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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 30779/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 368-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02298490588, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19310/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art.391 bis cod.proc.civ. avverso la sentenza nr.19310 del 2021 con la quale la Corte ha rigettato il ricorso ordinario dal medesimo proposto nei confronti del Comune di Pomezia; dinanzi alla Corte di legittimità, era stata impugnata la decisione della Corte di appello di Roma che, a sua volta, aveva respinto il reclamo avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Velletri aveva rigettato l'impugnativa dei due licenziamenti disciplinari intimati dal Comune di Pomezia al ricorrente, dirigente responsabile dell'avvocatura comunale; la Corte, con la pronuncia revocanda, respingendo l'unico motivo di ricorso, dopo aver richiamato il principio di Cass. nr. 22075 del 2018, in relazione ai termini procedimentali di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017), per le sanzioni più gravi, osservava che, ai fini del decorso del termine decadenziale per la contestazione, occorreva dare rilievo al momento di conoscenza della notizia dell'infrazione da parte dell'UPD.

Sulla base di tale premessa teorica, giudicava tempestiva la contestazione in relazione al caso concreto; al giudizio di revocazione, articolato in un unico motivo, ha resistito il Comune in epigrafe, con controricorso la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2022 n. 00368 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- l'errore percettivo della Corte è dedotto - ai sensi dell'art 395, co. 1 e 4, cod.proc.civ.- con riferimento al computo dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis, commi 1-4, del D.Igs. nr 165 del 2001 e s.m.i. nel testo vigente all'epoca dei fatti e che ha dato luogo al licenziamento disciplinare del 15 Marzo 2016 ed a quello del 20 giugno 2016; si imputa alla Corte di aver erroneamente individuato la disciplina di riferimento.

Per la parte ricorrente, l'art. 55 bis, comma 3, nel testo vigente all'epoca dell'infrazione disciplinare, non conterrebbe alcun riferimento all'ufficio per i procedimenti disciplinari con la conseguenza che quanto esposto in sentenza sarebbe del tutto erroneo ricadendo pienamente nell'errore di fatto, «poiché la norma menzionata (id est: l'art. 55 bis comma 3) non era in effetti quella»; il motivo è inammissibile; per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass. nr. 442 del 2018, Cass. nr. 6405 del 2018; Cass. nr. 4456 del 2015; in motiv., Cass., sez. un., nr. 5906 del 2020), l'errore di fatto deve, dunque, avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, dovendo ritenersi inammissibile, invece, la censura finalizzata ad un diverso apprezzamento del fatto come, evidentemente, ad un riesame della decisione di diritto; alla stregua di tali riassuntive indicazioni, emerge chiaramente che la parte ricorrente non faccia valere alcun errore percettivo nel Ric. 2022 n. 00368 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -3- senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata e cioè con riferimento a un «fatto» risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso; in modo palese, le censure involgono questioni estranee alla logica del rimedio revocatorio perché investono l'attività di individuazione (recte di interpretazione) della normativa di riferimento e dunque valutazioni che sono di diritto e non di fatto; come si ricava in maniera univoca dalla lettura del ricorso, il ricorrente pretende di assegnare alle norme di disciplina della fattispecie concreta un significato diverso da quello attribuito dalla Corte: in nessun modo, dunque, la denuncia è riconducibile al paradigma dell'errore di fatto, contemplato dall'art. 391 bis cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte controricorrente, come da dispositivo; va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2022 n. 00368 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -4- unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 368-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02298490588, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 19310/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ai sensi dell'art.391 bis cod.proc.civ. avverso la sentenza nr.19310 del 2021 con la quale la Corte ha rigettato il ricorso ordinario dal medesimo proposto nei confronti del Comune di Pomezia; dinanzi alla Corte di legittimità, era stata impugnata la decisione della Corte di appello di Roma che, a sua volta, aveva respinto il reclamo avverso la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale di Velletri aveva rigettato l'impugnativa dei due licenziamenti disciplinari intimati dal Comune di Pomezia al ricorrente, dirigente responsabile dell'avvocatura comunale; la Corte, con la pronuncia revocanda, respingendo l'unico motivo di ricorso, dopo aver richiamato il principio di Cass. nr. 22075 del 2018, in relazione ai termini procedimentali di cui all'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75 del 2017), per le sanzioni più gravi, osservava che, ai fini del decorso del termine decadenziale per la contestazione, occorreva dare rilievo al momento di conoscenza della notizia dell'infrazione da parte dell'UPD. Sulla base di tale premessa teorica, giudicava tempestiva la contestazione in relazione al caso concreto; al giudizio di revocazione, articolato in un unico motivo, ha resistito il Comune in epigrafe, con controricorso la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; entrambe le parti hanno depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2022 n. 00368 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- l'errore percettivo della Corte è dedotto - ai sensi dell'art 395, co. 1 e 4, cod.proc.civ.- con riferimento al computo dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis, commi 1-4, del D.Igs. nr 165 del 2001 e s.m.i. nel testo vigente all'epoca dei fatti e che ha dato luogo al licenziamento disciplinare del 15 Marzo 2016 ed a quello del 20 giugno 2016; si imputa alla Corte di aver erroneamente individuato la disciplina di riferimento. Per la parte ricorrente, l'art. 55 bis, comma 3, nel testo vigente all'epoca dell'infrazione disciplinare, non conterrebbe alcun riferimento all'ufficio per i procedimenti disciplinari con la conseguenza che quanto esposto in sentenza sarebbe del tutto erroneo ricadendo pienamente nell'errore di fatto, «poiché la norma menzionata (id est: l'art. 55 bis comma 3) non era in effetti quella»; il motivo è inammissibile; per pacifica giurisprudenza di questa Corte, l'errore di fatto revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato (tra le tante, Cass. nr. 442 del 2018, Cass. nr. 6405 del 2018; Cass. nr. 4456 del 2015; in motiv., Cass., sez. un., nr. 5906 del 2020), l'errore di fatto deve, dunque, avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, dovendo ritenersi inammissibile, invece, la censura finalizzata ad un diverso apprezzamento del fatto come, evidentemente, ad un riesame della decisione di diritto; alla stregua di tali riassuntive indicazioni, emerge chiaramente che la parte ricorrente non faccia valere alcun errore percettivo nel Ric. 2022 n. 00368 sez. ML - ud. 17-05-2022 -3- senso chiarito dalla giurisprudenza sopra richiamata e cioè con riferimento a un «fatto» risultante in modo incontrovertibile dagli atti o da essi positivamente escluso; in modo palese, le censure involgono questioni estranee alla logica del rimedio revocatorio perché investono l'attività di individuazione (recte di interpretazione) della normativa di riferimento e dunque valutazioni che sono di diritto e non di fatto; come si ricava in maniera univoca dalla lettura del ricorso, il ricorrente pretende di assegnare alle norme di disciplina della fattispecie concreta un significato diverso da quello attribuito dalla Corte: in nessun modo, dunque, la denuncia è riconducibile al paradigma dell'errore di fatto, contemplato dall'art. 391 bis cod. proc. civ.; le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della parte controricorrente, come da dispositivo; va dato, altresì, atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in favore di ciascuna parte controricorrente, in Euro 4000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2022 n. 00368 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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