CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 43646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/4/2021 della Corte d'appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata e bancarotta semplice patrimoniale e documentale, commessi nella gestione della Tecno s.r.I., dichiarata fallita nel corso del 2015, e rispettivamente contestati al Colì ed alla Francone nella qualità di amministratori di fatto della fallita ed al Ferranti in quella di amministratore di diritto della medesima a partire dal dicembre del 2014. 2. Avverso la sentenza ricorrono con atti autonomi gli imputati. 2.1 I ricorsi proposti nell'interesse del Colì e del Francone, del tutto sovrapponibili, articolano quattro motivi. Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati per la distrazione di poco più di 300 euro loro contestata al capo A) 2, evidenziando come non solo non sia stato dimostrato il fatto, la cui prova è stata desunta soltanto dalla mancata contabilizzazione del pagamento effettuato da un cliente della fallita, ma addirittura sarebbe stata acquisita la prova della sua insussistenza, avendo il curatore nella sua deposizione dibattimentale, del tutto pretermessa dai giudici del merito, ammesso che il suddetto pagamento è stato versato dal debitore sul conto della società non risultando successivi prelievi della somma acquisita. In proposito, con il secondo e terzo motivo, i ricorrenti deducono altresì erronea applicazione della legge penale e violazione di legge, lamentando come l'omessa contabilizzazione dell'incasso di una somma effettivamente entrata nel patrimonio sociale non è condotta idonea ad integrare il reato contestato e come erroneamente la Corte territoriale abbia ritenuto che gli imputati non avessero con il gravame di merito formulato motivi in relazione al capo di cui si tratta. Ulteriori vizi di motivazione vengono dedotti con il quarto motivo in merito all'attribuzione agli imputati della qualifica di amministratori di fatto della fallita. Lamentano in proposito i ricorrenti che la Corte territoriale non avrebbe confutato gli specifici rilievi svolti sul punto con i motivi d'appello, limitandosi a riproporre l'apparato argomentativo della pronunzia di primo grado e così omettendo di considerare, tra l'altro, alcune testimonianze, nonchè le additate discrasie tra le deposizioni dibattimentali di altri testi e le dichiarazioni rese dai medesimi al curatore e sulle quali il Tribunale aveva fondato la convinzione che il Coli e la Francone gestissero di fatto la fallita. 2.2 II ricorso proposto nell'interesse del Ferranti, con unico ed articolato motivo deduce vizi di motivazione in merito alla valutazione delle risultanze processuali. In tal senso il ricorrente lamenta il difetto della prova del dolo del reato e contesta che l'imputato abbia agito al fine di recare pregiudizio ai creditori. In particolare la Corte non avrebbe fornito idonea dimostrazione della volontarietà dell'omesso impedimento della distrazione dei veicoli della fallita, pacificamente attribuibili sulla base delle risultanze processuali, agli amministratori di fatto. In realtà alcuna risultanza processuale dimostrerebbe che sia stato il Ferranti a sottoscrivere gli atti attraverso i quali è stata formalizzata la cessione dei suddetti veicoli - peraltro dopo pochi giorni da quando egli aveva assunto la carica - e dunque sarebbe carente anche la prova della stessa consapevolezza dell'imputato delle condotte poste in essere dal Colì e dalla Francone, potendosi al più addebitare al medesimo un atteggiamento superficiale o negligente. Quanto al reato di bancarotta documentale nella sua relazione il curatore non avrebbe dato conto della documentazione trasmessagli dall'imputato successivamente alla sua audizione proprio per sanare le lacune riscontrate dallo stesso e idonea a dimostrare l'insussistenza dell'assunto accusatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi del Colì e della Francone sono fondati. 2. Fondate sono anzitutto le censure proposte dai ricorrenti in merito alla mancata dimostrazione della condotta contestata al punto 2) del capo A). Infatti entrambe le sentenze di merito hanno desunto la distrazione della somma di poco più di 300 euro incassata presso un cliente dal fatto che di tale pagamento, certamente avvenuto sul conto della società, non sia stata effettuata alcuna registrazione contabile, senza però precisare in che termini sia stato accertato l'effettivo distacco della menzionata somma dal patrimonio sociale. In altre parole, una volta stabilito che la stessa è pervenuta sul conto societario e tenuto conto della sua modesta entità, l'omessa registrazione contabile dell'operazione non costituisce di per sé la prova della successiva distrazione, come invece sarebbe stato possibile ipotizzare qualora il pagamento fosse eventualmente avvenuto a mani di uno degli amministratori. Ciò che andava dimostrato, invece, è che la somma sia stata prelevata dal conto senza lecita causale o comunque utilizzata per finalità estranee all'oggetto sociale. Dimostrazione che, come detto, la Corte non ha fornito. Fondati sono altresì i rilievi svolti da entrambi i ricorrenti con il quarto motivo in merito all'attribuzione della qualifica di amministratori di fatto della fallita, punto della decisione impugnata che riguarda anche l'affermazione della responsabilità degli imputati anche per il reato di bancarotta semplice e per gli ulteriori fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale contestati. In proposito la Corte territoriale ha sostanzialmente ricalcato il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, affidando la dimostrazione della circostanza anzitutto alle dichiarazioni rilasciate da alcuni dipendenti al curatore fallimentare, omettendo però di confrontarsi con le puntuali obiezioni svolte dagli imputati sull'affidabilità di tali dichiarazioni nei gravami di merito. In particolare era stato eccepito come, nel corso delle rispettive deposizioni dibattimentali, almeno due dei menzionati dichiaranti avessero in realtà spiegato in maniera più articolata il senso di quanto sintetizzato dall'organo fallimentare nei suoi atti, chiarendo il ruolo effettivamente e rispettivamente svolto dai due imputati in senso alla fallita. I brani tratti da tali deposizioni riportati sia negli atti d'appello che nei ricorsi effettivamente rivelano una apparente divergenza tra il contenuto delle deposizioni processuali e quello delle dichiarazioni rilasciate nel procedimento concorsuale che richiedeva l'attenzione del giudice del gravame, posto che il significato probatorio degli ulteriori elementi valorizzati al fine di giungere alle conclusioni censurate è stato ricavato dalla Corte territoriale proprio alla luce delle dichiarazioni dei suddetti dipendenti. Alla luce delle lacune motivazionali evidenziate, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del Coli e della Francone con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. 3. E' invece infondato e per certi versi inammissibile il ricorso del Ferranti, che deve pertanto essere rigettato. Infondata è l'obiezione per cui non sarebbe stato dimostrata la volontà dell'imputato di recare pregiudizio ai creditori, posto che il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non richiede alcun dolo specifico in tal senso e men che meno quelli di bancarotta semplice contestati, per la cui sussistenza è addirittura sufficiente la colpa. Le censure del ricorrente mirate a deprimere il ruolo dell'imputato e ad escludere la sua consapevolezza del disegno fraudolento asseritamente ordito dagli amministratori di fatto, omettono invece il doveroso confronto con la motivazione della sentenza, che, in senso contrario, ha logicamente valorizzato il fatto che l'imputato abbia effettuato gli atti di cessione dei veicoli della fallita (circostanza solo asseritamente contestata nel ricorso) ed abbia trasferito la sede di quest'ultima presso il suo domicilio nella piena consapevolezza che si trattava oramai di una mera "scatola vuota". Anche in relazione al reato di bancarotta documentale le doglianze del ricorrente non considerano l'effettivo sviluppo argomentativo della sentenza, posto che, contrariamente a quanto eccepito, la Corte ha tenuto conto della documentazione trasmessa dall'imputato al curatore, rilevando come il contenuto degli scatoloni inviati comunque non avesse sanato le lacune accertate dal curatore fallimentare. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]