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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 27221/2023

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21 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, 281, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.807/2021pubblicata in data 3 febbraio 2021 ; [OSCURATO:PERSONA] lettele rinunc e a i ricors i propost i e le reciproche accettazioni ; rilevato che del deposito de gli atti di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che l e rinunc e a i ricors i ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
21 DECRETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, 281, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA] 269, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma n.807/2021pubblicata in data 3 febbraio 2021 ; [OSCURATO:PERSONA] lettele rinunc e a i ricors i propost i e le reciproche accettazioni ; rilevato che del deposito de gli atti di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022; rilevato che l e rinunc e a i ricors i ha nno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.,come modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che
Decreto Cassazione n. 27221/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris