CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2025
Cassazione n. 06880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia emessa il 16 settembre 2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato l'imputato colpevole del delitto di cui agli artt. 113, 434 cpv. e 449 cod. pen. Ritenuto che i tre motivi sollevati (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione per non avere commesso il fatto; erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del reato contestato; violazione di legge in relazione al diniego dell'intervenuta prescrizione) non sono consentiti in sede di legittimità perché tutti prospettanti deduzioni del tutto generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (art. 581 cod. proc. pen.), nonché volti a prefigurare una rivalutazione o una rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Dopo aver premesso che il reato ascritto non si è estinto per decorso della prescrizione, attesi il raddoppio del termine di prescrizione e l'epoca di verificazione del fatto, i Giudici di merito hanno offerto adeguate risposte alle doglianze difensive, genericamente reiterate con il presente ricorso, affermando come il coinvolgimento di terzi nel crollo dell'edificio non abbia trovato alcun riscontro, essendo invece questo unicamente dovuto alla mancata adozione, da parte dell'imputato e dei coimputati, delle adeguate misure atte a mettere in sicurezza l'edificio che si trovava in evidente stato di fatiscenza e abbandono (p. 8 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 novembre 2025 Il Consigliere estensPre Il