. 42951 del 9/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268719 — 01).

Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste sulla finalità oppositiva della condotta autolesionistica, risultando pertanto il motivo di ricorso manifestamente in contrasto con tale consolidato orientamento interpretativo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'insussistenza del fatto per avere ella posto in essere esclusivamente atti di autolesionismo, senza esercitare violenza direttamente nei confronti dei pubblici ufficiali; considerato che la prospettazione difensiva non si confronta con la ricostruzione del fatto operata dai Giudici di primo e secondo grado sulla base degli atti processuali (cfr. verbale di arresto in flagranza del 21/11/2023), da cui emerge che la condotta violenta della ricorrente era stata indirizzata anche nei confronti degli operanti. In ogni caso, pur a voler valorizzare gli agiti autolesionistici della ricorrente, occorre richiamare la giurisprudenza di legittimità secondo cui «il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato anche da una condotta autolesionistica dell'agente, quando la stessa sia finalizzata ad impedire o contrastare il compimento di un atto dell'ufficio ad opera del pubblico ufficiale» (Sez. 6, n. 42951 del 9/09/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268719 — 01). Nel caso di specie, nessun dubbio sussiste sulla finalità oppositiva della condotta autolesionistica, risultando pertanto il motivo di ricorso manifestamente in contrasto con tale consolidato orientamento interpretativo; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 21423/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris