CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 45025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 18 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Brescia, in data 18 settembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina aggravata in concorso. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale proposta a seguito di mancato accoglimento dell'istanza di giudizio abbreviato condizionato, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale seguito l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. (presupposto nella specie ritenuto inesistente), atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine all'affermata responsabilità del ricorrente, alla credibilità delle persone offese e alla bontà del riconoscimento fotografico è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale chiarito gli elementi a carico dello stesso, le ragioni della verificata meritevolezza di credito delle persone offese e l'attribuibilità del fatto ad un soggetto sulla base di un riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria in indagini, trattandosi di prova atipica ex art. 189 cod. proc. pen. (v. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); Considerato che la terza doglianza, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato come il grave fatto di reato dimostra, in uno con le pregresse condanne subhe in passato dall'imputato, sia una sua maggiore proclività a delinquere sia una propria aumentata capacità a delinquere ed una connessa aumentata pericolosità sociale; Considerato che la quarta doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è anch'esso aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato che nemmeno il Rojek è stato in grado di indicare le ragioni della loro nneritevolezza in presenza di un fatto di assoluta gravità (atto predatorio efferato, posto in essere con esercizio di violenza fisica e minaccia a mano armata in danno di due donne inermi e facendo irruzione all'interno di privata abitazione, segregando le vittime in bagno ed avendole lasciate chiuse anche dopo il suo allontanamento dal posto con il complice) non accompagnato da alcun segno di contenuto favorevole per il ricorrente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere es