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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 marzo 2023

Cassazione n. 08762/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023Data pubblicazione 28/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * Consigliere * CC* DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8639/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 229 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in PESCARA VIAdell avvocato * * * che lorappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO L * n. 28/2021Data pubblicazione 28/03/2023depositata il 04/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere * *1.

La Corte di Appello dell * ha rigettato per quel che ancorainteressa così confermando la sentenza del Tribunale di Pescaradel 02.02.2021 l appello proposto dalla * * *finalizzato alla non integrazione del patronimico al cognome delfiglio * * in quanto diretto all opposizione delriconoscimento del figlio richiesto in primo grado da parte delpadre * *A sostegno della decisione la Corte di Appello dell * haritenuto che l aggiunta del cognome del padre e dunque ilriconoscimento da parte dello stesso non comporta né l esclusionerectius pregiudizio nei confronti del cognome della madre néun influenza negativa per la crescita del minore.

Inoltre la Corte diAppello ha evidenziato – rispetto ai motivi di gravame sollevatidall appellante – che non sussistono condizioni ostativeall applicazione della legge italiana al caso in esame la quale nonrichiede alcun nulla osta ai fini del riconoscimento della figurapaterna non è necessaria la nomina di un curatore per la tuteladegli interessi del minore assumendo lo stesso la qualifica di partesolo in caso di conflitto di interessi ivi non prospettato dato l affidoesclusivo alla madre non è necessaria l audizione del minore datala tenera età dello stesso 8 anni non sussiste idonea allegazioneprobatoria che consenta di ritenere che il riconoscimento possaarrecare un pregiudizio per il minore non è possibile far retroagireil contributo di mantenimento del minore a data anteriore a quelladella domanda.2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/20232.

Contro la sentenza della Corte di Appello dell * la *Data pubblicazione 28/03/2023* * ha proposto ricorso per Cassazione affidato a seimotivi di ricorso.3. * con controricorso il * * * al fine diaccertare l inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso per*4.

La * * * ha ulteriormente illustrato conmemoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. le ragioni poste a fondamento delricorso per Cassazione insistendo per l accoglimento dello stesso.5.

Nei sei motivi di ricorso la * * * halamentato5.1 nel primo la violazione e la falsa applicazione di norma dilegge in relazione agli artt. 250 ss c.c. nonché ai principi in materiadi riconoscimento dei figli naturali in quanto la Corte di Appello nonha considerato che la decisione relativa al riconoscimento del padrenaturale di dubbia moralità e con il quale il figlio non ha rapportipossa compromettere lo sviluppo del minore a fortiori che lostesso non è stato sentito a tutela dei suoi interessi.5.2 nel secondo la violazione e la falsa applicazione di norma dilegge in relazione agli artt. 250 ss c.c. e 78 c.p.c. per non aver laCorte nominato un curatore speciale al fine di tutelare gli interessidel minore nel procedimento di riconoscimento della paternità.* la ricorrente lamenta la mancata audizione delminore al fine di evidenziare le volontà dello stesso sul puntoessendo capace di discernimento.5.3 nel terzo l omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionon avendo la Corte valutato le caratteristiche fisiche e morali delpadre le quali comporterebbero un grave pregiudizio per il minore.3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/20235.4 nel quarto la violazione e la falsa applicazione dell art. 16Data pubblicazione 28/03/2023delle * della L. n. 218/1995 e delle norme del dirittointernazionale privato per aver la Corte erroneamente esercitato ilpotere giurisdizionale nei confronti del padre essendo lo stessoprivo di permesso di soggiorno dimora occupazioneautorizzazione e gratuito patrocinio dunque non idoneo al finedell applicazione della legge italiana.5.5 nel quinto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 262comma 2 c.c. e dell art. 261 c.c. avendo la Corte aggiuntoerroneamente al cognome del minore il cognome del padre nonchédisposto la decorrenza del mantenimento solamente dallestatuizioni di primo grado dunque dalla data della proposizionedella domanda invece che dalla nascita.5.6 nel sesto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. avendo la Corte disposto erroneamente ed in modoirragionevole la statuizione relativa alle spese di lite nei confrontidella madre non essendo la stessa in modo assoluto partesoccombente data altresì la mancata ricezione del mantenimentodovuto dal padre come stabilito in primo grado.6.

Deve essere disattesa l eccezione d inammissibilità del ricorsoper scarsa chiarezza genericità e ripetitività dei motivi risultandoal contrario del tutto comprensibile il fondo delle singole censure.7.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso esaminabilicongiuntamente sono infondati.Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio puòessere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi edirreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppopsico fisico del minore.

Tale è il discrimen che il giudice deve4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra oppostiData pubblicazione 28/03/2023interessi quali l esigenza di affermare la verità biologica el interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo delminore.Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concettigiuridici di “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilitàgenitoriale”.

Il riconoscimento inteso come status genitoriale nonpuò essere mai eluso a meno che il minore non possa subire unpregiudizio gravissimo da parte del padre dato ad esempio dal“suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata edLa titolarità dell esercizio della responsabilità genitoriale alcontrario può essere – successivamente al riconoscimentoeffettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza ove vengaevidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque diinterferenza negativa con il benessere del minore nell ipotesi in cuisi adottino provvedimenti conformativi .Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo dei principi sopraesposti dichiarando il riconoscimento del figlio naturale da partedel padre non essendovi ragioni di gravità idonee a ritenere lesivotale riconoscimento per il minore il quale a contrario ha diritto diidentificarsi “come figlio di una madre ed un padre e ad assumerecosì una precisa identità” * 5115/2003 .* sul tema la Suprema Corte si è espressa ritenendoche “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anniquattordici da parte del secondo genitore nell ipotesidi opposizione del primo che lo abbia già effettuato occorreprocedere ad un bilanciamento il quale non può costituire ilrisultato di una valutazione astratta ma deve procedersi ad unaccertamento in concreto dell interesse del minore nelle vicendeche lo riguardano con particolare riferimento agli effetti delprovvedimento richiesto in relazione all esigenza di un suo sviluppo5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023armonico dal punto di vista psicologico affettivo educativo eNumero di raccolta generale 8762/2023sociale” * 18600/2021 .

Data pubblicazione 28/03/2023* non è condivisibile la richiesta di non attribuzionedel cognome del padre giustificata da una sottovalutazione dellecondotte moralmente negative e delle caratteristiche somatiche delcontroricorrente attesa la riscontrata carenza di allegazioneprobatoria sulle condotte da parte del giudice del merito nonsindacabile in sede di giudizio di legittimità e la del tuttocondivisibile irrilevanza delle caratteristiche somatiche nonpotendo il giudizio sul riconoscimento essere fondato su canonidiscriminatori.

Infine l età del minore non giustifica l esclusione delsecondo cognome per contrasto con la complessiva identità delminore stesso.

Sul punto la Corte si è espressa * 772/2020in modo conforme ritenendo che “in tema di minori è legittimo inipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre l attribuzionedel patronimico in aggiunta al cognome della madre purché non gliarrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre epurché non sia lesivo della identità personale del minore ovequesta si sia definitivamente consolidata con l uso del solomatronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.Ne consegue che non vi è stata violazione di legge né omessovaglio di fatto decisivo da parte del giudice di secondo grado nonsussistendo alcun pregiudizio per il minore rispetto alriconoscimento del suo diritto alla bigenitorialità rectius il diritto alriconoscimento da parte del padre naturale.8.

Il secondo motivo di ricorso è ugualmente infondato.Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte ritenendoche “nel procedimento disciplinato dall art. 250 c.c. come novellatodall art. 1 della l. n. 219 del 2012 tesoal riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordicianni quest ultimo non assume la qualità di parte per cui la nomina6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritengaData pubblicazione 28/03/2023opportuno in considerazione del profilarsi in concreto di unasituazione di conflitto di interessi” * 275/2020 .

Il giudice disecondo grado ha fatto buon governo del principio suesposto attesoche non ha rilevato conflitto di interessi in particolare in relazionealla madre esclusiva affidataria.

Peraltro non essendo la nomina delcuratore prevista ex lege in via generale ed astratta la valutazionesvolta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di giudizio dilegittimità * 12962 del 2016 . * all ascolto ilgiudice di secondo grado ha condivisibilmente evitato l audizionedel minore di anni 8 data la difficile comprensione delleconseguenze giuridiche e sociali relative al riconoscimento da partedel padre fornendo un adeguata motivazione * 24556/2013 .9.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.La ricorrente solleva con poche righe l erroneo esercizio del poteregiurisdizionale nei confronti di * * per difetto diautorizzazione del paese di origine atteso che non sussistendorapporto di reciprocità avrebbe dovuto munirsi di nulla osta.La Suprema Corte ha recentemente stabilito che “in tema diprovvedimenti in favore dei minori ai sensi degli artt. 1 e 4 della* dell * del 1961 resa esecutiva con la L. 25.10.1980n. 742 applicabile “ratione” la competenza giurisdizionaleinternazionale è attribuita in via generale allo Stato di dimoraabituale del minore operando il criterio dello Stato di cittadinanzain via residuale quando lo Stato di dimora abituale risultiimpossibilitato ad adottare i provvedimenti” cfr. *22828/2019 .

Nel caso in esame il minore è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è affidato alla madre * * di nazionalitàitaliana di conseguenza non sussiste un difetto di giurisdizioneessendo pacificamente applicabile la legge italiana la quale ex art.250 ss c.c. non richiede l esibizione di alcun nulla osta.7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023Data pubblicazione 28/03/202310.

Il quinto motivo di ricorso è invece fondato e va accolto.Il riconoscimento determina lo status genitoriale con i diritti e gliobblighi che ne conseguono dalla nascita.

Ne consegue comeaffermato costantemente da questa Corte tra questi obblighi sicolloca in posizione di preminenza l obbligo dei genitori diconcorrere al mantenimento dei bambini. * esso sorge dalmomento della procreazione atteso che dal momento della nascitai genitori hanno la responsabilità genitoriale verso i propri figli 15148/2022 .

Sul punto questa Corte ha statuito *16916/2022 che “in materia di figli nati fuori del matrimonio ildiritto al rimborso delle spese in favore del genitore che haprovveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ancorchétrovi titolo nell obbligazione legale di mantenimento imputabileanche all altro genitore la cui paternità sia stata successivamentedichiarata ha natura in senso lato indennitaria restandocomunque indiscutibili le spese di sostentamento sin dalla nascitain base ad elementari canoni di comune esperienza”.

Ne consegueche il genitore che ha assunto medio tempore l onere dimantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quotadal momento della nascita del bambino sulla scorta delle regolerelative ai rapporti fra i condebitori solidali cfr. * 16916/2022in senso analogo * 2970/2017 .In conclusione il motivo deve essere accolto sul punto delladecorrenza dell obbligo di mantenimento del minore dalla nascita edel diritto di regresso della quota del genitore che hasuccessivamente provveduto al riconoscimento nella misura chequantificherà il giudice del merito.11.

Il sesto motivo è assorbito dall accoglimento del quinto.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/202312.

Per tutto quanto sin ora esposto si rigettano i primi quattroData pubblicazione 28/03/2023motivi di ricorso si accoglie il quinto e si assorbe il sesto segue lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte di Appello dell * in diversa composizioneaffinché si adegui ai principi di diritto sopra indicati e si pronuncialtresì sulle spese processuali relative alla fase di legittimità.La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso accoglie il quintoassorbe il sesto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di Appello dell * in diversacomposizione perché provveda anche alle spese processuali delpresente giudizio.Ai sensi dell art. 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellapresente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionate.Così deciso in Roma in data 20 gennaio 2023La Presidente estensore9 di 9* *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023Data pubblicazione 28/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * Consigliere * CC* DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8639/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 229 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in PESCARA VIAdell avvocato * * * che lorappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO L * n. 28/2021Data pubblicazione 28/03/2023depositata il 04/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere * *1.

La Corte di Appello dell * ha rigettato per quel che ancorainteressa così confermando la sentenza del Tribunale di Pescaradel 02.02.2021 l appello proposto dalla * * *finalizzato alla non integrazione del patronimico al cognome delfiglio * * in quanto diretto all opposizione delriconoscimento del figlio richiesto in primo grado da parte delpadre * *A sostegno della decisione la Corte di Appello dell * haritenuto che l aggiunta del cognome del padre e dunque ilriconoscimento da parte dello stesso non comporta né l esclusionerectius pregiudizio nei confronti del cognome della madre néun influenza negativa per la crescita del minore.

Inoltre la Corte diAppello ha evidenziato – rispetto ai motivi di gravame sollevatidall appellante – che non sussistono condizioni ostativeall applicazione della legge italiana al caso in esame la quale nonrichiede alcun nulla osta ai fini del riconoscimento della figurapaterna non è necessaria la nomina di un curatore per la tuteladegli interessi del minore assumendo lo stesso la qualifica di partesolo in caso di conflitto di interessi ivi non prospettato dato l affidoesclusivo alla madre non è necessaria l audizione del minore datala tenera età dello stesso 8 anni non sussiste idonea allegazioneprobatoria che consenta di ritenere che il riconoscimento possaarrecare un pregiudizio per il minore non è possibile far retroagireil contributo di mantenimento del minore a data anteriore a quelladella domanda.2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/20232.

Contro la sentenza della Corte di Appello dell * la *Data pubblicazione 28/03/2023* * ha proposto ricorso per Cassazione affidato a seimotivi di ricorso.3. * con controricorso il * * * al fine diaccertare l inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso per*4.

La * * * ha ulteriormente illustrato conmemoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. le ragioni poste a fondamento delricorso per Cassazione insistendo per l accoglimento dello stesso.5.

Nei sei motivi di ricorso la * * * halamentato5.1 nel primo la violazione e la falsa applicazione di norma dilegge in relazione agli artt. 250 ss c.c. nonché ai principi in materiadi riconoscimento dei figli naturali in quanto la Corte di Appello nonha considerato che la decisione relativa al riconoscimento del padrenaturale di dubbia moralità e con il quale il figlio non ha rapportipossa compromettere lo sviluppo del minore a fortiori che lostesso non è stato sentito a tutela dei suoi interessi.5.2 nel secondo la violazione e la falsa applicazione di norma dilegge in relazione agli artt. 250 ss c.c. e 78 c.p.c. per non aver laCorte nominato un curatore speciale al fine di tutelare gli interessidel minore nel procedimento di riconoscimento della paternità.* la ricorrente lamenta la mancata audizione delminore al fine di evidenziare le volontà dello stesso sul puntoessendo capace di discernimento.5.3 nel terzo l omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionon avendo la Corte valutato le caratteristiche fisiche e morali delpadre le quali comporterebbero un grave pregiudizio per il minore.3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/20235.4 nel quarto la violazione e la falsa applicazione dell art. 16Data pubblicazione 28/03/2023delle * della L. n. 218/1995 e delle norme del dirittointernazionale privato per aver la Corte erroneamente esercitato ilpotere giurisdizionale nei confronti del padre essendo lo stessoprivo di permesso di soggiorno dimora occupazioneautorizzazione e gratuito patrocinio dunque non idoneo al finedell applicazione della legge italiana.5.5 nel quinto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 262comma 2 c.c. e dell art. 261 c.c. avendo la Corte aggiuntoerroneamente al cognome del minore il cognome del padre nonchédisposto la decorrenza del mantenimento solamente dallestatuizioni di primo grado dunque dalla data della proposizionedella domanda invece che dalla nascita.5.6 nel sesto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. avendo la Corte disposto erroneamente ed in modoirragionevole la statuizione relativa alle spese di lite nei confrontidella madre non essendo la stessa in modo assoluto partesoccombente data altresì la mancata ricezione del mantenimentodovuto dal padre come stabilito in primo grado.6.

Deve essere disattesa l eccezione d inammissibilità del ricorsoper scarsa chiarezza genericità e ripetitività dei motivi risultandoal contrario del tutto comprensibile il fondo delle singole censure.7.

Il primo ed il terzo motivo di ricorso esaminabilicongiuntamente sono infondati.Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio puòessere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi edirreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppopsico fisico del minore.

Tale è il discrimen che il giudice deve4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra oppostiData pubblicazione 28/03/2023interessi quali l esigenza di affermare la verità biologica el interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo delminore.Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concettigiuridici di “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilitàgenitoriale”.

Il riconoscimento inteso come status genitoriale nonpuò essere mai eluso a meno che il minore non possa subire unpregiudizio gravissimo da parte del padre dato ad esempio dal“suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata edLa titolarità dell esercizio della responsabilità genitoriale alcontrario può essere – successivamente al riconoscimentoeffettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza ove vengaevidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque diinterferenza negativa con il benessere del minore nell ipotesi in cuisi adottino provvedimenti conformativi .Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo dei principi sopraesposti dichiarando il riconoscimento del figlio naturale da partedel padre non essendovi ragioni di gravità idonee a ritenere lesivotale riconoscimento per il minore il quale a contrario ha diritto diidentificarsi “come figlio di una madre ed un padre e ad assumerecosì una precisa identità” * 5115/2003 .* sul tema la Suprema Corte si è espressa ritenendoche “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anniquattordici da parte del secondo genitore nell ipotesidi opposizione del primo che lo abbia già effettuato occorreprocedere ad un bilanciamento il quale non può costituire ilrisultato di una valutazione astratta ma deve procedersi ad unaccertamento in concreto dell interesse del minore nelle vicendeche lo riguardano con particolare riferimento agli effetti delprovvedimento richiesto in relazione all esigenza di un suo sviluppo5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023armonico dal punto di vista psicologico affettivo educativo eNumero di raccolta generale 8762/2023sociale” * 18600/2021 .

