Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 ottobre 2016

Cassazione n. 27113/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenzaiscritto al n. 5760/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale pressol’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro LANGONE Walter, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma alla Via F. P. de Calboli, 1 è elettivamente domiciliato; -controricorrente- avverso l'ordinanzadel Tribunale di Salerno n. 785/2017 , depositat a il12 febbraio 2024 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA].

Esaminate le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di accogliere il regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con ricorso ex art. 671 cod. proc. civ. del 31/10/2016, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Salerno sequestro conservativo in danno di [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di euro 500.000,00 (R.G. 10140/16) che, con ordinanza del 16gennaio 2017, fu parzialmente concesso sino alla concorrenza di euro 370.000,00.

Avverso l’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. , che venne rigettato.

Conclusosi il procedimento exart. 671 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] introdusse il giudizio di merito (R.G. 785/2017), ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. , chiedendo al Tribunale di Salerno di voler «condannare [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 luglio 1965 ed ivi residente alla via [OSCURATO:PERSONA] 1, codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 65L18 A717I, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], per le motivazioni di cui sopra, della somma di euro 330.000,00, oltre interessi exart. 1284 cod. civ.

IV° comma dal la data – 31.10.2016 - di deposito del ricorso per sequestro conservativo, con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare ante causam, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati».

Costituendosi in giudizio e impugnando le avverse difese, [OSCURATO:PERSONA] domandò l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «In via preliminare: disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. e/o il differimento dell’udienza di discussione del presente giudizio fino alla decisione sul proposto reclamo pendente avanti la Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno con udienza di discussione fissata per il 10 ottobre 2017 (N.

R.G. 1028/2017 – G.R.: Cons.

Dott.

G. Iannicelli).

Sempre in via preliminare: preso atto che il presente giudizio richiede approfondimenti istruttori e valutazioni in fatto e diritto non compatibili con la natura sommaria del rito, disporre che si proceda per le vie ordinarie previa conversione del rito con assegnazione dei termini ex art. 183 VI co n. 2 cod. proc. civ..

In via preliminare: senza pregiudizio delle superiori istanze disporre la riduzione dei beni assoggettati a sequestro attesa la esorbitanza del valore degli stessi rispetto al credito cautelato per le ragioni tutte esposte in narrativa, mediante revoca del sequestro sull’esuberanza delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e C. s.a.s. accordandolo fino alla concorrenza della concessa cautela tenuto conto del sopra indicato documentato valore delle stesse, revocandolo, invece, sulla quota immobiliare sopra indicata.

Nel merito: rigettare la domanda ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre ad essere palesemente strumentale e destituita di suffragio probatorio.

Con istanza di liquidazione delle spese e condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 cod. proc. civ.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase cautelare».

Trasformato il rito in ordinario e concessi i termini exart. 183, co. 6, cod. proc. civ., all’udienza del 31 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione del processo per ritenuta pregiudizialità della decisione del giudizio di querela di falso, introdotto con atto notificato il 31 gennaio 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto il documento datato 31 ottobre 2015 , denominato «rinuncia della società ai crediti verso i soci». [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in data 3 marzo2016, otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 533/2016, con il quale si intimava all’ex socio, [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di euro 488.152,92, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo, e delle spese di lite, pari ad euro 634,00 per esborsi ed euro 4.185,00 per compenso, Iva, cnap e spese generali, per indebiti prelievi effettuati in assenza di utili, come riportato nel bilancio sociale al 31 agosto 2015 e quelli precedenti.

Avverso detto decreto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione.

Costituendosi in giudizio (R.G. 4333/2016), sia l’opposta [OSCURATO:PERSONA] che il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avversa ricostruzione dei fatti e disconoscevano la sottoscrizione da parte di quest’ultimo della «rinuncia della società ai crediti verso i soci», con richiesta di CTU grafologica, che, una volta disposta, appurò la non autenticità della firma apposta in calce.

A seguito della sospensione ex art. 52 cod. proc. civ. per ricusazione del Giudice, il giudizio R.G. 4333/2016 non veniva riassunto nel termine perentorio di legge e, conseguentemente, dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 307, co. 3, cod. proc. civ., con provvedimento del 28aprile 2022.

Con provvedimento n. 2632/2024 del 12 febbraio 2024, nell’ambito del giudizio R.G. 785/2017, il Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione necessaria del processo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso.

3. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

La Procura generale della Corte di cassazione ha depositato una memoria exart. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Il giudizio origina dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 330.000,00 oltre accessori, quale ultima rata convenuta per la cessione, in favore di quest'ultimo, del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

In pendenza del procedimento, il convenuto ha introdotto un separato giudizio per querela di falso, volto ad accertare la non genuinità della sottoscrizione da lui apposta in calce a un documento attestante l'esistenza della rinuncia da parte della società a crediti nei confronti dei soci.

Il Tribunale di Salerno ha sospeso il processo ai sensi dell'art.295 cod. proc. civ., ravvisando l'esistenza di un'ipotesi di pregiudizialità, sull'assunto che l'accertamento nell'ambito di tale nuovo giudizio potrebbe determinare l'esistenza di un credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 488.152,92, che potrebbe essere compensata con il credito vantato dalla germana per la cessione delle quote della farmacia.

2. – Con l'unico motivo d el ricorso si deduce la violazione delle norme di cui agli artt. 295 cod. proc. civ. e 1243 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere il provvedimento impugnato sospeso il procedimento R.G. 785/2017 pendente innanzi al Tribunale di Salerno, in assenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la causa avente numero di R.G 692/2024 pendente innanzi al medesimo Tribunale.

Con riferimento al nesso di pregiudizialità tecnica, si sottolinea che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in sensostretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa «pregiudicata», ipotesi che si verifica qualora una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo, o comunque un elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto del distinto giudizio, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass. civile, 12/02/2018, n. 3299; Cass. civile, 26/05/1999, n. 5083; ordinanza n. 26469 del 09/12/2011; ordinanza n. 1865 del 8/02/2012; ordinanza n. 21794 del 24/09/2013).

Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 10027/2012, hanno affermato che l'istituto processuale della sospensione necessaria presuppone tutte le seguenti condizioni: a) che vi sia un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali; b) che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; c) che non si realizzi o in virtù dell'art. 34 cod. proc. civ. o per effetto degli artt.40 e 274 cod. proc. civ. la simultaneità del processo .

Nel caso di specie, l’analisi degli elementi fondanti del giudizio «pregiudicato» (R.G. 785/2017 - avente ad oggetto l'accertamento di un credito derivante da cessione di quote sociali) e di quello «pregiudicante» (giudizio di querela di falso R.G. 692/2024) mette in rilievo l’assenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, costituente presupposto fondamentale per la sospensione necessaria.

Da un lato, nella causa «pregiudicata» (R.G. 785/2017), [OSCURATO:PERSONA], ottenuto dal Tribunale di Salerno il sequestro conservativo in danno di [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di euro 370.000,00, domanda la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di euro 330.000,00, oltre interessi pattuiti, quale parte del prezzo della cessione del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per atto del [OSCURATO:PERSONA] di Terni del 27/11/2015, rep. 194497 e racc. 42646.

Dall’altro, nella causa in tesi «pregiudicante» (R.G. 692/2024), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e non quale amministratore della Farmacia, conviene in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo querela di falso in via principale per l’accertamento e la declaratoria della: i) falsità della «rinuncia della società ai crediti verso i soci» del 31/10/2015 (prodotto nel giudizio R.G. 785/2017, nel giudizio di opposizione al d.i.

R.G. 4333/2016 e nel giudizio cautelare R.G. 10140/2016) avendo interesse alla rimozione del valore probatorio del documento erga omnes; ii) falsità ideologica delle dichiarazione pro veritate dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (prodotte nel giudizio R.G. 785/2017, nel giudizio di opposizione al d.i.

R.G. 4333/2016 e nel giudizio cautelare R.G. 10140/2016); iii) falsità, totale o parziale, per induzione in errore del Tribunale di Salerno nell’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo nel giudizio R.G. 10140/2016 giacché provvedimento basato, sotto il profilo soggettivo del periculum in mora, sulla predetta rinuncia e le dichiarazioni pro veritate .

In sostanza, [OSCURATO:PERSONA], producendo nel giudizio cautelare (R.G. 10140/2016) documentazione falsa, avrebbe indotto in errore il Giudicante sulla concessione del sequestro conservativo, generante gravissime conseguenze al [OSCURATO:PERSONA] «in proprio e quale socio e amministratore della Farmacia».

Il giudice del processo dipendente (R.G. 785/2017), nell’accertare il diritto di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello Walter, derivante dalla cessione di quote, non deve conoscere della situazione in tesi pregiudiziale oggetto del diverso giudizio (R.G. 692/2024) non avendo [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio sospeso (R.G. 785/2017), domandato l’accertamento della falsità della firma apposta sulla «rinuncia della società ai crediti verso i soci» né eccepito la compensazione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti con un suo diverso controcredito.

Si evidenzia, inoltre, che l’eventuale accertamento della falsità della firma apposta sulla «rinuncia della società ai crediti verso i soci», nell’ambito del giudizio «pregiudicante», non avrebbe, comunque, alcun’influenza nel giudizio sospeso considerata la sua già appurata irrilevanza per la concessione della cautela.

Controricorrente ha evidenziato nella memoria difensiva due “contromotivi”: A. Sospensione necessaria exart. 295 cod. proc. civ. del giudizio di merito (avente ad oggetto il sequestro conservativo concesso ante causam ex art. 671 cod. proc. civ. ) - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza in relazione alla causa per querela di falso in via principale: dipendenza della decisione della causa di merito (R.G. n. 785/2017) dall’esistenza o meno dei fatti provati dai documenti la cui genuinità è oggetto di accertamento (R.G. n. 692/2024); B.

6. Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di merito - Rapporto di pregiudizialità - dipendenza in relazione alla causa per querela di falso in via principale: compensazione dei crediti ai sensi degli artt. 1242 e 1243 cod. civ.: pregiudizialità del giudizio di falso in ordine all’accertamento nel merito della coesistenza dei due crediti tra loro omogenei, liquidi ed esigibili anteriore alla donazione del credito ai figli da parte della ricorrente —la compensazione opera in automatico nel momento in cui iniziano a coesistere i due crediti, con effetto retroattivo prima ancora che il giudice la dichiari. 2.1.– Il ricorso è fondato.

Secondo il costante orientamento di questa S.C., a norma dell'art. 295 cod. proc. civ.va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (Cass., Sez.

VI-3, 23 febbraio 2023, n. 5671), ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., Sez.

VI-3, 9 dicembre 2011 , n. 26469 ; Cass., Sez.

VI-1, 24settembre 2013 , n. 21794 ) .

Nel caso di specie non ricorre alcuna di tali ipotesi poiché l'oggetto del giudizio è costituito dal diritto di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] e insorto a seguito dell'avvenuta cessione delle quote sociali, il giudizio di falso (ritenuto dal Tribunale di Salerno "pregiudicante") potrebbe unicamente rilevare ai fini di un eventuale controcredito da far valere in compensazione, laddove l'ipotetico riconoscimento della falsità (e dunque l'accertamento del controcredito) non comporterebbe alcun contrasto con il giudicato formatosi nel giudizio concernente il credito dell'attrice.Non risulta peraltro che il convenuto abbia sollevato alcuna eccezione di compensazione.

In ogni caso, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, cod. civ. , presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.

In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 cod. civ. ( Cass., Sez.

Un. , 15 novembre 2016 , n. 23225; Cass., Sez.

VI-3, 4 dicembre 2018 , n. 31359 ).

3. –Il ricorso va dunque accolto e, conseguentemente, annullata l’ordinanza impugnata, disponendosila prosecuzione del giudizio.

4. –Quanto alle spese del presente procedimento, la liquidazione è rimessa al giudice del merito cui la controversia viene rimessa per la prosecuzione.

P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenzaiscritto al n. 5760/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio digitale pressol’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro LANGONE Walter, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma alla Via F. P. de Calboli, 1 è elettivamente domiciliato; -controricorrente- avverso l'ordinanzadel Tribunale di Salerno n. 785/2017 , depositat a il12 febbraio 2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. Esaminate le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di accogliere il regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso ex art. 671 cod. proc. civ. del 31/10/2016, [OSCURATO:PERSONA] chiese al Tribunale di Salerno sequestro conservativo in danno di [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di euro 500.000,00 (R.G. 10140/16) che, con ordinanza del 16gennaio 2017, fu parzialmente concesso sino alla concorrenza di euro 370.000,00. Avverso l’ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] propose reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. , che venne rigettato. Conclusosi il procedimento exart. 671 cod. proc. civ., [OSCURATO:PERSONA] introdusse il giudizio di merito (R.G. 785/2017), ai sensi dell’art. 702 bis cod. proc. civ. , chiedendo al Tribunale di Salerno di voler «condannare [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 luglio 1965 ed ivi residente alla via [OSCURATO:PERSONA] 1, codicefiscale [OSCURATO:PERSONA] 65L18 A717I, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA], per le motivazioni di cui sopra, della somma di euro 330.000,00, oltre interessi exart. 1284 cod. civ. IV° comma dal la data – 31.10.2016 - di deposito del ricorso per sequestro conservativo, con vittoria di spese e competenze, anche della fase cautelare ante causam, da distrarre in favore dei sottoscritti avvocati». Costituendosi in giudizio e impugnando le avverse difese, [OSCURATO:PERSONA] domandò l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «In via preliminare: disporre la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. e/o il differimento dell’udienza di discussione del presente giudizio fino alla decisione sul proposto reclamo pendente avanti la Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno con udienza di discussione fissata per il 10 ottobre 2017 (N. R.G. 1028/2017 – G.R.: Cons. Dott. G. Iannicelli). Sempre in via preliminare: preso atto che il presente giudizio richiede approfondimenti istruttori e valutazioni in fatto e diritto non compatibili con la natura sommaria del rito, disporre che si proceda per le vie ordinarie previa conversione del rito con assegnazione dei termini ex art. 183 VI co n. 2 cod. proc. civ.. In via preliminare: senza pregiudizio delle superiori istanze disporre la riduzione dei beni assoggettati a sequestro attesa la esorbitanza del valore degli stessi rispetto al credito cautelato per le ragioni tutte esposte in narrativa, mediante revoca del sequestro sull’esuberanza delle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] del Dott. [OSCURATO:PERSONA] e C. s.a.s. accordandolo fino alla concorrenza della concessa cautela tenuto conto del sopra indicato documentato valore delle stesse, revocandolo, invece, sulla quota immobiliare sopra indicata. Nel merito: rigettare la domanda ricorrente in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre ad essere palesemente strumentale e destituita di suffragio probatorio. Con istanza di liquidazione delle spese e condanna di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 96 cod. proc. civ. Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche della fase cautelare». Trasformato il rito in ordinario e concessi i termini exart. 183, co. 6, cod. proc. civ., all’udienza del 31 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la sospensione del processo per ritenuta pregiudizialità della decisione del giudizio di querela di falso, introdotto con atto notificato il 31 gennaio 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], ed avente ad oggetto il documento datato 31 ottobre 2015 , denominato «rinuncia della società ai crediti verso i soci». [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in data 3 marzo2016, otteneva dal Tribunale di Salerno il decreto ingiuntivo n. 533/2016, con il quale si intimava all’ex socio, [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di euro 488.152,92, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo effettivo, e delle spese di lite, pari ad euro 634,00 per esborsi ed euro 4.185,00 per compenso, Iva, cnap e spese generali, per indebiti prelievi effettuati in assenza di utili, come riportato nel bilancio sociale al 31 agosto 2015 e quelli precedenti. Avverso detto decreto, [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione. Costituendosi in giudizio (R.G. 4333/2016), sia l’opposta [OSCURATO:PERSONA] che il terzo chiamato [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l’avversa ricostruzione dei fatti e disconoscevano la sottoscrizione da parte di quest’ultimo della «rinuncia della società ai crediti verso i soci», con richiesta di CTU grafologica, che, una volta disposta, appurò la non autenticità della firma apposta in calce. A seguito della sospensione ex art. 52 cod. proc. civ. per ricusazione del Giudice, il giudizio R.G. 4333/2016 non veniva riassunto nel termine perentorio di legge e, conseguentemente, dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 307, co. 3, cod. proc. civ., con provvedimento del 28aprile 2022. Con provvedimento n. 2632/2024 del 12 febbraio 2024, nell’ambito del giudizio R.G. 785/2017, il Tribunale di Salerno ha disposto la sospensione necessaria del processo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. 3. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. La Procura generale della Corte di cassazione ha depositato una memoria exart. 378 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Il giudizio origina dalla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 330.000,00 oltre accessori, quale ultima rata convenuta per la cessione, in favore di quest'ultimo, del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. In pendenza del procedimento, il convenuto ha introdotto un separato giudizio per querela di falso, volto ad accertare la non genuinità della sottoscrizione da lui apposta in calce a un documento attestante l'esistenza della rinuncia da parte della società a crediti nei confronti dei soci. Il Tribunale di Salerno ha sospeso il processo ai sensi dell'art.295 cod. proc. civ., ravvisando l'esistenza di un'ipotesi di pregiudizialità, sull'assunto che l'accertamento nell'ambito di tale nuovo giudizio potrebbe determinare l'esistenza di un credito da parte di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro 488.152,92, che potrebbe essere compensata con il credito vantato dalla germana per la cessione delle quote della farmacia. 2. – Con l'unico motivo d el ricorso si deduce la violazione delle norme di cui agli artt. 295 cod. proc. civ. e 1243 cod. civ. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere il provvedimento impugnato sospeso il procedimento R.G. 785/2017 pendente innanzi al Tribunale di Salerno, in assenza del rapporto di pregiudizialità-dipendenza con la causa avente numero di R.G 692/2024 pendente innanzi al medesimo Tribunale. Con riferimento al nesso di pregiudizialità tecnica, si sottolinea che la sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in sensostretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa «pregiudicata», ipotesi che si verifica qualora una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo, o comunque un elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale oggetto del distinto giudizio, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass. civile, 12/02/2018, n. 3299; Cass. civile, 26/05/1999, n. 5083; ordinanza n. 26469 del 09/12/2011; ordinanza n. 1865 del 8/02/2012; ordinanza n. 21794 del 24/09/2013). Le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 10027/2012, hanno affermato che l'istituto processuale della sospensione necessaria presuppone tutte le seguenti condizioni: a) che vi sia un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra due situazioni sostanziali; b) che queste ultime siano entrambe dedotte in giudizio; c) che non si realizzi o in virtù dell'art. 34 cod. proc. civ. o per effetto degli artt.40 e 274 cod. proc. civ. la simultaneità del processo . Nel caso di specie, l’analisi degli elementi fondanti del giudizio «pregiudicato» (R.G. 785/2017 - avente ad oggetto l'accertamento di un credito derivante da cessione di quote sociali) e di quello «pregiudicante» (giudizio di querela di falso R.G. 692/2024) mette in rilievo l’assenza di un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, costituente presupposto fondamentale per la sospensione necessaria. Da un lato, nella causa «pregiudicata» (R.G. 785/2017), [OSCURATO:PERSONA], ottenuto dal Tribunale di Salerno il sequestro conservativo in danno di [OSCURATO:PERSONA] sino alla concorrenza di euro 370.000,00, domanda la condanna di quest’ultimo al pagamento della somma di euro 330.000,00, oltre interessi pattuiti, quale parte del prezzo della cessione del 50% delle quote della [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., per atto del [OSCURATO:PERSONA] di Terni del 27/11/2015, rep. 194497 e racc. 42646. Dall’altro, nella causa in tesi «pregiudicante» (R.G. 692/2024), [OSCURATO:PERSONA], in proprio e non quale amministratore della Farmacia, conviene in giudizio, innanzi al Tribunale di Salerno, [OSCURATO:PERSONA], l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo querela di falso in via principale per l’accertamento e la declaratoria della: i) falsità della «rinuncia della società ai crediti verso i soci» del 31/10/2015 (prodotto nel giudizio R.G. 785/2017, nel giudizio di opposizione al d.i. R.G. 4333/2016 e nel giudizio cautelare R.G. 10140/2016) avendo interesse alla rimozione del valore probatorio del documento erga omnes; ii) falsità ideologica delle dichiarazione pro veritate dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (prodotte nel giudizio R.G. 785/2017, nel giudizio di opposizione al d.i. R.G. 4333/2016 e nel giudizio cautelare R.G. 10140/2016); iii) falsità, totale o parziale, per induzione in errore del Tribunale di Salerno nell’emissione dell’ordinanza di sequestro conservativo nel giudizio R.G. 10140/2016 giacché provvedimento basato, sotto il profilo soggettivo del periculum in mora, sulla predetta rinuncia e le dichiarazioni pro veritate . In sostanza, [OSCURATO:PERSONA], producendo nel giudizio cautelare (R.G. 10140/2016) documentazione falsa, avrebbe indotto in errore il Giudicante sulla concessione del sequestro conservativo, generante gravissime conseguenze al [OSCURATO:PERSONA] «in proprio e quale socio e amministratore della Farmacia». Il giudice del processo dipendente (R.G. 785/2017), nell’accertare il diritto di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del fratello Walter, derivante dalla cessione di quote, non deve conoscere della situazione in tesi pregiudiziale oggetto del diverso giudizio (R.G. 692/2024) non avendo [OSCURATO:PERSONA], nel giudizio sospeso (R.G. 785/2017), domandato l’accertamento della falsità della firma apposta sulla «rinuncia della società ai crediti verso i soci» né eccepito la compensazione del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti con un suo diverso controcredito. Si evidenzia, inoltre, che l’eventuale accertamento della falsità della firma apposta sulla «rinuncia della società ai crediti verso i soci», nell’ambito del giudizio «pregiudicante», non avrebbe, comunque, alcun’influenza nel giudizio sospeso considerata la sua già appurata irrilevanza per la concessione della cautela. Controricorrente ha evidenziato nella memoria difensiva due “contromotivi”: A. Sospensione necessaria exart. 295 cod. proc. civ. del giudizio di merito (avente ad oggetto il sequestro conservativo concesso ante causam ex art. 671 cod. proc. civ. ) - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza in relazione alla causa per querela di falso in via principale: dipendenza della decisione della causa di merito (R.G. n. 785/2017) dall’esistenza o meno dei fatti provati dai documenti la cui genuinità è oggetto di accertamento (R.G. n. 692/2024); B. 6. Sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ. del giudizio di merito - Rapporto di pregiudizialità - dipendenza in relazione alla causa per querela di falso in via principale: compensazione dei crediti ai sensi degli artt. 1242 e 1243 cod. civ.: pregiudizialità del giudizio di falso in ordine all’accertamento nel merito della coesistenza dei due crediti tra loro omogenei, liquidi ed esigibili anteriore alla donazione del credito ai figli da parte della ricorrente —la compensazione opera in automatico nel momento in cui iniziano a coesistere i due crediti, con effetto retroattivo prima ancora che il giudice la dichiari. 2.1.– Il ricorso è fondato. Secondo il costante orientamento di questa S.C., a norma dell'art. 295 cod. proc. civ.va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata (Cass., Sez. VI-3, 23 febbraio 2023, n. 5671), ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., Sez. VI-3, 9 dicembre 2011 , n. 26469 ; Cass., Sez. VI-1, 24settembre 2013 , n. 21794 ) . Nel caso di specie non ricorre alcuna di tali ipotesi poiché l'oggetto del giudizio è costituito dal diritto di credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] e insorto a seguito dell'avvenuta cessione delle quote sociali, il giudizio di falso (ritenuto dal Tribunale di Salerno "pregiudicante") potrebbe unicamente rilevare ai fini di un eventuale controcredito da far valere in compensazione, laddove l'ipotetico riconoscimento della falsità (e dunque l'accertamento del controcredito) non comporterebbe alcun contrasto con il giudicato formatosi nel giudizio concernente il credito dell'attrice.Non risulta peraltro che il convenuto abbia sollevato alcuna eccezione di compensazione. In ogni caso, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, cod. civ. , presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 cod. proc. civ. o dall'art. 337, comma 2, cod. proc. civ., in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 cod. civ. ( Cass., Sez. Un. , 15 novembre 2016 , n. 23225; Cass., Sez. VI-3, 4 dicembre 2018 , n. 31359 ). 3. –Il ricorso va dunque accolto e, conseguentemente, annullata l’ordinanza impugnata, disponendosila prosecuzione del giudizio. 4. –Quanto alle spese del presente procedimento, la liquidazione è rimessa al giudice del merito cui la controversia viene rimessa per la prosecuzione. P.Q.M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’ordin