CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino59'conferrnato la sentenza resa dal tribunale di Torino il 16 gennaio 2019 che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il delitto di ricettazione di un'autovettura provento di truffa. Premesso che l'istanza di trattazione orale avanzata dal difensore non può trovare accoglimento poiché l'evidente inammissibilità del ricorso ha indotto la corte a scegliere il rito non partecipato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio motivazionale per carenza di prove in ordine all'elemento soggettivo del reato di ricettazione, e cioè alla consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza furtiva dell'autovettura da lui acquistata, non si confronta con il tenore della sentenza di appello e si limita a reiterare le censure già sollevate con l'atto di gravame che hanno trovato esaustiva e corretta risposta nella sentenza impugnata ritenuto che il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione dell'articolo 640 codice penale e la illogicità della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto storico nel reato di truffa in concorso o di favoreggiamento reale è generico e manifestamente infondato poiché la corte ha escluso sulla base del compendio probatorio assunto il concorso nel reato di truffa che si era già consumato quando è intervenuta la condotta dell'imputato. Anche la richiesta di qualificare la condotta come favoreggiamento reale è inammissibile perché non è stata devoluta con il gravame e comunque è manifestamente infondata poiché l'imputato ha conseguito uno specifico vantaggio nella ricezione del mezzo, che ha utilizzato per oltre due anni. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,