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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 163/1976

ECLI:IT:COST:1976:163
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1974, nel corso di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, il pretore di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. nav. e dell'art. 3, n. 5, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste), sotto il profilo che dette norme attribuirebbero agli uffici del lavoro portuale anziché all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sulle operazioni portuali eseguite nell'ambito del porto di Trieste.

L'ordinanza, comunicata e notificata nei sensi di legge, è stata pubblicata il 22 maggio 1974 sul n. 133 della [OSCURATO:PERSONA].

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. :

1. - Il pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale originato da infortunio sul lavoro subito da un operaio nel porto di Trieste (procedimento nel quale era stata eccepita l'incompetenza dell'Ispettorato del lavoro a compiere atti di polizia giudiziaria disposti da esso pretore in relazione al predetto infortunio) ha sollevato, in riferimento all'art. 35, comma primo, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. nav. e dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, sotto il profilo che tali norme attribuirebbero in via esclusiva all'ufficio del lavoro portuale e, per esso, all'Ente autonomo del porto di Trieste la disciplina e la vigilanza sulle operazioni portuali che vi si effettuano, eliminando ogni competenza dell'Ispettorato del lavoro.

Secondo il giudice a quo, l'Ente autonomo del porto di Trieste pur esercitando le suddette funzioni ha la gestione diretta delle operazioni portuali e assume, rispetto alle maestranze utilizzate per la loro esecuzione, anche la qualifica di datore di lavoro, e, con essa, gli obblighi che da tale qualifica discendono, primo fra tutti quello di rispettare le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 1 e 4, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547).

Conseguentemente l'Ente non sarebbe il soggetto più idoneo a vigilare sull'osservanza di tali disposizioni.

Di qui i dubbi di violazione dell'art. 35, comma primo, Cost., il quale, sancendo il principio che "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", imporrebbe al legislatore ordinario non solo l'obbligo di emanare norme intese a disciplinare l'attività lavorativa al fine di tutelare la salute dei lavoratori e la loro dignità di uomini e di cittadini ma anche quello di predisporre idonei strumenti per l'applicazione di tali norme e non meno idonei organi di vigilanza e di controllo.

2. - La rilevanza della questione deriverebbe, secondo quanto si assume nell'ordinanza, dal fatto che essendo impugnata la competenza dell'Ispettorato del lavoro e, conseguentemente, la utilizzazione delle indagini delegate compiute da tale organo verrebbe meno una qualsiasi prova circa i fatti da esaminare.

Senonché è da rilevarsi che il processo penale è caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice il quale comporta, come è noto, che il giudice possa tener conto - ai fini della decisione - di qualsiasi elemento di prova acquisito al processo che abbia in sé l'attitudine, secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare la verità dei fatti in relazione ai quali è stata promossa l'azione penale.

Ed è noto altresì che mere irregolarità di ordine formale, in ordine all'acquisizione di tali mezzi, non impediscono che il giudice possa liberamente valutarli dopo averne controllato l'attendibilità in correlazione con le altre risultanze processuali e ovviamente dandone conto in motivazione.

A meno che, s'intende, non si tratti di irregolarità derivanti dalla violazione di norme la cui osservanza sia richiesta a pena di nullità e non vi sia stata sanatoria.

Ciò premesso è agevole osservare che anche in caso di riconosciuta incompetenza dell'Ispettorato del lavoro in materia di lavoro portuale, il giudice a quo potrebbe egualmente tener conto, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa ed in concorso con gli altri elementi di prova già acquisiti o da acquisire al processo, dei risultati delle indagini effettuate dal predetto organo ai sensi dell'art. 231 del codice di procedura penale.

È evidente infatti che l'asserita incompetenza, pur se sussistente, non potrebbe dar luogo che ad una di quelle irregolarità di ordine esclusivamente formale le quali, per quanto si è detto, non impediscono l'utilizzazione in giudizio delle prove raccolte.

