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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16027/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Rimini ha condannato [OSCURATO:PERSONA], colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di Euro 1.000,00 di multa e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 2.000,00; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo, con il quale si eccepisce il contrasto esistente tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, quanto all'entità della pena applicata all'imputato e all'importo del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, il quale non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, se il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874; Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015 - dep. 13/01/2016, Rv. 265734; Sez. 3, n. 1760 del 12/02/1999, Rv. 213070), come nel caso di specie, in cui il dispositivo della sentenza è stato letto nell'udienza del 23 febbraio 2021, alla presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, e la motivazione della sentenza è stata depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2021; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Rimini ha condannato [OSCURATO:PERSONA], colpevole del delitto di cui all'art. 582 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di Euro 1.000,00 di multa e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede, con provvisionale immediatamente esecutiva pari ad Euro 2.000,00; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il motivo, con il quale si eccepisce il contrasto esistente tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, quanto all'entità della pena applicata all'imputato e all'importo del risarcimento del danno riconosciuto alla parte civile, è manifestamente infondato, posto che è jus receptum che l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, il quale non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, se il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874; Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015 - dep. 13/01/2016, Rv. 265734; Sez. 3, n. 1760 del 12/02/1999, Rv. 213070), come nel caso di specie, in cui il dispositivo della sentenza è stato letto nell'udienza del 23 febbraio 2021, alla presenza del sostituto processuale del difensore di fiducia dell'imputato, e la motivazione della sentenza è stata depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2021; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il P
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