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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20444/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 13 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, la pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato che il ricorrente era stato trovato nel possesso dell'automobile di provenienza iktita, che era anche priva di documenti regolari e che di tale possesso egli non aveva saputo fornire alcuna giustificazione, circostanza pacificamente idonea ad integrare il dolo del reato secondo la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata e che il ricorrente omette di considerare; che gli altri motivi subordinati non tengono conto del riferimento operato in sentenza al notevole valore venale dell'automobile ricettata (una Porsche) ed alle modalità dell'azione, circostanze impeditive del riconoscimento delle attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 13 novembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova della responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti contestati, è manifestamente infondato, in quanto smentito dalla lettura del provvedimento impugnato, che risulta infatti connotato da logiche argomentazioni e da una corretta disamina dei dati probatori (si vedano, in particolare, la pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha sottolineato che il ricorrente era stato trovato nel possesso dell'automobile di provenienza iktita, che era anche priva di documenti regolari e che di tale possesso egli non aveva saputo fornire alcuna giustificazione, circostanza pacificamente idonea ad integrare il dolo del reato secondo la giurisprudenza citata nella sentenza impugnata e che il ricorrente omette di considerare; che gli altri motivi subordinati non tengono conto del riferimento operato in sentenza al notevole valore venale dell'automobile ricettata (una Porsche) ed alle modalità dell'azione, circostanze impeditive del riconoscimento delle attenuanti generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20444/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris