CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 06710/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le parti; Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto non configurabile la fattispecie attenuata (cfr. pag. 1), una rivalutazione meramente in fatto, estranea al sindacato di legittimità; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022 Il Consigliere est ikksore DEPOSITATA [OSCURATO:PERSONA]‘s) ente [OSCURATO:PERSONA],rd [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1/ 2