CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 34984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 32312-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , e lettivamente domiciliat o in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta to e dife so da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] giusta procura specialeallegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimate- avverso la sentenza n. 1956/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 28 / 2 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Salerno, in rigetto del ricorso proposto a vverso cartella di pagamento, notificatagli in data 11.11.2017, e avente ad oggetto l'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa a un atto dell’anno 2013; l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Agenzia delle entrate sono rimaste intimate [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 23.11.2020, all’Agenzia delle entrate riscossione presso il difensore costituito nel giudizio d’appello, ovvero l’[OSCURATO:PERSONA]; 1.2. come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 30 gennaio 2020 n. 2087), d opo l’estinzione di Equitalia per effetto del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, la notifica del ricorso per cassazione, per essere rituale, va tuttavia eseguita nei confronti della subentrata Agenzia delle Entrate – Riscossione presso l’Avvocatura Generale di Roma; 1.3. in conseguenza, quindi, della nullità della notifica , effettuata presso ildifensore già costituito per il precedente grado di lite (cfr. Cass. SU n. 2087/2020 cit.), è ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate - Riscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stato da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, S