Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 18/1965
ECLI:IT:COST:1965:18
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con decreti del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n.
1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6 settembre 1952, n. 1492, furono
espropriati in favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Basilicata - Sezione speciale per
la riforma fondiaria - terreni intestati ai signori [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione delle leggi
12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n.
333.
Senonché, successivamente ai decreti di esproprio, furono condotti
a termine l'accertamento degli usi civici e l'identificazione delle
terre costituenti il demanio di uso civico di Venosa, e nello stato
degli occupatori arbitrari comparve il sovramenzionato Ente per talune
delle particelle di terreno espropriato ai signori Lauridia, Rapolla e
Santangelo. Contro tale iscrizione l'Ente fece opposizione e nel
giudizio che ne seguì con il Comune di Venosa, il Commissario
regionale per la liquidazione degli usi civici della Basilicata
sollevò d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dei
decreti sopra citati e con ordinanza, emessa il 31 luglio 1964, sospese
il giudizio e trasmise gli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata ritualmente notificata e comunicata e
pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA], n. 269 del 31 ottobre 1964.
Le ragioni che hanno indotto il Commissario a sollevare la
questione di costituzionalità dei tre decreti sono da ravvisare, come
è detto nell'ordinanza, nella circostanza che una parte dei terreni
espropriati conservano tuttora la qualità di terreni demaniali -
taluni perché facevano parte della quotizzazione del 1824, che non si
perfezionò con la necessaria approvazione sovrana, talaltri perché,
pure essendo stati oggetto della quotizzazione del 1864 conclusasi
regolarmente, furono alienati nel termine di divieto fissato in 20 anni
dall'art. 1 del decreto 6 dicembre 1852, applicabile nella specie.
Né, a giudizio del Commissario, era da ritenere fondata la tesi
dell'Ente che potesse trovare applicazione nel caso la norma dell'art.
9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, giusta la quale i diritti dei
terzi, compresi quelli di uso civico, sono trasferiti sulle indennità
di espropriazione, in quanto questa norma troverebbe applicazione
soltanto rispetto agli usi civici sui demani ex-feudali o
ex-ecclesiastici non ancora liquidati, non per i terreni assegnati ai
Comuni in base a una liquidazione già avvenuta e con ciò entrati a
far parte del demanio universale, che la legge vuole escluso dallo
scorporo.
Nel presente giudizio le parti non si sono costituite, né
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri.
:
La questione è fondata.
L'accertamento della qualità dei terreni, intorno ai quali si
controverte, attiene al giudizio di rilevanza, anzi fa tutt'uno con
questo, ed è perciò di competenza del giudice a quo, al quale la
Corte non può sostituirsi. Su questo punto, che è stato più volte
sottoposto a giudizio, la giurisprudenza della Corte è costantissima e
univoca (ordinanza n. 77 del 16 maggio 1957; sentenze n. 57 del 18
novembre 1959, n. 44 del 21 giugno 1960 e n. 78 del 22 dicembre 1961).
La Corte pertanto deve muovere dalla circostanza della qualità
demaniale dei beni espropriati, accertata dal Commissario regionale per
la liquidazione degli usi civici della Basilicata, e deve in
conseguenza dichiarare l'incostituzionalità dei decreti impugnati per
la parte in cui abbiano ricompreso nell'esproprio terreni non di
proprietà privata. Non può infatti essere posto in dubbio che il
legislatore delegato esorbiti dai limiti della delega qualora, in
violazione della norma contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, abbia sottoposto ad espropriazioni beni demaniali e non
già, come dispone testualmente l'articolo citato, "la proprietà
terriera privata". Né vale opporre ciò che nel giudizio di merito, a
quanto risulta dall'ordinanza, ha opposto l'Ente: che, cioè, nel caso
in esame il Comune di Venosa dovrebbe esercitare il suo diritto
sull'indennità di espropriazione ai sensi dell'art. 9 della legge 12
maggio 1950, n. 230, per la ragione già enunciata dalla Corte nella
sentenza 22 dicembre 1961, n. 78, che il diritto di proprietà del
Comune sul demanio universale non puo essere riportato tra i "diritti
dei terzi, compresi i diritti di uso civico", dei quali la norma
invocata fa parola.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara l'illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1150, 14 maggio 1952, n. 517, e 6
settembre 1952, n. 1492, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre
1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione,
in quanto hanno incluso nell'espropriazione terreni di qualità
demaniale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1965.
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