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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 26158/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 29 aprile 2025, che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte (sentenza n. 39299 del 9 giugno 2021 della Quarta Sezione Penale), ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 22 gennaio 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 21 maggio 2018.

Letta la memoria trasmessa il 4 marzo 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto di assegnare il ricorso ad altra Sezione della Corte.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, nel ritenere penalmente rilevante la condotta dell'imputato, hanno ragionevolmente valorizzato, nel solco dei criteri ermeneutici fissati dalla sentenza rescindente, il dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto (11,8 grammi di cocaina da cui erano ricavabili 16 dosi medie singole) e le modalità di confezionamento e occultamento, essendo stati rinvenuti 9 dei 10 involucri nella biancheria intima dell'imputato, fermato dagli operanti della [OSCURATO:PERSONA] nella sala interna di un locale notturno, risultando tali elementi non compatibili con la tesi di un uso esclusivamente personale dello stupefacente.

Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) l'assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, che invero neanche il ricorso indica in termini adeguatamente specifici.

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 29 aprile 2025, che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento resa da questa Corte (sentenza n. 39299 del 9 giugno 2021 della Quarta Sezione Penale), ha confermato la decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 22 gennaio 2018, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 21 maggio 2018. Letta la memoria trasmessa il 4 marzo 2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto di assegnare il ricorso ad altra Sezione della Corte. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, nel ritenere penalmente rilevante la condotta dell'imputato, hanno ragionevolmente valorizzato, nel solco dei criteri ermeneutici fissati dalla sentenza rescindente, il dato quantitativo dello stupefacente rinvenuto (11,8 grammi di cocaina da cui erano ricavabili 16 dosi medie singole) e le modalità di confezionamento e occultamento, essendo stati rinvenuti 9 dei 10 involucri nella biancheria intima dell'imputato, fermato dagli operanti della [OSCURATO:PERSONA] nella sala interna di un locale notturno, risultando tali elementi non compatibili con la tesi di un uso esclusivamente personale dello stupefacente. Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è anch'esso manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata) l'assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, che invero neanche il ricorso indica in termini adeguatamente specifici. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26158/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris