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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:14
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61991CJ0076_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-76/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] del Portogallo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA] SA

e Ministro do [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Secretário de Estado do [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE e 208, n. 1, dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N.

Kakouris, M. Zuleeg e J.L.

Murray, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, J.C.

Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona; ° per il governo portoghese, dal prof. [OSCURATO:PERSONA] de Campos e dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico e [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Repubblica portoghese distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] SA, del governo portoghese e della Commissione, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, all' udienza del 24 giugno 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 settembre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 14 febbraio 1991, pervenuta alla Corte il 25 febbraio successivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in forza dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] CEE e dell' art. 208, n. 1, dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l' "Atto di adesione"). 2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia che oppone l' impresa [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "CNC") al ministro del Commercio e del [OSCURATO:PERSONA] e al Sottosegretario di Stato per il Commercio estero. 3 La CNC ha sostenuto che lo Stato portoghese, non avendo aperto dei contingenti di importazione di alcole etilico alla data delle decisioni implicite di rigetto relative alla sua domanda di importazione dalla Francia di 28 tonnellate di alcole puro, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 5 del [OSCURATO:PERSONA], dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione, del n. 2 della Dichiarazione comune relativa alla soppressione dei monopoli esistenti nei nuovi Stati membri nel campo dell' agricoltura (GU 1985, L 302, pag. 480) e in forza della raccomandazione della Commissione 8 ottobre 1987, 87/525/CEE, indirizzata alla Repubblica portoghese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale degli alcoli nei confronti degli altri Stati membri (GU L 306, pag. 32; in prosieguo: la "raccomandazione"). 4 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il ricorso sollevasse problemi interpretativi di diritto comunitario e ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il progressivo riordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 1986, da parte della Repubblica portoghese, dei monopoli di carattere commerciale, in modo che venga abolita, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative agli approvvigionamenti e agli sbocchi, imponga alla suddetta Repubblica, con riferimento al monopolio delle importazioni di alcol puro da parte dell' impresa pubblica Administração-General do Açúcar e do Alcool, di aprire contingenti di libera importazione dagli altri Stati membri per tutti gli anni compresi nel periodo transitorio oppure le consenta di sottrarre a questo obbligo i primi anni del periodo considerato. 2) Qualora sia esatta la seconda ipotesi, a decorrere da quale data, durante il periodo transitorio, ci si possa ragionevolmente aspettare che la Repubblica portoghese attenui il monopolio dell' importazione di alcol puro, fissando contingenti di libera importazione. 3) Se, per quanto riguarda l' alcole etilico, debbano considerarsi corretti i contingenti indicati dalla Commissione nella sua raccomandazione 8 ottobre 1987, espressamente prevista dal citato art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione". 5 Per una più ampia illustrazione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento come pure delle osservazioni scritte depositate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 6 L' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione impone alla Repubblica portoghese l' obbligo di riordinare progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo compreso tra il 1 gennaio 1986 e il 1 gennaio 1993 (in prosieguo: il "periodo transitorio"), in modo che venga esclusa, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento ed agli sbocchi. 7 Prima di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo, e onde fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essergli utili, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una disposizione di diritto comunitario, perché produca effetti diretti nelle relazioni tra gli Stati membri e i loro amministrati, dev' essere chiara e incondizionata. 8 Orbene, si deve rilevare che né l' art. 37 del [OSCURATO:PERSONA], né l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione che ad esso corrisponde, implicano, per gli Stati membri interessati, durante il periodo transitorio previsto da dette disposizioni, un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso che possa essere fatto valere dal singolo dinanzi ad un giudice nazionale. 9 Infatti, come la Corte ha dichiarato con riferimento all' art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 181, punto 24 della motivazione) solo alla scadenza del periodo transitorio l' abolizione di qualsiasi discriminazione, prevista per la fine di tale periodo, non è più condizionata da alcuna riserva, né può essere subordinata, quanto al suo adempimento o alla sua efficacia, all' emanazione di provvedimenti di sorta, vuoi della Comunità vuoi degli Stati membri.