Viene pertanto a mancare la necessaria pregiudizialità della questione sollevata dal momento che la sua risoluzione non potrebbe influire in alcun modo sulla decisione che il giudice a quo è chiamato ad emettere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del codice della navigazione e dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste) sollevata, in riferimento all'art. 35, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Con ordinanza emessa il 10 gennaio 1974, nel corso di procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, il pretore di Trieste ha sollevato, in riferimento all'art. 35 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. nav. e dell'art. 3, n. 5, della legge 9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste), sotto il profilo che dette norme attribuirebbero agli uffici del lavoro portuale anziché all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sulle operazioni portuali eseguite nell'ambito del porto di Trieste. L'ordinanza, comunicata e notificata nei sensi di legge, è stata pubblicata il 22 maggio 1974 sul n. 133 della [OSCURATO:PERSONA]. Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, assistito e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. : 1. - Il pretore di Trieste, nel corso di un procedimento penale originato da infortunio sul lavoro subito da un operaio nel porto di Trieste (procedimento nel quale era stata eccepita l'incompetenza dell'Ispettorato del lavoro a compiere atti di polizia giudiziaria disposti da esso pretore in relazione al predetto infortunio) ha sollevato, in riferimento all'art. 35, comma primo, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 cod. nav. e dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589, sotto il profilo che tali norme attribuirebbero in via esclusiva all'ufficio del lavoro portuale e, per esso, all'Ente autonomo del porto di Trieste la disciplina e la vigilanza sulle operazioni portuali che vi si effettuano, eliminando ogni competenza dell'Ispettorato del lavoro. Secondo il giudice a quo, l'Ente autonomo del porto di Trieste pur esercitando le suddette funzioni ha la gestione diretta delle operazioni portuali e assume, rispetto alle maestranze utilizzate per la loro esecuzione, anche la qualifica di datore di lavoro, e, con essa, gli obblighi che da tale qualifica discendono, primo fra tutti quello di rispettare le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (artt. 1 e 4, d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547). Conseguentemente l'Ente non sarebbe il soggetto più idoneo a vigilare sull'osservanza di tali disposizioni. Di qui i dubbi di violazione dell'art. 35, comma primo, Cost., il quale, sancendo il principio che "la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni", imporrebbe al legislatore ordinario non solo l'obbligo di emanare norme intese a disciplinare l'attività lavorativa al fine di tutelare la salute dei lavoratori e la loro dignità di uomini e di cittadini ma anche quello di predisporre idonei strumenti per l'applicazione di tali norme e non meno idonei organi di vigilanza e di controllo. 2. - La rilevanza della questione deriverebbe, secondo quanto si assume nell'ordinanza, dal fatto che essendo impugnata la competenza dell'Ispettorato del lavoro e, conseguentemente, la utilizzazione delle indagini delegate compiute da tale organo verrebbe meno una qualsiasi prova circa i fatti da esaminare. Senonché è da rilevarsi che il processo penale è caratterizzato dal principio del libero convincimento del giudice il quale comporta, come è noto, che il giudice possa tener conto - ai fini della decisione - di qualsiasi elemento di prova acquisito al processo che abbia in sé l'attitudine, secondo le comuni regole di logica e di esperienza, a dimostrare la verità dei fatti in relazione ai quali è stata promossa l'azione penale. Ed è noto altresì che mere irregolarità di ordine formale, in ordine all'acquisizione di tali mezzi, non impediscono che il giudice possa liberamente valutarli dopo averne controllato l'attendibilità in correlazione con le altre risultanze processuali e ovviamente dandone conto in motivazione. A meno che, s'intende, non si tratti di irregolarità derivanti dalla violazione di norme la cui osservanza sia richiesta a pena di nullità e non vi sia stata sanatoria. Ciò premesso è agevole osservare che anche in caso di riconosciuta incompetenza dell'Ispettorato del lavoro in materia di lavoro portuale, il giudice a quo potrebbe egualmente tener conto, ai fini della ricostruzione dei fatti di causa ed in concorso con gli altri elementi di prova già acquisiti o da acquisire al processo, dei risultati delle indagini effettuate dal predetto organo ai sensi dell'art. 231 del codice di procedura penale. È evidente infatti che l'asserita incompetenza, pur se sussistente, non potrebbe dar luogo che ad una di quelle irregolarità di ordine esclusivamente formale le quali, per quanto si è detto, non impediscono l'utilizzazione in giudizio delle prove raccolte. Viene pertanto a mancare la necessaria pregiudizialità della questione sollevata dal momento che la sua risoluzione non potrebbe influire in alcun modo sulla decisione che il giudice a quo è chiamato ad emettere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile, per manifesta irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 del codice della navigazione e dell'art. 3 della legge 9 luglio 1967, n. 589 (istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Trieste) sollevata, in riferimento all'art. 35, comma primo, della Costituzione, dal pretore di Trieste con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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