Data pubblicazione 28/03/2023* non è condivisibile la richiesta di non attribuzionedel cognome del padre giustificata da una sottovalutazione dellecondotte moralmente negative e delle caratteristiche somatiche delcontroricorrente attesa la riscontrata carenza di allegazioneprobatoria sulle condotte da parte del giudice del merito nonsindacabile in sede di giudizio di legittimità e la del tuttocondivisibile irrilevanza delle caratteristiche somatiche nonpotendo il giudizio sul riconoscimento essere fondato su canonidiscriminatori.

Infine l età del minore non giustifica l esclusione delsecondo cognome per contrasto con la complessiva identità delminore stesso.

Sul punto la Corte si è espressa * 772/2020in modo conforme ritenendo che “in tema di minori è legittimo inipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre l attribuzionedel patronimico in aggiunta al cognome della madre purché non gliarrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre epurché non sia lesivo della identità personale del minore ovequesta si sia definitivamente consolidata con l uso del solomatronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.Ne consegue che non vi è stata violazione di legge né omessovaglio di fatto decisivo da parte del giudice di secondo grado nonsussistendo alcun pregiudizio per il minore rispetto alriconoscimento del suo diritto alla bigenitorialità rectius il diritto alriconoscimento da parte del padre naturale.8.

Il secondo motivo di ricorso è ugualmente infondato.Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte ritenendoche “nel procedimento disciplinato dall art. 250 c.c. come novellatodall art. 1 della l. n. 219 del 2012 tesoal riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordicianni quest ultimo non assume la qualità di parte per cui la nomina6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritengaData pubblicazione 28/03/2023opportuno in considerazione del profilarsi in concreto di unasituazione di conflitto di interessi” * 275/2020 .

Il giudice disecondo grado ha fatto buon governo del principio suesposto attesoche non ha rilevato conflitto di interessi in particolare in relazionealla madre esclusiva affidataria.

Peraltro non essendo la nomina delcuratore prevista ex lege in via generale ed astratta la valutazionesvolta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di giudizio dilegittimità * 12962 del 2016 . * all ascolto ilgiudice di secondo grado ha condivisibilmente evitato l audizionedel minore di anni 8 data la difficile comprensione delleconseguenze giuridiche e sociali relative al riconoscimento da partedel padre fornendo un adeguata motivazione * 24556/2013 .9.

Il quarto motivo di ricorso è infondato.La ricorrente solleva con poche righe l erroneo esercizio del poteregiurisdizionale nei confronti di * * per difetto diautorizzazione del paese di origine atteso che non sussistendorapporto di reciprocità avrebbe dovuto munirsi di nulla osta.La Suprema Corte ha recentemente stabilito che “in tema diprovvedimenti in favore dei minori ai sensi degli artt. 1 e 4 della* dell * del 1961 resa esecutiva con la L. 25.10.1980n. 742 applicabile “ratione” la competenza giurisdizionaleinternazionale è attribuita in via generale allo Stato di dimoraabituale del minore operando il criterio dello Stato di cittadinanzain via residuale quando lo Stato di dimora abituale risultiimpossibilitato ad adottare i provvedimenti” cfr. *22828/2019 .

Nel caso in esame il minore è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è affidato alla madre * * di nazionalitàitaliana di conseguenza non sussiste un difetto di giurisdizioneessendo pacificamente applicabile la legge italiana la quale ex art.250 ss c.c. non richiede l esibizione di alcun nulla osta.7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023Data pubblicazione 28/03/202310.

Il quinto motivo di ricorso è invece fondato e va accolto.Il riconoscimento determina lo status genitoriale con i diritti e gliobblighi che ne conseguono dalla nascita.

Ne consegue comeaffermato costantemente da questa Corte tra questi obblighi sicolloca in posizione di preminenza l obbligo dei genitori diconcorrere al mantenimento dei bambini. * esso sorge dalmomento della procreazione atteso che dal momento della nascitai genitori hanno la responsabilità genitoriale verso i propri figli 15148/2022 .

Sul punto questa Corte ha statuito *16916/2022 che “in materia di figli nati fuori del matrimonio ildiritto al rimborso delle spese in favore del genitore che haprovveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ancorchétrovi titolo nell obbligazione legale di mantenimento imputabileanche all altro genitore la cui paternità sia stata successivamentedichiarata ha natura in senso lato indennitaria restandocomunque indiscutibili le spese di sostentamento sin dalla nascitain base ad elementari canoni di comune esperienza”.

Ne consegueche il genitore che ha assunto medio tempore l onere dimantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quotadal momento della nascita del bambino sulla scorta delle regolerelative ai rapporti fra i condebitori solidali cfr. * 16916/2022in senso analogo * 2970/2017 .In conclusione il motivo deve essere accolto sul punto delladecorrenza dell obbligo di mantenimento del minore dalla nascita edel diritto di regresso della quota del genitore che hasuccessivamente provveduto al riconoscimento nella misura chequantificherà il giudice del merito.11.

Il sesto motivo è assorbito dall accoglimento del quinto.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/202312.

