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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 settembre 2026

Cassazione n. 25175/2026

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!Numero registro generale 6713/2026Numero sezionale 749/2026Numero di raccolta generale 25175/2026Data pubblicazione 10/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6713/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione avantaggio del difensore antistatario della controricorrente che ne hafatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favoredella controricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensoreanticipatario.Roma, 9 settembre 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6713/2026Numero sezionale 749/2026Numero di raccolta generale 25175/2026Data pubblicazione 10/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] DELEGATOEsaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 6713/2026;vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio,formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata aidifensori delle parti;rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazionedell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto ladecisione del ricorso;ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e chedeve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio dicassazione;del giudizio di legittimità a carico della parte che ha dato causa alprocedimento, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione avantaggio del difensore antistatario della controricorrente che ne hafatto istanza ai sensi dell’art. 93 c.p.c.; P.Q.Mvisti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio dicassazione e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favoredella controricorrente, delle spese di tale giudizio, che liquida incomplessivi euro 2.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge, con distrazione a vantaggio del difensoreanticipatario.Roma, 9 settembre 2026Il Consigliere delegatoCesare Trapuzzano
Sentenza Cassazione n. 25175/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris