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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 50671/2023

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/12/2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Nola in data /12/2020 che lo aveva condannato per il delitto di truffa, denunciando il vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

A seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro.

Pen. per effetto della L. 103/2017), l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .Così deciso in Roma, 10/11/2023 Il consigliere re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cremano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/12/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 20/12/2022, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Nola in data /12/2020 che lo aveva condannato per il delitto di truffa, denunciando il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile. A seguito della modifica dell'art. 613 cod. pro. Pen. per effetto della L. 103/2017), l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende .Così deciso in Roma, 10/11/2023 Il consigliere re
Sentenza Cassazione n. 50671/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris