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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16638/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., è inammissibile poiché si fonda su una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/04

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna il reato previsto dagli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.4 cod. pen., è inammissibile poiché si fonda su una diversa ricostruzione e valutazione del fatto, non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/04
Sentenza Cassazione n. 16638/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris