CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22548/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26131/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 43 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZ A di COMM.TRIB.REG. del VENETO n. 449/01/2021depositata il 17/03/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:SOCIETA]. – attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e vendita di occhiali ed accessori – stipulava contratti di licenza, in forza dei quali i proprietari dei marchi gliene concedevano la facoltà di utilizzo, ed altresì effettuavaoperazioni di importazione da Paesi terzi, avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. quale rappresentante doganale indiretto. L’Ufficio delle Dogane di Treviso sottoponeva [OSCURATO:SOCIETA] a verifica per acquisire documentazione inerente importazioni effettuate nel periodo compreso tra maggio e dicembre 2016. Fornita da [OSCURATO:SOCIETA] la documentazione richiesta, l’Ufficio notificava pvc nel quale contestava la mancata inclusione dei diritti di licenza corrisposti alle licenzianti. [OSCURATO:SOCIETA] presentava osservazioni ex art. 11, comma 4-bis, D.Lgs. n. 374 del 1990. L’Ufficio – disattendendole – notificava avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 33682 e l’atto di irrogazione delle sanzioni prot. n. 33680, entrambi del 21 novembre 2018. 2. UPS proponeva impugnazione dinanzi alla CTP di Treviso. L’Ufficio si costituiva sostenendo la legittimità del proprio operato ed altresì eccependo la carenza di interesse ad agire delle società in quanto [OSCURATO:SOCIETA], nelle more tra la notifica degli atti impugnati ed il radicamento del giudizio, aveva provveduto ad assolvere l’IVA mediante l’utilizzo del plafond 2016, con conseguente cessazione della materia del contendere. 3. La CTP di Treviso, con sentenza n. 391/03/2019 del 14/10/2019 depositata il 16/12/2019, non notificata, accoglieva il ricorso. 3.1. Nello specifico –come da ricorso (pp 9 e 10) – la CTP: -“richiamava la nota prot. n. 21138 del12/08/10, secondo cui il rappresentante doganale non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali, diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute col mandato, quando dalle stesse sia scaturita una irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia giudiziaria e tributaria”; - osservava che “nell'avviso d i accertamento suppletivo di rettifica l’Ufficio delle Dogane si limita ad esporre che il rappresentante doganale della [OSCURATO:SOCIETA]. non può limitarsi a riportare, nella dichiarazione doganale, le informazioni ricevute dall'importatore in modo acritico, ma deve svolgere il proprio compito con particolare diligenza, che si richiede al professionista ex art. 1176 c.c.”; - opinava che "non si possa pretendere, nei confronti del rappresentante doganale, una attività che travalichi la normale diligenza documentale e arrivi a porre in essere un vero e proprio accertamento fisico della merce, con acquisizione di tutta la documentazione fiscale […]. Né risultavano rappresentate alla ricorrente situazioni tali da far presumere irregolarità nella importazione. Di tali situazioni non vi è traccia nell'accertamento, al di là di generici rinvii alla diligenza del professionista. Ne consegue pertanto che nessuna responsabilità può essere ascritta alla società ricorrente. Stante la ritenuta estraneità della ricorrente ai tributi addebitati, appare superfluo l’accertamento se l'IVA risulti dovuta dal responsabile in solido quanto alle royalties”; - a fronte dell'assolvimento dell'IVA all'importazione mediante l’utilizzo del plafond 2016 da parte di [OSCURATO:SOCIETA], “non riconosceva ‘la parziale cessazione della materia del contendere […] avendo la società ricorrente precisato che il di essa interesse al ricorso permane soltanto in relazione alle somme che l’Ufficio pretende da essa a titolo di interessi di mora e, in misura maggiore, di sanzioni ’"; - “ per quanto concerne gli interessi di mora e le sanzioni, riteneva non legittime siffatte richieste”, richiamando la sentenza Equoland della Corte di giustizia. 4. Proponeva appello l’Ufficio, respinto dalla CTR del Veneto con la sentenza in epigrafe, sulla base della seguente motivazione: - sul motivo riguardante il “vizio di motivazione in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere relativamente all'IVA all'importazione pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. mediante utilizzo delplafond 2016”, --“è evidente che la ‘cessazione della materia del contendere’ può essere disposta solo se la richiesta proviene da entrambe le parti ovvero se il Giudice ne ravvisa l'effettiva sussistenza. Nel caso in esame la società contribuente ha invece evidenziato come l'avvenuto pagamento dell'IVA all'importazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. per mezzo del plafond annuale non possa costituire elemento determinante per dichiarare la cessata materia del contendere in merito alla debenza di tale IVA,poiché ad essa sono collegate le somme richieste dall'Ufficio per interessi e sanzioni, per l'annullamento delle quali permane pertanto la volontà della odierna appellata di proseguire il giudizio. Tale fatto è stato espresso in modo specifico nella sentenza appellata, la quale pertanto va confermata sul punto”; - sul motivo riguardante il “non aver [la CTP] affermato che il rappresentante indiretto risponde in solido con l'importatore”, -- “va confermato quanto deciso dalla CTP di Treviso anche sull'ulteriore aspetto della responsabilità solidale del rappresentante indiretto, che non può assumere, come sostenuto dall'Ufficio, un aspetto quasi ‘oggettivo’, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. La ‘compartecipazione’ di UPS nell’azione fraudolenta ‘nel caso in esame non è assolutamente provata, avendo [la medesima] dimostrato di aver operato con la diligenza richiesta ad un professionista del settore importazioni […]’; - sui motivi riguardanti il “non aver [la CTP] considerato legittima la richiesta degli interessi di mora” e il “non aver [la medesima] ritenuto corrette le sanzioni irrogate”, -- “è evidente che interessi e sanzioni sono legittimi solo se legittima è la richiesta dell'imposta principale (IV A all'importazione). A tale proposito la questione è stata risolta in senso favorevole alla società contribuente dalla giurisprudenza comunitaria […] (Corte giust. 17 luglio 2014, causa C-272/13, Equoland) e dall'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione […] (per tutte: Cass. civ. n. 8473/18, 13384/19, 15346/19) […]”. 5, Avverso la superiore sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con quattro motivi, cui resiste la società con articolato controricorso, ulteriormente resistito con memoria del12 maggio 2023. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Per economia espositiva, tutti i motivi possono essere enunciati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 46 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”. 1.1.1. “Dal punto di vista processuale, la sentenza è viziata laddove la [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere nel giudizio d'appello. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ovvero la società in nome della quale l'[OSCURATO:SOCIETA]. ha agito, e con la quale risponde in solido dei diritti di confine evasi) ha assolto l'IVA sulla maggior base imponibile accertata (per la parte ulteriore rispetto all'IVA sul maggior dazio accertato), mediante utilizzo del plafond IVA disponibile nell'anno in cui sono avvenute le importazioni di cui si tratta (per € 66.226,20) e, a seguito di tale assolvimento, l'Ufficio ha emesso [apposita] bolletta […]. A differenza del pagamento in denaro, l'utilizzo del plafond IVA non è reversibile e, pertanto, non vi era alcun interesse diretto, attuale e concreto della controparte a continuare il giudizio di primo grado relativamente a tali somme […]. Inoltre, come ammesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in atti diretti all'Ufficio, la società importatrice aveva un plafond IVA disponibile per il 2016 molto elevato. Una somma che, in base alle operazioni effettuate dalla predetta società nel 2016, risultava di gran lunga superiore a qualsiasi possibile richiesta di pagamento di maggior IVA sulle importazioni di quell'anno. È evidente, quindi, come difettasse del tutto anche la necessaria condizione dell'azione di cui all'art. 100 c.p.c., dal momento che l'interesse ad agire sussiste quando il ricorso è l'unico strumento per ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile […]”. L’assolvimento dell’IVA da parte di [OSCURATO:SOCIETA] “ha comportato il venir meno di qualsiasi interesse ad agire dei debitori in solido relativamente al suddetto importo, al quale avrebbe dovuto far seguito una declaratoria di cessazione della materia del contendere sul corrispondente segmento della domanda giudiziale […]. Tra l'altro, è comunque pacifico che di fatto la società abbia rinunciato in parte alla domanda originaria, ‘avendo la società ricorrente precisato che il di essa interesse al ricorso permane soltanto in relazione alle somme che l’Ufficio pretende da essa a titolo di interessi di mora e, in misura maggiore, di sanzioni ’ (pag. 6 della sentenza di primo grado n. 391/03/19 del 14/10/19 dep. 16/12/19) […]”. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 e dell'art. 201 del Reg. CEE n. 2913/92 ([OSCURATO:PERSONA]CDC) e dell'art. 199 DAC (Reg. CEE n. 2454/93) vigenti all'epoca dei fatti, in [relazione] all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”. 1.2.1. Le “errate statuizioni della Commissione Tributaria” sulla diligenza di UPS “non solo disattendono il chiaro disposto normativa previsto dall'art. 201 C.D.C. (Reg. UE 2913/92) e dall'art. 199 C.A.D. (Reg. CEE 2454/93), vigenti all'epoca dei fatti, ma sembrano anche valutare la correttezza e fondatezza della motivazione dell'avviso di accertamento, che - ai sensi dell'art. 7 della Legge 212/2000 - espone in modo compiuto le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la pretesa tributaria, [talché ulteriormente] sembrerebbe che l'onere della prova di dimostrare la suddetta responsabilità gravi sull'Ufficio. Peraltro, l'[OSCURATO:SOCIETA]. non ha dimostrato nei due gradi del giudizio di merito di aver agito con la diligenza del professionista, non avendo provato l'assenza di responsabilità per l'inesattezza/irregolarità dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali presentate, nonché di aver esaminato scrupolosamente tutta la documentazione, richiedendo eventuali chiarimenti alla società importatrice […]”. Secondo la normativa di riferimento (ampiamente ricostruita nel motivo, con richiami normativi e giurisprudenziali), UPS, in quanto dichiarante, che agiva in rappresentanza indiretta, doveva essere considerata responsabile dell'intera obbligazione doganale, IVA all’importazione compresa. 1.3. Con il terzo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. art. 86 TULD in relazione all'art. 360, coma 1, n. 3, c.p.c.”. 1.3.1. “Controparte ha dichiarato in dogana un valore inferiore rispetto a quello dovuto, non avendo inserito nel valore di transazione i diritti di licenza (royalties). Dato che il valore dichiarato in dogana costituisce la base imponibile per il calcolo e la riscossione dei diritti doganali, l'Ufficio ha chiesto i dazi, l'IVA all'importazione ed i relativi interessi di mora”. “Nel caso di specie, gli interessi di mora sono dovuti in quanto, anche se l'assolvimento dell'IVA sia avvenuto con l'utilizzo del plafond, o sia avvenuto mediante il meccanismo dell'inversione contabile, tale assolvimento è, comunque, avvenuto in ritardo”. 1.4. Con il quarto motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 303, c. 3, del D.P.R. 43/1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.”. 1.4.1. “Prendendo atto dell'ormai univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito derivante dall'interpretazione della sentenza della Corte giust. 17 luglio 2014 (causa C-272/13, Equoland) sulla questione dell'IVA autofatturata […], nella fattispecie in esame, non è assolutamente automatico che l'annullamento (parziale) dell'atto impositivo relativamente all'IVA autofatturata possa ‘sic et simpliciter’ determinare l'annullamento (parziale) del relativo atto sanzionatorio. La sanzione, infatti, è comunque dovuta perché vi è stata una violazione tributaria: al momento dell'importazione delle merci si è dichiarato un valore in dogana inferiore rispetto a quello dovuto, e ciò ha comportato l'evasione dei diritti di confine (dazio e IVA all'importazione). Tale fatto costituisce violazione dell'art. 303 TULD e tale violazione è sanzionata dalla medesima norma […]”. 2. Conferendo un ordine logico all’esposizione, acquisisce rilievo prioritario il primo motivo, in quanto potenzialmente decisivo. 2.1. Esso, tuttavia, è (come rilevato in controricorso) manifestamente infondato. 2.2. La CTR ha ineccepibilmente risposto ad identica censura già dinanzi ad essa agitata in rapporto alla sentenza di primo grado rilevando, non solo che “la ‘cessazione della materia del contendere’ può essere disposta solo se la richiesta proviene da entrambe le parti ovvero se il Giudice ne ravvisa l'effettiva sussistenza”, ma soprattutto che UPS “ha invece evidenziato come l'avvenuto pagamento dell'IVA all'importazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. per mezzo del plafond annuale non possa costituire elemento determinante per dichiarare la cessata materia del contendere in merito alla debenza di tale IVA, poiché ad essa sono collegate le somme richieste dall'Ufficio per interessi e sanzioni, per l'annullamento delle quali permane pertanto la volontà della odierna appellata di proseguire il giudizio”. 