CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 25845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/07/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di appello di Milano del 20 luglio 2020, che ha rigettato il ricorso ex art. 10, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 avverso il decreto del 23 maggio 2019, con il quale il Tribunale di Milano aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la confisca di un immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], madre di Boscherino, e dell'importo di euro 367.528,88 depositato presso un conto corrente intestato a quest'ultimo. Nello specifico, Remollino aveva chiesto la revoca della misura di prevenzione al fine di ottenere la restituzione dell'importo di euro 260.604,44, deducendo di aver prestato tale somma a Boscherino. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l'esistenza del contratto di mutuo poteva essere dimostrata anche con mezzi differenti dalla forma scritta, tanto più che, agli atti, risultava l'assegno con il quale erano stati prestati dei soldi per l'acquisto di casa. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il giudice di merito avrebbe affermato in maniera apodittica che l'importo confiscato doveva ritenersi il pagamento di un debito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284). Tale principio, enunciato con rifermento alla disciplina previgente rispetto a quella contenuta nel citato decreto legislativo, ma di certo valido anche nei procedimenti aventi ad oggetto l'applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni di tale d.lgs. - dato che l'art. 10, comma 3, pure richiamato dall'art. 27, comma 2, per le mist.ire reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della Corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge - esclude che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si traducano in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che le doglianze sollevate siano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a denunciare un vizio rientrante in una delle categorie individuate dal legislatore. In particolare, il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il giudice di merito ha ritenuto che l'ipotesi difensiva fosse del tutto infondata, in quanto non supportata da alcun riscontro di natura documentale, considerando anche il mancato acquisto dell'unità immobiliare da parte del beneficiario del presunto mutuo, nonché il fatto che tale rilevante somma fosse rimasta nella disponibilità di Boscherino sul conto corrente per più di due anni, senza che lo stesso Remollino ne avesse mai chiesto la restituzione, anche parziale. Il giudice dì merito, pur prendendo atto del fatto che il contratto di mutuo non richiedesse la forma scritta ad substantiam, ha inoltre ritenuto poco credibile il fatto che Boscherino, soggetto con un basso reddito, non aveva inteso tutelarsi per iscritto nel momento in cui aveva deciso di aprire un mutuo per l'acquisto di un immobile (che, in ogni caso, aveva un valore inferiore alla somma oggetto di confisca). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila eur