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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19232/2026

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[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, VialeGiuseppe Mazzini n. 134, è elettivamente domiciliato;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro-tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, Sez. 13, n. 740/2021, pronunziata il 21 ottobre 2020, depositata il5 febbraio 2021 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/20261.Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, GianPiero Rinaldi impugnava la cartella esattoriale notificatagli qualecoobbligato per il pagamento dell’imposta di registro, pretesadall'[OSCURATO:PERSONA] in relazione a una sentenza del Tribunalecivile emessa nei confronti del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva il ricorso.2.

Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], laCommissione tributaria regionale del lazio, con sentenza n.3482/10/2015, depositata il 16 giugno 2015, dava atto che “in sede diudienza il contribuente deposita estratto di ruolo, riportante lo sgraviointegrale dei carichi iscritti a ruolo, di cui alla cartella impugnata,effettuato nei confronti del coobbligato [OSCURATO:PERSONA]” e dichiaraval’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere concompensazione delle spese di giudizio tra le parti.3.

Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso perrevocazione, affermando che, contrariamente a quanto affermato nellamotivazione della sentenza, il contenzioso di [OSCURATO:PERSONA], coobbligatoper il pagamento dell’imposta, con Equitalia era ancora pendente pressola Commissione tributaria provinciale di Roma; non sussistevano dunque,secondo il ricorrente, i presupposti per la declaratoria della cessazionedella materia del contendere e il giudizio avrebbe dovuto essere definitocon pronunzia di merito sulle eccezioni formulate dal ricorrente,dichiarando inammissibile e irricevibile l’appello presentato da Equitalia.4.

Con sentenza n. 5390/2016 l’adita Commissione dichiaravainammissibile il ricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso per la cassazione di talesentenza, deducendo come la Commissione tributaria regionale fosseeffettivamente incorsa in un errore di fatto nel ritenere il giudizio estintonei suoi confronti, ancorché il provvedimento di sgravio si riferisse,all’evidenza, soltanto alla posizione del coobbligato Adinolfi.

ConNumero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026ordinanza n. 6464/2018, questa Corte accoglieva il ricorso, cassava lasentenza impugnata e rinviava alla Commissione regionale per un nuovoesame della controversia, rilevando che il giudice d’appello, in sede direvocazione, aveva ritenuto di rigettare l’istanza sul presupposto che ladichiarazione di cessazione della materia del contendere non potessecostituire oggetto di revocazione mancandone i relativi presupposti,mentre, secondo l’orientamento specificamente richiamato, tale pronunziapuò formare astrattamente oggetto di ricorso per revocazione, purché nesussistano in concreto i presupposti.6.

Riassunto il giudizio e riproposta la censura, la Commissionetributaria regionale respingeva il ricorso, ritenendo insussistente ildenunciato errore revocatorio.

Affermava, in particolare, che i giudicid’appello avevano esaminato un documento depositato dallo stessoricorrente, traendone le necessarie conseguenze ed esprimendo unconvincimento in linea con i principi della solidarietà tributaria,riconoscendo che il ricorrente nulla doveva per l’imposta in questione.7.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, notificatoin date 6 e 13 settembre 2021, il contribuente, articolando tre motivi edepositando memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.8.

Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, in rubrica “Violazione dell’art. 63 d. lgs. 31dicembre 1992 n. 546, nonché dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.”, il ricorrente censura l’errore della Commissionetributaria regionale, per non essersi uniformata - nel riesaminare con unnuovo e diverso accertamento le condizioni di ammissibilità del ricorso perrevocazione - alle statuizioni contenute nell’ordinanza di rinvio.La censura è destituita di fondamento.1.1.

La sentenza della Commissione tribunale regionale haesaminato nel merito i presupposti del ricorso per revocazione,Numero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026reputandolo quindi ammissibile nella sua prospettazione, in linea conquanto affermato nell’ordinanza di rinvio.