2.3. In considerazione di ciò, sussisteva l’interesse concreto ed attuale della società a far dichiarare l’illegittimità della pretesa relativamente all’IVA all’importazione, non già per avanzare alcuna domanda in riferimento a quanto corrisposto da [OSCURATO:SOCIETA] mediante il meccanismo del plafond, ma per contestarne le conseguenze in punto di interessi e sanzioni. 2.4. Né, in forza di esplicita domanda in tal senso della società, la CTP prima e la CTR poi avrebbero potuto esimersi dal rendere pronuncia, giacché diversamente sarebbero incorse in una vera e propria omissione rilevante ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., la cui violazione, siccome contestata in ricorso, è invece da escludersi, avendo esse correttamente deciso sulla non debenza di interessi e sanzioni, in conformità alle devoluzioni della società, sul presupposto della ritenuta illegittimità, “a monte”, della pretesa relativamente all’IVA all’importazione. 3. Tutti gli ulteriori motivi, che si sottraggono ai rilievi di inammissibilità di cui al controricorso in quanto individuano con precisione le censure in relazione ai vari passaggi logico- argomentativi seguiti dalla CTR per addivenire alla decisione, possono essere esaminati congiuntamente per comunanza di censure. 3.1. Essi si rivelano infondati, ancorché per ragioni quantomeno in parte diverse da quelle esposte nella sentenza impugnata, la cui motivazione deve pertanto essere corrispondentemente corretta. 3.2. Nel dettaglio – vertendo il “thema decidendum” sull’IVA all’importazione e relativi interessi e sanzioni, come risulta dal ricorso, ove (p. 9), alla stregua di asserti che trovano riscontro nel controricorso (p. 9), leggesi che, “relativamente all'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. n. 33682 del 21-11- 2018, la società [OSCURATO:SOCIETA]. pagava i dazi dovuti per € 6.662,12, la parte di IVA all'importazione sul maggior dazio per € 1.465,67 e gli interessi su tali somme per € 544,65 […;] infine, pagava una minima parte della sanzione per € 11.841,00 […]” – rileva che, recentissimamente, Corte giust. 12 maggio 2022, in causa C-714/20, [OSCURATO:SOCIETA]., ha affermato il principio secondo cui “l’articolo 201 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta”. 3.2.1. Segnatamente osservasi in motivazione (punti da 47 a 51) che, 47 [q]uanto alla nozione di “obbligazione doganale», essa è definita all’articolo 5, punto 18, del codice doganale come «l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore”. 48 Orbene, l’IVA all’importazione non fa parte dei «dazi all’importazione», ai sensi dell’articolo 5, punto 20, di detto codice, che riguarda i dazi doganali dovuti all’importazione delle merci. 49 Come rilevato tanto dalla Commissione europea quanto dalla U.I. nelle loro osservazioni scritte, dalla giurisprudenza della Corte risulta che l’IVA da riscuotere per l’importazione di beni non fa parte di tali dazi all’importazione [v., in tal senso, relativamente all’articolo 4, punto 10, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1), che corrisponde all’articolo 5, punto 20, del codice doganale, sentenze del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 248/09, EU:C:2010:457, punto 47, e del 2 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] e DHL [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 226/14 e C ‑ 228/14, EU:C:2016:405, punto 81]. 50 Infine, la normativa dell’Unione in materia di IVA, in particolare l’articolo 201 della direttiva IVA, non opera un rinvio alle disposizioni del codice doganale per quanto riguarda l’obbligo di pagare tale imposta, bensì prevede che tale obbligo incombe alla persona o alle persone designate o riconosciute dallo Stato membro di importazione, come la Corte ha già statuito [v., in tal senso, con riferimento all’articolo 21, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari –Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU 1977, L 145, pag. 1), che corrisponde all’articolo 201 della direttiva IVA, sentenza del 29 luglio 2010, [OSCURATO:PERSONA], C ‑ 248/09, EU:C:2010:457, punto 52]. 