Per tutto quanto sin ora esposto si rigettano i primi quattroData pubblicazione 28/03/2023motivi di ricorso si accoglie il quinto e si assorbe il sesto segue lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte di Appello dell * in diversa composizioneaffinché si adegui ai principi di diritto sopra indicati e si pronuncialtresì sulle spese processuali relative alla fase di legittimità.La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso accoglie il quintoassorbe il sesto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di Appello dell * in diversacomposizione perché provveda anche alle spese processuali delpresente giudizio.Ai sensi dell art. 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellapresente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionate.Così deciso in Roma in data 20 gennaio 2023La Presidente estensore9 di 9* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023Data pubblicazione 28/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * Consigliere * CC* DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8639/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 229 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in PESCARA VIAdell avvocato * * * che lorappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO L * n. 28/2021Data pubblicazione 28/03/2023depositata il 04/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere * *1. La Corte di Appello dell * ha rigettato per quel che ancorainteressa così confermando la sentenza del Tribunale di Pescaradel 02.02.2021 l appello proposto dalla * * *finalizzato alla non integrazione del patronimico al cognome delfiglio * * in quanto diretto all opposizione delriconoscimento del figlio richiesto in primo grado da parte delpadre * *A sostegno della decisione la Corte di Appello dell * haritenuto che l aggiunta del cognome del padre e dunque ilriconoscimento da parte dello stesso non comporta né l esclusionerectius pregiudizio nei confronti del cognome della madre néun influenza negativa per la crescita del minore. Inoltre la Corte diAppello ha evidenziato – rispetto ai motivi di gravame sollevatidall appellante – che non sussistono condizioni ostativeall applicazione della legge italiana al caso in esame la quale nonrichiede alcun nulla osta ai fini del riconoscimento della figurapaterna non è necessaria la nomina di un curatore per la tuteladegli interessi del minore assumendo lo stesso la qualifica di partesolo in caso di conflitto di interessi ivi non prospettato dato l affidoesclusivo alla madre non è necessaria l audizione del minore datala tenera età dello stesso 8 anni non sussiste idonea allegazioneprobatoria che consenta di ritenere che il riconoscimento possaarrecare un pregiudizio per il minore non è possibile far retroagireil contributo di mantenimento del minore a data anteriore a quelladella domanda.2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/20232. Contro la sentenza della Corte di Appello dell * la *Data pubblicazione 28/03/2023* * ha proposto ricorso per Cassazione affidato a seimotivi di ricorso.3. * con controricorso il * * * al fine diaccertare l inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso per*4. La * * * ha ulteriormente illustrato conmemoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. le ragioni poste a fondamento delricorso per Cassazione insistendo per l accoglimento dello stesso.5. Nei sei motivi di ricorso la * * * halamentato5.1 nel primo la violazione e la falsa applicazione di norma dilegge in relazione agli artt. 250 ss c.c. nonché ai principi in materiadi riconoscimento dei figli naturali in quanto la Corte di Appello nonha considerato che la decisione relativa al riconoscimento del padrenaturale di dubbia moralità e con il quale il figlio non ha rapportipossa compromettere lo sviluppo del minore a fortiori che lostesso non è stato sentito a tutela dei suoi interessi.5.2 nel secondo la violazione e la falsa applicazione di norma dilegge in relazione agli artt. 250 ss c.c. e 78 c.p.c. per non aver laCorte nominato un curatore speciale al fine di tutelare gli interessidel minore nel procedimento di riconoscimento della paternità.* la ricorrente lamenta la mancata audizione delminore al fine di evidenziare le volontà dello stesso sul puntoessendo capace di discernimento.5.3 nel terzo l omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionon avendo la Corte valutato le caratteristiche fisiche e morali delpadre le quali comporterebbero un grave pregiudizio per il minore.3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/20235.4 nel quarto la violazione e la falsa applicazione dell art. 16Data pubblicazione 28/03/2023delle * della L. n. 218/1995 e delle norme del dirittointernazionale privato per aver la Corte erroneamente esercitato ilpotere giurisdizionale nei confronti del padre essendo lo stessoprivo di permesso di soggiorno dimora occupazioneautorizzazione e gratuito patrocinio dunque non idoneo al finedell applicazione della legge italiana.5.5 nel quinto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 262comma 2 c.c. e dell art. 261 c.c. avendo la Corte aggiuntoerroneamente al cognome del minore il cognome del padre nonchédisposto la decorrenza del mantenimento solamente dallestatuizioni di primo grado dunque dalla data della proposizionedella domanda invece che dalla nascita.5.6 nel sesto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. avendo la Corte disposto erroneamente ed in modoirragionevole la statuizione relativa alle spese di lite nei confrontidella madre non essendo la stessa in modo assoluto partesoccombente data altresì la mancata ricezione del mantenimentodovuto dal padre come stabilito in primo grado.6. Deve essere disattesa l eccezione d inammissibilità del ricorsoper scarsa chiarezza genericità e ripetitività dei motivi risultandoal contrario del tutto comprensibile il fondo delle singole censure.7. Il primo ed il terzo motivo di ricorso esaminabilicongiuntamente sono infondati.Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio puòessere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi edirreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppopsico fisico del minore. Tale è il discrimen che il giudice deve4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra oppostiData pubblicazione 28/03/2023interessi quali l esigenza di affermare la verità biologica el interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo delminore.Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concettigiuridici di “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilitàgenitoriale”. Il riconoscimento inteso come status genitoriale nonpuò essere mai eluso a meno che il minore non possa subire unpregiudizio gravissimo da parte del padre dato ad esempio dal“suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata edLa titolarità dell esercizio della responsabilità genitoriale alcontrario può essere – successivamente al riconoscimentoeffettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza ove vengaevidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque diinterferenza negativa con il benessere del minore nell ipotesi in cuisi adottino provvedimenti conformativi .Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo dei principi sopraesposti dichiarando il riconoscimento del figlio naturale da partedel padre non essendovi ragioni di gravità idonee a ritenere lesivotale riconoscimento per il minore il quale a contrario ha diritto diidentificarsi “come figlio di una madre ed un padre e ad assumerecosì una precisa identità” * 5115/2003 .* sul tema la Suprema Corte si è espressa ritenendoche “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anniquattordici da parte del secondo genitore nell ipotesidi opposizione del primo che lo abbia già effettuato occorreprocedere ad un bilanciamento il quale non può costituire ilrisultato di una valutazione astratta ma deve procedersi ad unaccertamento in concreto dell interesse del minore nelle vicendeche lo riguardano con particolare riferimento agli effetti delprovvedimento richiesto in relazione all esigenza di un suo sviluppo5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023armonico dal punto di vista psicologico affettivo educativo eNumero di raccolta generale 8762/2023sociale” * 18600/2021 . Data pubblicazione 28/03/2023* non è condivisibile la richiesta di non attribuzionedel cognome del padre giustificata da una sottovalutazione dellecondotte moralmente negative e delle caratteristiche somatiche delcontroricorrente attesa la riscontrata carenza di allegazioneprobatoria sulle condotte da parte del giudice del merito nonsindacabile in sede di giudizio di legittimità e la del tuttocondivisibile irrilevanza delle caratteristiche somatiche nonpotendo il giudizio sul riconoscimento essere fondato su canonidiscriminatori. Infine l età del minore non giustifica l esclusione delsecondo cognome per contrasto con la complessiva identità delminore stesso. Sul punto la Corte si è espressa * 772/2020in modo conforme ritenendo che “in tema di minori è legittimo inipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre l attribuzionedel patronimico in aggiunta al cognome della madre purché non gliarrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre epurché non sia lesivo della identità personale del minore ovequesta si sia definitivamente consolidata con l uso del solomatronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.Ne consegue che non vi è stata violazione di legge né omessovaglio di fatto decisivo da parte del giudice di secondo grado nonsussistendo alcun pregiudizio per il minore rispetto alriconoscimento del suo diritto alla bigenitorialità rectius il diritto alriconoscimento da parte del padre naturale.8. Il secondo motivo di ricorso è ugualmente infondato.Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte ritenendoche “nel procedimento disciplinato dall art. 250 c.c. come novellatodall art. 1 della l. n. 219 del 2012 tesoal riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordicianni quest ultimo non assume la qualità di parte per cui la nomina6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritengaData pubblicazione 28/03/2023opportuno in considerazione del profilarsi in concreto di unasituazione di conflitto di interessi” * 275/2020 . Il giudice disecondo grado ha fatto buon governo del principio suesposto attesoche non ha rilevato conflitto di interessi in particolare in relazionealla madre esclusiva affidataria. Peraltro non essendo la nomina delcuratore prevista ex lege in via generale ed astratta la valutazionesvolta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di giudizio dilegittimità * 12962 del 2016 . * all ascolto ilgiudice di secondo grado ha condivisibilmente evitato l audizionedel minore di anni 8 data la difficile comprensione delleconseguenze giuridiche e sociali relative al riconoscimento da partedel padre fornendo un adeguata motivazione * 24556/2013 .9. Il quarto motivo di ricorso è infondato.La ricorrente solleva con poche righe l erroneo esercizio del poteregiurisdizionale nei confronti di * * per difetto diautorizzazione del paese di origine atteso che non sussistendorapporto di reciprocità avrebbe dovuto munirsi di nulla osta.La Suprema Corte ha recentemente stabilito che “in tema diprovvedimenti in favore dei minori ai sensi degli artt. 1 e 4 della* dell * del 1961 resa esecutiva con la L. 25.10.1980n. 742 applicabile “ratione” la competenza giurisdizionaleinternazionale è attribuita in via generale allo Stato di dimoraabituale del minore operando il criterio dello Stato di cittadinanzain via residuale quando lo Stato di dimora abituale risultiimpossibilitato ad adottare i provvedimenti” cfr. *22828/2019 . Nel caso in esame il minore è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è affidato alla madre * * di nazionalitàitaliana di conseguenza non sussiste un difetto di giurisdizioneessendo pacificamente applicabile la legge italiana la quale ex art.250 ss c.c. non richiede l esibizione di alcun nulla osta.7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023Data pubblicazione 28/03/202310. Il quinto motivo di ricorso è invece fondato e va accolto.Il riconoscimento determina lo status genitoriale con i diritti e gliobblighi che ne conseguono dalla nascita. Ne consegue comeaffermato costantemente da questa Corte tra questi obblighi sicolloca in posizione di preminenza l obbligo dei genitori diconcorrere al mantenimento dei bambini. * esso sorge dalmomento della procreazione atteso che dal momento della nascitai genitori hanno la responsabilità genitoriale verso i propri figli 15148/2022 . Sul punto questa Corte ha statuito *16916/2022 che “in materia di figli nati fuori del matrimonio ildiritto al rimborso delle spese in favore del genitore che haprovveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ancorchétrovi titolo nell obbligazione legale di mantenimento imputabileanche all altro genitore la cui paternità sia stata successivamentedichiarata ha natura in senso lato indennitaria restandocomunque indiscutibili le spese di sostentamento sin dalla nascitain base ad elementari canoni di comune esperienza”. Ne consegueche il genitore che ha assunto medio tempore l onere dimantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quotadal momento della nascita del bambino sulla scorta delle regolerelative ai rapporti fra i condebitori solidali cfr. * 16916/2022in senso analogo * 2970/2017 .In conclusione il motivo deve essere accolto sul punto delladecorrenza dell obbligo di mantenimento del minore dalla nascita edel diritto di regresso della quota del genitore che hasuccessivamente provveduto al riconoscimento nella misura chequantificherà il giudice del merito.11. Il sesto motivo è assorbito dall accoglimento del quinto.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/202312. Per tutto quanto sin ora esposto si rigettano i primi quattroData pubblicazione 28/03/2023motivi di ricorso si accoglie il quinto e si assorbe il sesto segue lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte di Appello dell * in diversa composizioneaffinché si adegui ai principi di diritto sopra indicati e si pronuncialtresì sulle spese processuali relative alla fase di legittimità.La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso accoglie il quintoassorbe il sesto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di Appello dell * in diversacomposizione perché provveda anche alle spese processuali delpresente giudizio.Ai sensi dell art. 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellapresente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionate.Così deciso in Roma in data 20 gennaio 2023La Presidente estensore9 di 9* *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023Data pubblicazione 28/03/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente RelatoreMINORI* * Consigliere * CC* DI * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8639/2022 * proposto da* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]* * 229 presso lo studio dell avvocato [OSCURATO:PERSONA] ** * che lo rappresenta e difende ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in PESCARA VIAdell avvocato * * * che lorappresenta e difende controricorrente* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023avverso SENTENZA di CORTE D APPELLO L * n. 28/2021Data pubblicazione 28/03/2023depositata il 04/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/01/2023dal Consigliere * *1. La Corte di Appello dell * ha rigettato per quel che ancorainteressa così confermando la sentenza del Tribunale di Pescaradel 02.02.2021 l appello proposto dalla * * *finalizzato alla non integrazione del patronimico al cognome delfiglio * * in quanto diretto all opposizione delriconoscimento del figlio richiesto in primo grado da parte delpadre * *A sostegno della decisione la Corte di Appello dell * haritenuto che l aggiunta del cognome del padre e dunque ilriconoscimento da parte dello stesso non comporta né l esclusionerectius pregiudizio nei confronti del cognome della madre néun influenza negativa per la crescita del minore. Inoltre la Corte diAppello ha evidenziato – rispetto ai motivi di gravame sollevatidall appellante – che non sussistono condizioni ostativeall applicazione della legge italiana al caso in esame la quale nonrichiede alcun nulla osta ai fini del riconoscimento della figurapaterna non è necessaria la nomina di un curatore per la tuteladegli interessi del minore assumendo lo stesso la qualifica di partesolo in caso di conflitto di interessi ivi non prospettato dato l affidoesclusivo alla madre non è necessaria l audizione del minore datala tenera età dello stesso 8 anni non sussiste idonea allegazioneprobatoria che consenta di ritenere che il riconoscimento possaarrecare un pregiudizio per il minore non è possibile far retroagireil contributo di mantenimento del minore a data anteriore a quelladella domanda.2 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/20232. Contro la sentenza della Corte di Appello dell * la *Data pubblicazione 28/03/2023* * ha proposto ricorso per Cassazione affidato a seimotivi di ricorso.3. * con controricorso il * * * al fine diaccertare l inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso per*4. La * * * ha ulteriormente illustrato conmemoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. le ragioni poste a fondamento delricorso per Cassazione insistendo per l accoglimento dello stesso.5. Nei sei motivi di ricorso la * * * halamentato5.1 nel primo la violazione e la falsa applicazione di norma dilegge in relazione agli artt. 250 ss c.c. nonché ai principi in materiadi riconoscimento dei figli naturali in quanto la Corte di Appello nonha considerato che la decisione relativa al riconoscimento del padrenaturale di dubbia moralità e con il quale il figlio non ha rapportipossa compromettere lo sviluppo del minore a fortiori che lostesso non è stato sentito a tutela dei suoi interessi.5.2 nel secondo la violazione e la falsa applicazione di norma dilegge in relazione agli artt. 250 ss c.c. e 78 c.p.c. per non aver laCorte nominato un curatore speciale al fine di tutelare gli interessidel minore nel procedimento di riconoscimento della paternità.* la ricorrente lamenta la mancata audizione delminore al fine di evidenziare le volontà dello stesso sul puntoessendo capace di discernimento.5.3 nel terzo l omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionon avendo la Corte valutato le caratteristiche fisiche e morali delpadre le quali comporterebbero un grave pregiudizio per il minore.3 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/20235.4 nel quarto la violazione e la falsa applicazione dell art. 16Data pubblicazione 28/03/2023delle * della L. n. 218/1995 e delle norme del dirittointernazionale privato per aver la Corte erroneamente esercitato ilpotere giurisdizionale nei confronti del padre essendo lo stessoprivo di permesso di soggiorno dimora occupazioneautorizzazione e gratuito patrocinio dunque non idoneo al finedell applicazione della legge italiana.5.5 nel quinto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 262comma 2 c.c. e dell art. 261 c.c. avendo la Corte aggiuntoerroneamente al cognome del minore il cognome del padre nonchédisposto la decorrenza del mantenimento solamente dallestatuizioni di primo grado dunque dalla data della proposizionedella domanda invece che dalla nascita.5.6 nel sesto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e92 c.p.c. avendo la Corte disposto erroneamente ed in modoirragionevole la statuizione relativa alle spese di lite nei confrontidella madre non essendo la stessa in modo assoluto partesoccombente data altresì la mancata ricezione del mantenimentodovuto dal padre come stabilito in primo grado.6. Deve essere disattesa l eccezione d inammissibilità del ricorsoper scarsa chiarezza genericità e ripetitività dei motivi risultandoal contrario del tutto comprensibile il fondo delle singole censure.7. Il primo ed il terzo motivo di ricorso esaminabilicongiuntamente sono infondati.Il diritto al riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio puòessere sacrificato solamente in presenza di motivi gravi edirreparabili tali da compromettere in modo irreversibile lo sviluppopsico fisico del minore. Tale è il discrimen che il giudice deve4 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023vagliare in concreto al fine di valutare il bilanciamento tra oppostiData pubblicazione 28/03/2023interessi quali l esigenza di affermare la verità biologica el interesse di preservare i rapporti familiari nonché lo sviluppo delminore.Quanto riportato trova fondamento nella distinzione dei concettigiuridici di “riconoscimento” ed “esercizio della responsabilitàgenitoriale”. Il riconoscimento inteso come status genitoriale nonpuò essere mai eluso a meno che il minore non possa subire unpregiudizio gravissimo da parte del padre dato ad esempio dal“suo inserimento in un ambiente di criminalità organizzata edLa titolarità dell esercizio della responsabilità genitoriale alcontrario può essere – successivamente al riconoscimentoeffettuato – soggetta a limitazione fino alla decadenza ove vengaevidenziata una situazione di pregiudizio grave o comunque diinterferenza negativa con il benessere del minore nell ipotesi in cuisi adottino provvedimenti conformativi .Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo dei principi sopraesposti dichiarando il riconoscimento del figlio naturale da partedel padre non essendovi ragioni di gravità idonee a ritenere lesivotale riconoscimento per il minore il quale a contrario ha diritto diidentificarsi “come figlio di una madre ed un padre e ad assumerecosì una precisa identità” * 5115/2003 .