Ha quindi escluso, conriferimento al ritenuto carattere “totale” del disposto sgravio dell’impostanei confronti di altro coobbligato e, per effetto del principio di solidarietà,di tutti i coobbligati, la sussistenza del prospettato errore di fatto ai sensidell’art. 395 cod. proc. civ..

La decisione rileva che tale ragionamento nonpuò essere contestato con il mezzo di impugnazione prescelto dalricorrente, essendo tale rimedio limitato all’erronea supposizionedell’esistenza di un documento ovvero di un fatto di causa.La motivazione resa dai giudici d’appello evidenzia l’avvenutadisamina dei presupposti della revocazione, in piena coerenza con lestatuizioni dell’ordinanza di rinvio.2.

Con il secondo motivo, in rubrica “Violazione dell’art. 65 d. lgs. 31dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, il ricorrente denuncial’erroneità della sentenza sussistendo nel caso di specie tutti i presuppostiper configurare un errore revocatorio.

Contesta che erroneamente i giudicid’appello hanno ritenuto compiuta una valutazione giuridica in ordine alprincipio di solidarietà, laddove la sentenza si era invece limitata aprendere atto della produzione di un documento, riferito a un soggettoterzo, per poi dichiarare erroneamente la cessazione della materia delcontendere.2.1.

Il motivo è infondato,Il motivo è volto a censurare la valutazione degli effettidell’intervenuto sgravio, come operata dalla Corte regionale.

Leconseguenze dell’annullamento dell’atto impositivo, valutate dai giudici diappello, attengono a questioni giuridiche il cui apprezzamento esula,all’evidenza, dall’ambito di rilevanza dell’errore di fatto quale presuppostodella revocazione.Numero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026Gli effetti dello sgravio a favore del coobbligato sulla posizionegiuridica dell’istante – condebitore solidale – e dunque il modo in cuiopera in ambito tributario il regime della solidarietà quando viene menol’obbligazione fiscale gravante su due condebitori solidali è questionegiuridica, come correttamente ritenuto dalla Corte regionale.3.

Con il terzo motivo, in rubrica “Violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4) c.p.c., 118 disp. att.

C.p.c., 36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, nonché dell’art. 11, comma 6 Cost,, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c.”, il ricorrente denuncia la motivazione apparentedella sentenza impugnata, limitatasi a richiamare il ragionamento“perfettamente in linea con i principi della solidarietà tributaria”, senzaprendere in esame le doglianze svolte dal contribuente, volte adevidenziare come Equitalia con il proprio comportamento, avessericonosciuto che la pretesa avanzata con la cartella fosse ben lungidall’essersi estinta.

In tal senso era stato nel ricorso in riassunzioneosservato dal contribuente, a riprova dell’insussistenza dei presuppostidella cessazione della materia del contendere, che Equitalia si era attivatacon atti di pignoramento nei confronti di altro soggetto coobbligato inforza della stessa sentenza, atti fondati sulla stessa cartella esattoriale.La censura è destituita di fondamento e va disattesa.3.1 Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleNumero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez.

U., 22 settembre 2014,n. 19881; Cass. Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053).

La Corte ha, quindi,ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che,pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599).3.2.

Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nelcaso di specie la Commissione tributaria regionale abbia, al contrario, resouna motivazione che individua chiaramente il fondamento delragionamento decisorio seguito.

Ragionamento fondato sul rilievo secondocui la Commissione ha formato il suo convincimento in linea con i principidella solidarietà tributaria e sul riconoscimento, da parte della stessaAmministrazione, che il ricorrente nulla più doveva per l’imposta inquestione.