51 Ne consegue che, per quanto riguarda il pagamento dell’IVA all’importazione, non può essere affermata, in forza del solo articolo 77, paragrafo 3, di tale codice, la responsabilità del rappresentante doganale indiretto, in solido con l’importatore che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta, aggiungendosi (punti 55) che 55 [d]alla formulazione dell’articolo 201 della direttiva IVA, secondo cui l’IVA all’importazione “è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione”, risulta che tale articolo lascia un potere discrezionale agli Stati membri per designare i soggetti debitori di tale imposta, come confermato dal considerando 43 della medesima direttiva allorché enuncia che questi ultimi devono avere piena facoltà didesignare il debitore dell’imposta all’importazione, fermo tuttavia (punto 63) che un’eventuale responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione prevista da uno Stato membro, in solido con la persona che gli ha conferito un mandato e che esso rappresenta, deve essere stabilita, in modo esplicito e inequivocabile, da disposizioni nazionali siffatte. 3.3. Il diritto italiano non prevede la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamentodell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, viepiù “in modo esplicito e inequivocabile”. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, TULD, [s]i considerano “diritti doganali” tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, TULD, [a]l pagamento dell’imposta doganale sono obbligati il proprietario della merce, a norma dell’articolo 56, e, solidalmente, tutti coloro per conto dei quali la merce è stata importata od esportata. L’art. 3 del decreto legislativo dell’8 novembre 1990, n. 374, in tema di riordino degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo, statuisce che 1. [i] diritti doganali sono accertati, liquidati e riscossi secondo le norme del [decreto n. 43/1973], e delle altre leggi in materia doganale, salvo che sia diversamente disposto dalle specifiche leggi che li riguardano. 2. I dazi, i prelievi e le altre imposizioni all’importazione ed all’esportazione previsti dai regolamenti comunitari sono accertati, liquidati e riscossi secondo le disposizioni dei regolamenti stessi nonché, ove questi rinviino alla disciplina dei singoli Stati membri o comunque non provvedano, secondo le norme del [decreto n. 43/1973], e delle altre leggi in materia doganale. 3.4. Sulla base del suddetto quadro normativo, questa Suprema Corte (Cass. n. 23526 del 27/07/2022) ha già avuto modo di esplicitare che [l]'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale, osservando, in particolare (par. 2.7.1, p. 8), che il [contrario] convincimento espresso in passato [da questa stessa Suprema Corte] si fonda su di una particolare interpretazione delle disposizioni del diritto interno la quale, sebbene sicuramente plausibile sotto il profilo sistematico, non può dirsi del tutto coerente con i principi di certezza affermati dalla ricordata decisione della Corte di giustizia, giacché (par. 2.8, p. 8 s.) nell’ordinamento interno una norma espressa non è rinvenibile: a) negli artt. 34 e 38 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, non facendo parte l’IVA all’importazione dell’obbligazione doganale, come più sopra si è già evidenziato; b) nell’art. 3, secondo comma, del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374 […], che contiene una disposizione concernente unicamente le modalità di riscossione e non anche la responsabilità di specifici soggetti; c) negli artt. 1 e 70, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che, ugualmente, attengono alla riscossione dell’imposta e non individuano il soggetto responsabile del pagamento; d) [né infine] nell’art. 2, primo comma, del d.l. 29 dicembre 1983, n. 746, conv. con modif. nella l. 27 febbraio 1984, n. 17, che attiene alla omessa o falsa dichiarazione di intenti in caso di cessione ad esportatore abituale ed è, quindi, inapplicabile alla fattispecie, non coinvolgendo, in ogni caso, specificamente, il rappresentante indiretto dell’importatore. 3.4. La circostanza che il rappresentante indiretto in dogana non risponde dell’IVA all’importazione, in quanto imposta al medesimo estranea sulla base del diritto unionale e di quello interno, sottrae consistenza a tutti i residui motivi, che rivolgono critiche alla sentenza impugnata, da un lato, per aver ritenuto la diligenza professionale di UPS e, dall’altro, per non aver escluso la sussistenza di una duplicazione d’imposta in capo a [OSCURATO:SOCIETA] con riferimento all’IVA già corrisposta sulle royalties non incluse nella dichiarazione di valore delle merci importate, assumendo in conclusione la debenza di interessi e sanzioni, giusta obbligazione solidalmente incombente anche a UPS. Tali critiche sono bensì parametrate sul percorso logico - argomentativo della sentenza impugnata, la quale, tuttavia, di per sé muove dal presupposto, ormai “tout court” superato in f