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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42430/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e per plurime ipotesi di reati-fine, meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla determinazione della pena complessivamente applicatagli; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione alla pena base per il delitto di cui al capo b) nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto di cui all'art. 624 e 625, comma 3, cod. pen. (furto pluriaggravato) (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326); - che, pertanto, essendo stato il motivo proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e per plurime ipotesi di reati-fine, meglio descritti in imputazione, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge quanto alla determinazione della pena complessivamente applicatagli; - che il ricorso è inammissibile, perché la pena applicata all'imputato non è illegale, in quanto determinata in relazione alla pena base per il delitto di cui al capo b) nel rispetto del limite edittale stabilito per il delitto di cui all'art. 624 e 625, comma 3, cod. pen. (furto pluriaggravato) (Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326); - che, pertanto, essendo stato il motivo proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), del ricorso va dichiarata l'inammissibilità, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così de
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