CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 30578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14650-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 926/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'impugnazione proposta dall'Inps contro la sentenza resa dal tribunale che, in accoglimento dell'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], aveva annullato per l'intervenuta prescrizione del credito l'avviso di addebito relativo a contributi pretesi dall'Inps dal professionista e relativi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in quanto iscritto all'Albo professionale ma non alla relativa Cassa di previdenza forense per i redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale nell'anno 2009. La Corte territoriale ha individuato come dies a quo della prescrizione quinquennale la scadenza del termine per il pagamento dei contributi, nel caso di specie il 16.6.2010 (per i redditi del 2009), ritenendo tardiva, e quindi inidonea ai fini interruttivi, la nota dell'Inps pervenuta al professionista il 2 luglio 2015 ed escludendo l'applicabilità, nel caso in esame, del differimento disposto dal DPCM 10 giugno 2010, in quanto esso non incideva sulla scadenza del termine per il pagamento, come poteva desumersi dal fatto che l'eventuale rinvio nel pagamento imponeva il versamento di una maggiorazione. Accertava altresì che l'omessa compilazione del quadro RR del modello della dichiarazione dei redditi non costituiva prova della volontà di sottrarsi al debito contributivo, con conseguente inapplicabilità del disposto previsto dall'art. 2941, n. 8, cod.civ. Ric. 2021 n. 14650 sez. ML - ud. 21-06-2022 -2- Avverso la sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso il professionista, il quale ha pure depositato memoria. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., in relazione all'art. 1, comma 1, DPCM del 10.6.2010 (pubblicato in G. U. n. 141 del 19 giugno 2010); all'art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335 e all'art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'intervenuta prescrizione senza considerare lo slittamento al 6.7.2010 del termine per il versamento dei contributi, disposto dal D.P.C.M. del 10.6.2010 e la tempestività dell'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla nota ricevuta dal professionista il 2 luglio 2015; il motivo è fondato; al riguardo si richiama il recente arresto di questa Corte 10/11/2021, n. 33169, alla cui motivazione si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ.; in ordine al dies a quo del termine di prescrizione, va anzitutto ribadito, in base all'orientamento consolidato di questa Corte, che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass. 23/1/2020, n. 1557, ed ivi ulteriori richiami); Ric. 2021 n. 14650 sez. ML - ud. 21-06-2022 -3- questa Corte, nel ribadire il principio su esposto, ha ulteriormente precisato che assume rilievo, à fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite» ( v. Cass. 19/4/2021, n. 10273); questa Corte ha altresì chiarito che «il differimento del termine di pagamento concerne tutti i contribuenti... che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi (sono) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime di imposizione, quale quello di cui all'art. 1, commi 96 e ss., L. n. 244/1997» (Cass. 19/4/2021, n. 10273); e si è anche statuito che ai D.P.C.M. deve riconoscersi natura regolamentare e quindi di fonte normativa quando hanno funzione attuativa o integrativa della legge (v. (Cass. 15/2/2022 n. 4900, ed ivi ulteriori richiami), come nell'ipotesi in esame, in cui il D.P.C.M. è stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 12, comma 5, del d.lgs. nr. 241 del 1997; va infine considerato che l'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10.6.2010 cit., emanato giusta la previsione generale dell'art. 18, d.lgs. n. 241/1997, ha previsto, per quanto qui rileva, che «i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi [...] entro il 16 giugno 2010, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore di cui all'art. 62- bis del decretolegge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di Ric. 2021 n. 14650 sez. ML - ud. 21-06-2022 -4- approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze», debbano effettuare i versamenti «entro il 6 luglio 2010, senza alcuna maggiorazione» (lett. a) e «dal 7 luglio 2010 al 5 agosto 2010, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo» (lett. b); da tali premesse discende che erroneamente la sentenza impugnata ha fatto decorrere il termine di prescrizione dal 16.6.2010; tale termine, infatti, risultava differito al 6 luglio successivo in virtù della previsione dell'art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. cit., e quindi è quest'ultima la data da considerare ai fini della decorrenza del termine di prescrizione quinquennale; si tratta di principi ormai consolidati, sicché non si ravvisano i presupposti per una ulteriore riflessione sulla questione e conseguente rimessione alle Sezioni unite; si deve peraltro aggiungere che le anzidette conclusioni non possono essere revocate in dubbio in conseguenza della sentenza n. 104 del 2022, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con I. n. 111/2011), nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alta Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22, I. n. 576/1980, e per ciò tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore; la declaratoria di illegittimità è infatti limitata all'applicazione delle sanzioni, questione che non viene in rilievo nel presente giudizio e che non incide sull'obbligo alla iscrizione del professionista alla gestione Ric. 2021 n. 14650 sez. ML - ud. 21-06-2022 -5- separata né su quello contributivo (Cass. 24 giugno 2022, n. 20446; Cass. 23 giugno 2022, n. 20295); la sentenza deve quindi essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d'appello, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa comp