Si tratta di un percorso motivazionale del tutto logico e di certosufficiente al fine di consentire quel controllo di conformità logico-giuridicanel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vagliodi legittimità.4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso nonmerita di essere accolto.Numero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026Nulla per le spese, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossionerimasta intimata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, VialeGiuseppe Mazzini n. 134, è elettivamente domiciliato;-ricorrente-Contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro-tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio, Sez. 13, n. 740/2021, pronunziata il 21 ottobre 2020, depositata il5 febbraio 2021 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/5/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/20261.Con ricorso alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, GianPiero Rinaldi impugnava la cartella esattoriale notificatagli qualecoobbligato per il pagamento dell’imposta di registro, pretesadall'[OSCURATO:PERSONA] in relazione a una sentenza del Tribunalecivile emessa nei confronti del fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] accoglieva il ricorso.2. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA], laCommissione tributaria regionale del lazio, con sentenza n.3482/10/2015, depositata il 16 giugno 2015, dava atto che “in sede diudienza il contribuente deposita estratto di ruolo, riportante lo sgraviointegrale dei carichi iscritti a ruolo, di cui alla cartella impugnata,effettuato nei confronti del coobbligato [OSCURATO:PERSONA]” e dichiaraval’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere concompensazione delle spese di giudizio tra le parti.3. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso perrevocazione, affermando che, contrariamente a quanto affermato nellamotivazione della sentenza, il contenzioso di [OSCURATO:PERSONA], coobbligatoper il pagamento dell’imposta, con Equitalia era ancora pendente pressola Commissione tributaria provinciale di Roma; non sussistevano dunque,secondo il ricorrente, i presupposti per la declaratoria della cessazionedella materia del contendere e il giudizio avrebbe dovuto essere definitocon pronunzia di merito sulle eccezioni formulate dal ricorrente,dichiarando inammissibile e irricevibile l’appello presentato da Equitalia.4. Con sentenza n. 5390/2016 l’adita Commissione dichiaravainammissibile il ricorso.5. [OSCURATO:PERSONA] proponeva quindi ricorso per la cassazione di talesentenza, deducendo come la Commissione tributaria regionale fosseeffettivamente incorsa in un errore di fatto nel ritenere il giudizio estintonei suoi confronti, ancorché il provvedimento di sgravio si riferisse,all’evidenza, soltanto alla posizione del coobbligato Adinolfi. ConNumero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026ordinanza n. 6464/2018, questa Corte accoglieva il ricorso, cassava lasentenza impugnata e rinviava alla Commissione regionale per un nuovoesame della controversia, rilevando che il giudice d’appello, in sede direvocazione, aveva ritenuto di rigettare l’istanza sul presupposto che ladichiarazione di cessazione della materia del contendere non potessecostituire oggetto di revocazione mancandone i relativi presupposti,mentre, secondo l’orientamento specificamente richiamato, tale pronunziapuò formare astrattamente oggetto di ricorso per revocazione, purché nesussistano in concreto i presupposti.6. Riassunto il giudizio e riproposta la censura, la Commissionetributaria regionale respingeva il ricorso, ritenendo insussistente ildenunciato errore revocatorio. Affermava, in particolare, che i giudicid’appello avevano esaminato un documento depositato dallo stessoricorrente, traendone le necessarie conseguenze ed esprimendo unconvincimento in linea con i principi della solidarietà tributaria,riconoscendo che il ricorrente nulla doveva per l’imposta in questione.7. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, notificatoin date 6 e 13 settembre 2021, il contribuente, articolando tre motivi edepositando memoria illustrativa in prossimità dell’adunanza camerale.8. Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, in rubrica “Violazione dell’art. 63 d. lgs. 31dicembre 1992 n. 546, nonché dell’art. 384 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.”, il ricorrente censura l’errore della Commissionetributaria regionale, per non essersi uniformata - nel riesaminare con unnuovo e diverso accertamento le condizioni di ammissibilità del ricorso perrevocazione - alle statuizioni contenute nell’ordinanza di rinvio.La censura è destituita di fondamento.1.1. La sentenza della Commissione tribunale regionale haesaminato nel merito i presupposti del ricorso per revocazione,Numero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026reputandolo quindi ammissibile nella sua prospettazione, in linea conquanto affermato nell’ordinanza di rinvio. Ha quindi escluso, conriferimento