CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04397/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate sono volte a contrastare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, in generale, la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da adeguato esame delle deduzioni difensive (facenti perno sull'ammissione dei fatti, ritenuta, però, dalla Corte di appello assolutamente generica, non indice di autentica resipiscenza e, perciò, non valorizzata) e da motivazione in linea con i principi enunciati da questa Corte (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Papini e altro, Rv. 260610 - 01), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso