CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 febbraio 2021
Cassazione n. 30228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/Serrtite le conclusioni del PG E .Cttz c c-CA) >o p-e." ‘‘...tftl.xx.GicA-4. V1.1 L2J oce x c_o [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 28 maggio 2018 il Tribunale di Roma, Sezione per le Misure di Prevenzione, ha disposto la confisca - disgiunta - di numerosi beni (un terreno in Siracusa con annesso fabbricato residenziale realizzato tra il 2007 e il 2009, autoveicoli e rapporti finanziari per un valore complessivo superiore ad un milione di euro) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (cugino convivente, ritenuto terzo intestatario fittizio). 1.1 Quanto all'inquadramento soggettivo di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] (classe 1985) il Tribunale compie riferimento alla ipotesi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159 del 2011. Vengono indicate, quanto alla ricorrenza di 'delitti produttivi di redditività illecita' : a) una sentenza irrevocabile per concorso in truffa, relativa a fatto avvenuto nel 2004; b) una decisione applicativa di pena per furto in abitazione, commesso nel 2006; c) una decisione irrevocabile per furto in abitazione commesso nel 2014. Inoltre il Tribunale menziona l'avvenuta applicazione, con provvedimento definitivo, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza a [OSCURATO:PERSONA] (con decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2016). In detto decreto è stata ritenuta sussistente la condizione soggettiva di pericolosità della Cescimone dal 2004 sino al 2015, anche sulla base dei contenuti del titolo cautelare (per numerosi episodi di furto in abitazione) emesso dal GIP del Tribunale di Roma in data 14 marzo 2016. 1.2 Quanto al parametro della sproporzione tra redditività lecita e valore degli investimenti avvenuti in costanza di pericolosità, il Tribunale fa riferimento agli accertamenti operati dalla di Finanza, che includono il valore di un fabbricato realizzato in Ardea nel 2011 (per circa 150mila euro), già restituito al Comune di Ardea in quanto abusivo. La sproporzione evidenziata è superiore al milione di euro. Viene respinta la tesi difensiva introdotta dal terzo - [OSCURATO:PERSONA] - e relativa alla pretesa esistenza di proventi in nero correlati alla attività di raccolta íntinerante di rottami metallici.2. La Corte di Appello di Roma con decreto emesso in data 18 febbraio 2021 ha respinto gli appelli introdotti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando la prima decisione. 2.1 Quanto al profilo della ricostruzione storica della condizione soggettiva di pericolosità, La Corte di secondo grado si confronta con i contenuti della decisione della Corte Costituzionale numero 24 del 2019, intervenuta medio tempore. Si rappresenta, sul punto, che con il decreto del 12 dicembre 2016, divenuto definitivo, era stata applicata alla Crescimone la misura personale in riferimento a quanto previsto dall'art.1, comma 1, lett. b) d.lgs. n.159 del 2011. In ogni caso, si ritiene che l'inquadramento soggettivo della pericolosità della Crescimone resiste alle critiche difensive - elaborate negli atti di appello - nonostante l'intervenuta assoluzione (tranne che per un ulteriore furto del 2014) in sede penale (relativa ai fatti contestati nel titolo cautelare del 2016). Circa tale aspetto, la Corte di secondo grado evidenzia che i furti 'accertati' commessi nell'anno 2014 sono pertanto in numero di due e si ricollegano alle condotte antecedenti (2004/2006), sì da realizzare quella 'continuità di azione illecita' richiesta anche dalla giurisprudenza costituzionale. Si ritiene, inoltre, rispettato il parametro aggiuntivo della 'correlazione temporale' tra condizione soggettiva di pericolosità ed epoca degli investimenti economici. 2.2 Quanto al profilo della sproporzione e della disponibilità dei beni in capo alla Crescimone, la Corte di secondo grado ribadisce le valutazioni operate dal Tribunale. Il disavanzo tra redditi dichiarati (da entrambi i soggetti coinvolti) e valore degli investimenti è marcoscopico e la tesi difensiva di [OSCURATO:PERSONA] (attività di recupero rottami ferrosi svolta in nero) viene ritenuta non sufficientemente avvalorata dalla documentazione prodotta (semplici ricevute rilasciate da una azienda di smaltimento sita in Catania, non reputate idonee a ricostruire, in assenza di scritture contabili, il volume di affari) e comunque insufficiente a determinare un qualsiasi riequilibrio della segnalata sproporzione. 3. Avverso detto decreto sono stati proposti gli atti di ricorso che seguono. 3.1 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce erronea applicazione di legge in punto di ricostruzione storica della condizione soggettiva di pericolosità ed assenza di motivazione in punto di ricorrenza degli ulteriori presupposti per la confisca. Si sostiene, in sintesi, che : a) la ricostruzione storica della pericolosità, mutuata dal precedente decreto applicativo della misura personale, si basa in realtà solo su pochi episodi oggetto di sentenza di condanna, distanti tra loro nel tempo; b) in particolare nessun 'delitto lucrogenetico' risulta commesso dalla Crescimone nel periodo intercorso tra il 2006 e il 2014 e ciò esclude la ricorrenza del parametro della abitualità; c) non è stata correttamente ricostruita la sproporzione tra redditività lecita e investimenti, posto che la Corte di Appello avrebbe finito con l'omettere del tutto il confronto con i contenuti della consulenza di parte. 3.2 I due atti di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deducono : a) erronea applicazione di legge (ricorso redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]) in riferimento al parametro della correlazione temporale, non essendo stata verificata la consistenza patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA] nel periodo antecedente alla instaurazione della convivenza con la [OSCURATO:PERSONA] e non essendo stata accertata alcuna condotta illecita commessa da [OSCURATO:PERSONA]; b) erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione sui presupposti della confisca (ricorso redatto dall.avv. [OSCURATO:PERSONA]). Si ribadisce la non fittizietà della intestazione o del possesso di beni e valori. La dimostrazione dell'attività economica svolta nel corso del tempo - pur in assenza di dichiarazioni fiscali - è stata erroneamente svalutata dalla Corte di secondo grado e andava ritenuta pienamente idonea a determinare la considerazione di effettiva disponibilità dei beni. Si ripropone la validità probatoria della dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della ditta [OSCURATO:PERSONA], con copia allegata all'atto di ricorso. 4. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 4.1 Il primo punto contestato è quello della ricostruzione storica della condizione soggettiva di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA].La doglianza è infondata, in ragione del fatto che il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 12 dicembre 2016, applicativo della misura di prevenzione personale, non soltanto è divenuto definitivo ma non è mai stato oggetto - per quanto risulta dagli atti - di una iniziativa revocatoria (ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n.159 del 2 011, disposizione applicabile anche alle ipotesi di novum rappresentato da una decisione della Corte costituzionale, come definitvamente confermato da Sez. U n. 3513/2022, Fiorentino) . L'accertamento della ricorrenza della condizione soggettiva, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. b) d.lgs. n.159 del 2011, vissuta da [OSCURATO:PERSONA] dal 2004 sino al 2015 resta, pertanto, ancorato ai contenuti di detto decreto (anche ai sensi dell'art.24 comma 3, d.lgs. n.159 del 2011), mai rimossi o rimessi in discussione e le stesse argomentazioni 'ulteriori' espresse dalla Corte di Appello nella decisione impugnata non risultano - a ben vedere - conferenti, posto che solo l'incidente revocatorio avrebbe potuto determinare una rivalutazione dei contenuti di detto decreto. I motivi relativi alla condizione soggettiva di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] vanno, pertanto, rigettati. 4.2 Sono, altresì infondati i motivi, introdotti da entrambi i ricorrenti, relativi alla ricorrenza delle ulteriori condizioni di legge per la confisca. P _ Ed invero, la doglianza relativa alla omessa applicazione del parametro della correlazione temporale è del tutto generica. Ciò perché l'acquisizione dei beni - o la realizzazione degli immobili - ricade nel periodo in cui risulta accertata la pericolosità sociale della [OSCURATO:PERSONA], né [OSCURATO:PERSONA] ha - quantomeno - allegato la esistenza e consistenza di beni patrimoniali anteriori all'anno 2004. Se è vero che la fittizietà della intestazione, a carico del terzo, deve essere oggetto di dimostrazione da parte dell'accusa, tale dimostrazione ben può essere di ordine logico e nel caso in esame la marcoscopica entità del disavanzo, in una con l'assenza di una concreta redditività lecita del [OSCURATO:PERSONA] sono indicatori logici tali da concretizzare ampiamente i presupposti di legge, come si è argomentato in sede di merito. Analogamente, la scarna indicazione circa l'avvenuto conferimento (tra il 2007 e il 2011) di materiali ferrosi, rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], richiamata in uno degli atti di ricorso, non consente - così come affermato dalla Corte di secondo grado - di ricostruire il volume di affari e la possibile entità delle entrate (non dichiarate al fisco) di [OSCURATO:PERSONA].Sul punto, va evidenziato che pur trattandosi di attività economica, in ipotesi, lecita (che non si trasforma in illecita in relazione al reato di omessa dichiarazione fiscale) la parte che intenda contrastare la oggettiva valutazione di sproporzione è tenuta ad introdurre elementi di prova idonei a determinare un effettivo calcolo della presumible redditività (v. sul tema della necessaria dimostrazione adeguata della redditività sottratta alla dichiarazione fiscale Sez. I n. 15954/2022 n.m.). Non essendo stata fornita simile dimostrazione, nessuna lacuna argonnentativa può essere riscontrata nella decisione impugnata. Al rigetto dei ricorsi segue, ex lege, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al p