CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Sondrio, in data 10 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, è del tutto privo di specificità e si limita a dedurre violazioni relative alla determinazione della pena, peraltro fissata in misura pari al minimo edittale, che non sono state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Preside5te