* sul tema la Suprema Corte si è espressa ritenendoche “nel giudizio volto al riconoscimento del figlio minore di anniquattordici da parte del secondo genitore nell ipotesidi opposizione del primo che lo abbia già effettuato occorreprocedere ad un bilanciamento il quale non può costituire ilrisultato di una valutazione astratta ma deve procedersi ad unaccertamento in concreto dell interesse del minore nelle vicendeche lo riguardano con particolare riferimento agli effetti delprovvedimento richiesto in relazione all esigenza di un suo sviluppo5 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023armonico dal punto di vista psicologico affettivo educativo eNumero di raccolta generale 8762/2023sociale” * 18600/2021 . Data pubblicazione 28/03/2023* non è condivisibile la richiesta di non attribuzionedel cognome del padre giustificata da una sottovalutazione dellecondotte moralmente negative e delle caratteristiche somatiche delcontroricorrente attesa la riscontrata carenza di allegazioneprobatoria sulle condotte da parte del giudice del merito nonsindacabile in sede di giudizio di legittimità e la del tuttocondivisibile irrilevanza delle caratteristiche somatiche nonpotendo il giudizio sul riconoscimento essere fondato su canonidiscriminatori. Infine l età del minore non giustifica l esclusione delsecondo cognome per contrasto con la complessiva identità delminore stesso. Sul punto la Corte si è espressa * 772/2020in modo conforme ritenendo che “in tema di minori è legittimo inipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre l attribuzionedel patronimico in aggiunta al cognome della madre purché non gliarrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre epurché non sia lesivo della identità personale del minore ovequesta si sia definitivamente consolidata con l uso del solomatronimico nella trama dei rapporti personali e sociali”.Ne consegue che non vi è stata violazione di legge né omessovaglio di fatto decisivo da parte del giudice di secondo grado nonsussistendo alcun pregiudizio per il minore rispetto alriconoscimento del suo diritto alla bigenitorialità rectius il diritto alriconoscimento da parte del padre naturale.8. Il secondo motivo di ricorso è ugualmente infondato.Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte ritenendoche “nel procedimento disciplinato dall art. 250 c.c. come novellatodall art. 1 della l. n. 219 del 2012 tesoal riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordicianni quest ultimo non assume la qualità di parte per cui la nomina6 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023di un curatore speciale è necessaria solo ove il giudice lo ritengaData pubblicazione 28/03/2023opportuno in considerazione del profilarsi in concreto di unasituazione di conflitto di interessi” * 275/2020 . Il giudice disecondo grado ha fatto buon governo del principio suesposto attesoche non ha rilevato conflitto di interessi in particolare in relazionealla madre esclusiva affidataria. Peraltro non essendo la nomina delcuratore prevista ex lege in via generale ed astratta la valutazionesvolta dal giudice di merito non è sindacabile in sede di giudizio dilegittimità * 12962 del 2016 . * all ascolto ilgiudice di secondo grado ha condivisibilmente evitato l audizionedel minore di anni 8 data la difficile comprensione delleconseguenze giuridiche e sociali relative al riconoscimento da partedel padre fornendo un adeguata motivazione * 24556/2013 .9. Il quarto motivo di ricorso è infondato.La ricorrente solleva con poche righe l erroneo esercizio del poteregiurisdizionale nei confronti di * * per difetto diautorizzazione del paese di origine atteso che non sussistendorapporto di reciprocità avrebbe dovuto munirsi di nulla osta.La Suprema Corte ha recentemente stabilito che “in tema diprovvedimenti in favore dei minori ai sensi degli artt. 1 e 4 della* dell * del 1961 resa esecutiva con la L. 25.10.1980n. 742 applicabile “ratione” la competenza giurisdizionaleinternazionale è attribuita in via generale allo Stato di dimoraabituale del minore operando il criterio dello Stato di cittadinanzain via residuale quando lo Stato di dimora abituale risultiimpossibilitato ad adottare i provvedimenti” cfr. *22828/2019 . Nel caso in esame il minore è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] è affidato alla madre * * di nazionalitàitaliana di conseguenza non sussiste un difetto di giurisdizioneessendo pacificamente applicabile la legge italiana la quale ex art.250 ss c.c. non richiede l esibizione di alcun nulla osta.7 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/2023Data pubblicazione 28/03/202310. Il quinto motivo di ricorso è invece fondato e va accolto.Il riconoscimento determina lo status genitoriale con i diritti e gliobblighi che ne conseguono dalla nascita. Ne consegue comeaffermato costantemente da questa Corte tra questi obblighi sicolloca in posizione di preminenza l obbligo dei genitori diconcorrere al mantenimento dei bambini. * esso sorge dalmomento della procreazione atteso che dal momento della nascitai genitori hanno la responsabilità genitoriale verso i propri figli 15148/2022 . Sul punto questa Corte ha statuito *16916/2022 che “in materia di figli nati fuori del matrimonio ildiritto al rimborso delle spese in favore del genitore che haprovveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita ancorchétrovi titolo nell obbligazione legale di mantenimento imputabileanche all altro genitore la cui paternità sia stata successivamentedichiarata ha natura in senso lato indennitaria restandocomunque indiscutibili le spese di sostentamento sin dalla nascitain base ad elementari canoni di comune esperienza”. Ne consegueche il genitore che ha assunto medio tempore l onere dimantenimento ha diritto di regresso per la corrispondente quotadal momento della nascita del bambino sulla scorta delle regolerelative ai rapporti fra i condebitori solidali cfr. * 16916/2022in senso analogo * 2970/2017 .In conclusione il motivo deve essere accolto sul punto delladecorrenza dell obbligo di mantenimento del minore dalla nascita edel diritto di regresso della quota del genitore che hasuccessivamente provveduto al riconoscimento nella misura chequantificherà il giudice del merito.11. Il sesto motivo è assorbito dall accoglimento del quinto.8 di 9* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8639/2022Numero sezionale 294/2023Numero di raccolta generale 8762/202312. Per tutto quanto sin ora esposto si rigettano i primi quattroData pubblicazione 28/03/2023motivi di ricorso si accoglie il quinto e si assorbe il sesto segue lacassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accoltocon rinvio alla Corte di Appello dell * in diversa composizioneaffinché si adegui ai principi di diritto sopra indicati e si pronuncialtresì sulle spese processuali relative alla fase di legittimità.La Corte rigetta i primi quattro motivi di ricorso accoglie il quintoassorbe il sesto cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di Appello dell * in diversacomposizione perché provveda anche alle spese processuali delpresente giudizio.Ai sensi dell art. 52 del Dgls 196/2003 in caso di diffusione dellapresente ordinanza si dispone che siano omesse le generalità delminore e delle parti menzionate.Così deciso in Roma in data 20 gennaio 2023La Presidente estensore9 di 9* *   
Sentenza Cassazione n. 08762/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris