CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1986
Cassazione n. 22701/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1986 avverso la sentenza del 26/3/2021 della Corte di appello di Lecce visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla configurabilità del reato di evasione, piuttosto che di mere violazioni delle prescrizioni inerenti alle modalità della misura, essendo stato l'imputato controllato in luogo e orario diversi da quelli dell'allontanamento autorizzato per lo svolgimento dell'attività lavorativa; che logicamente motivati, richiamandone i precedenti specifici, sono sia il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche sia la misura della pena base, determinata in misura non coincidente con il minimo edittale tenuto conto della prossimità temporale di altra analoga condotta di evasione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 maggio 2022 Il Consigliere relatore I Presi ente [OSCURATO:PERSONA] Gi6r Anna P truzzellis 1.) [OSCURATO:PERSONA] 1 O 022 oggi,