CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025
Cassazione n. 05221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 5402 /20 2 1 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per mandato speciale apposto in atto separato prodotto unitamente al ricorsodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato pressoi cui Uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - perla cassazione del la sentenza della Co rte di giustizia di secondo grado dellaCalabria n. 3229 / 02/2 0 depositata in data 2 6 / 1 1 /20 2 2 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoe considerato che: Oggetto:rinunciaal ricorso Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 -è in atti rinuncia al ricorso, con la quale il ricorrente dichiara di voler provvedere alla definizione amministrativa della propria posizione tributaria/fiscalee rinunciare al ricorso; -tale atto risulta notificato alla controparte; -va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; - le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di rinuncia determinata dall a dichiarazione di volere aderirealla definizione agevolata della controversia; - infine, è stato chiarito (cfr. ex multis Cass. 5 luglio 2022, n. 21182) che,trattandosi di rinuncia al ricorso, non trova applicazione il raddoppio delcontributo unificato ex art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. n. 115 del 2002, misura la cui natura eccezionale, perché in senso ampio sanzionatoria,impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici delrigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione p.q.m. dichiaraestinto il giudizio ; compensa le spese pro