al ritenuto carattere “totale” del disposto sgravio dell’impostanei confronti di altro coobbligato e, per effetto del principio di solidarietà,di tutti i coobbligati, la sussistenza del prospettato errore di fatto ai sensidell’art. 395 cod. proc. civ.. La decisione rileva che tale ragionamento nonpuò essere contestato con il mezzo di impugnazione prescelto dalricorrente, essendo tale rimedio limitato all’erronea supposizionedell’esistenza di un documento ovvero di un fatto di causa.La motivazione resa dai giudici d’appello evidenzia l’avvenutadisamina dei presupposti della revocazione, in piena coerenza con lestatuizioni dell’ordinanza di rinvio.2. Con il secondo motivo, in rubrica “Violazione dell’art. 65 d. lgs. 31dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 395, comma 1 n. 4, c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.”, il ricorrente denuncial’erroneità della sentenza sussistendo nel caso di specie tutti i presuppostiper configurare un errore revocatorio. Contesta che erroneamente i giudicid’appello hanno ritenuto compiuta una valutazione giuridica in ordine alprincipio di solidarietà, laddove la sentenza si era invece limitata aprendere atto della produzione di un documento, riferito a un soggettoterzo, per poi dichiarare erroneamente la cessazione della materia delcontendere.2.1. Il motivo è infondato,Il motivo è volto a censurare la valutazione degli effettidell’intervenuto sgravio, come operata dalla Corte regionale. Leconseguenze dell’annullamento dell’atto impositivo, valutate dai giudici diappello, attengono a questioni giuridiche il cui apprezzamento esula,all’evidenza, dall’ambito di rilevanza dell’errore di fatto quale presuppostodella revocazione.Numero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026Gli effetti dello sgravio a favore del coobbligato sulla posizionegiuridica dell’istante – condebitore solidale – e dunque il modo in cuiopera in ambito tributario il regime della solidarietà quando viene menol’obbligazione fiscale gravante su due condebitori solidali è questionegiuridica, come correttamente ritenuto dalla Corte regionale.3. Con il terzo motivo, in rubrica “Violazione dell’art. 132, comma 2,n. 4) c.p.c., 118 disp. att. C.p.c., 36, comma 2, d. lgs. 31 dicembre 1992,n. 546, nonché dell’art. 11, comma 6 Cost,, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4) c.p.c.”, il ricorrente denuncia la motivazione apparentedella sentenza impugnata, limitatasi a richiamare il ragionamento“perfettamente in linea con i principi della solidarietà tributaria”, senzaprendere in esame le doglianze svolte dal contribuente, volte adevidenziare come Equitalia con il proprio comportamento, avessericonosciuto che la pretesa avanzata con la cartella fosse ben lungidall’essersi estinta. In tal senso era stato nel ricorso in riassunzioneosservato dal contribuente, a riprova dell’insussistenza dei presuppostidella cessazione della materia del contendere, che Equitalia si era attivatacon atti di pignoramento nei confronti di altro soggetto coobbligato inforza della stessa sentenza, atti fondati sulla stessa cartella esattoriale.La censura è destituita di fondamento e va disattesa.3.1 Come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012 n. 134,deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art.12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato dilegittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; taleNumero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspettomateriale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibiletra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014,n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). La Corte ha, quindi,ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che,pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, comeparte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendatuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599).3.2. Orbene, richiamato questo indirizzo, va considerato come nelcaso di specie la Commissione tributaria regionale abbia, al contrario, resouna motivazione che individua chiaramente il fondamento delragionamento decisorio seguito. Ragionamento fondato sul rilievo secondocui la Commissione ha formato il suo convincimento in linea con i principidella solidarietà tributaria e sul riconoscimento, da parte della stessaAmministrazione, che il ricorrente nulla più doveva per l’imposta inquestione. Si tratta di un percorso motivazionale del tutto logico e di certosufficiente al fine di consentire quel controllo di conformità logico-giuridicanel quale si sostanzia, nei limiti devoluti dalle censure proposte, il vagliodi legittimità.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso nonmerita di essere accolto.Numero registro generale 22519/2021Numero sezionale 4019/2026Numero di raccolta generale 19232/2026Data pubblicazione 11/06/2026Nulla per le spese, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossionerimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/5/2026.Il PresidenteUgo Candia