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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2024

Cassazione n. 43519/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; &'\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in composizione monocratica, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa per il reato di cui all'art. 2

I. 2 ottobre 1967, n. 895.

Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 5 della summenzionata legge - sono manifestamente infondate perché inerenti ad asserita contraddizione della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato.

Invero, la Corte di appello di Roma rileva che, ai fini dell'applicazione di tale attenuante, è del tutto irrilevante la condotta collaborativa tenuta dall'agente, in quanto può essere concessa unicamente sulla base di elementi oggettivi afferenti alla quantità e qualità delle armi sequestrate.

Nel caso di specie evidenzia che il fucile, rinvenuto dietro la porta della camera da letto in uso esclusivo del ricorrente, non era censito in [OSCURATO:PERSONA] e che sopra un armadio ubicato nella stessa stanza veniva rinvenuta una cartuccera contenenti otto cartucce, il che connota il fatto di sostanziale gravità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; &'\ Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in composizione monocratica, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in mesi otto di reclusione ed euro 3000,00 di multa per il reato di cui all'art. 2 I. 2 ottobre 1967, n. 895. Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi attenuata di cui all'art. 5 della summenzionata legge - sono manifestamente infondate perché inerenti ad asserita contraddizione della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. Invero, la Corte di appello di Roma rileva che, ai fini dell'applicazione di tale attenuante, è del tutto irrilevante la condotta collaborativa tenuta dall'agente, in quanto può essere concessa unicamente sulla base di elementi oggettivi afferenti alla quantità e qualità delle armi sequestrate. Nel caso di specie evidenzia che il fucile, rinvenuto dietro la porta della camera da letto in uso esclusivo del ricorrente, non era censito in [OSCURATO:PERSONA] e che sopra un armadio ubicato nella stessa stanza veniva rinvenuta una cartuccera contenenti otto cartucce, il che connota il fatto di sostanziale gravità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024
Sentenza Cassazione n. 43519/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris