CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 65. R.G. 26394 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 640 cod. pen., quanto al capo A) dell'imputazione, e all'art. 494 cod. pen., quanto al capo E) dell'imputazione, nonché l'omessa motivazione in ordine all'invocata riqualificazione ex art. 641 cod. pen., sono generici poiché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 5;s. della sentenza impugnata, recanti una motivazione congrua e scevra di vizi logico-giuridici, con cui si richiamano incensurabilmente le dichiarazioni della PO riscontrate documentalmente e la sussistenza di artifici e raggiri e non di mera dissimulazione); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in ordine all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in