Sulla prima e sulla seconda questione 10 Con le prime due questioni pregiudiziali il giudice a quo intende, in sostanza, sapere se l' art. 37, n. 1 del [OSCURATO:PERSONA] e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbano essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare il monopolio dell' alcol etilico implichi necessariamente la fissazione, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio e provenienti da altri Stati membri, e, se del caso, a partire da quale data tali contingenti debbano essere stabiliti. 11 Si deve, in via preliminare, constatare che un monopolio come quello considerato costituisce un monopolio nazionale che presenta un carattere commerciale ai sensi dell' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e rientra, di conseguenza, nel campo di applicazione dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione. 12 Al fine di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo, si deve pertanto determinare la portata dell' obbligo che l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione impone alla Repubblica portoghese per quanto riguarda il progressivo riordinamento di detti monopoli durante il periodo transitorio. 13 Si deve a questo proposito osservare che l' abolizione, alla scadenza del periodo transitorio, di qualsiasi discriminazione, costituisce un preciso obbligo il cui adempimento deve essere agevolato, non già condizionato, dal carattere graduale della riorganizzazione prescritta.

La Corte ha avuto modo di precisare tale concetto nella sentenza Rewe, punto 24 della motivazione, vertente sull' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] il quale contiene obblighi di portata identica rispetto a quelli di cui all' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione. 14 Secondo questa stessa giurisprudenza, il margine di tempo così lasciato agli Stati membri per riordinare gradualmente i monopoli nazionali considerati è finalizzato a facilitare la creazione di situazioni nuove e, compatibili con l' obbligo di eliminare, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione. 15 Alla luce della stessa finalità deve essere inteso il compito, assegnato alla Commissione dall' art. 208, n. 1, terzo comma, dell' Atto di adesione, di indirizzare agli Stati membri considerati, sotto forma di raccomandazioni, atti non vincolanti per quanto riguarda le modalità e il ritmo secondo i quali deve essere realizzato l' adattamento previsto da detto articolo. 16 Si deve poi osservare che, a differenza del monopolio dei prodotti petroliferi, per i quali l' art. 208, n. 2, dell' Atto di adesione prevede regole dettagliate per quanto riguarda la liberalizzazione dei mercati, il n. 1 dello stesso articolo non contiene alcuna specificazione dei mezzi tramite i quali deve operarsi il progressivo riordinamento di un monopolio quale quello in esame. 17 Da queste considerazioni risulta che in forza dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione, la Repubblica portoghese dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi idonei a riordinare progressivamente i monopoli considerati in modo da assicurare, al più tardi alla fine del periodo transitorio, l' abolizione di ogni discriminazione contemplata da detta disposizione.

Essa pertanto, al fine di adempiere i suoi obblighi nel corso del periodo transitorio, può applicare misure diverse da quelle relative all' apertura di contingenti di libera importazione in provenienza da altri Stati membri. 18 Si deve, di conseguenza, risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbono essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare progressivamente il monopolio dell' alcole etilico non comporta necessariamente l' apertura, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio, in provenienza da altri Stati membri. 19 Tenuto conto della soluzione sopra indicata, non occorre risolvere la terza questione pregiudiziale.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 14 febbraio 1991, dichiara: L' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbono essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare progressivamente il monopolio dell' alcole etilico non comporta necessariamente l' apertura, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio, in provenienza da altri Stati membri.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61991CJ0076_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-76/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE, dal [OSCURATO:PERSONA] del Portogallo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] SA e Ministro do [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e Secretário de Estado do [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CEE e 208, n. 1, dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati, LA CORTE, composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, M. Zuleeg e J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la [OSCURATO:PERSONA] SA, dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona; ° per il governo portoghese, dal prof. [OSCURATO:PERSONA] de Campos e dal signor [OSCURATO:PERSONA], direttore del servizio giuridico della direzione generale delle Comunità europee del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti; ° per la Commissione delle Comunità europee, dalle signore [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico e [OSCURATO:PERSONA], funzionario della Repubblica portoghese distaccato presso il servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] SA, del governo portoghese e della Commissione, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, assistito dal signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, all' udienza del 24 giugno 1992, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 22 settembre 1992, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 14 febbraio 1991, pervenuta alla Corte il 25 febbraio successivo, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, in forza dell' art. 177 del [OSCURATO:PERSONA] CEE tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] CEE e dell' art. 208, n. 1, dell' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati (GU 1985, L 302, pag. 23; in prosieguo: l' "Atto di adesione"). 2 Dette questioni sono state sollevate nel contesto di una controversia che oppone l' impresa [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "CNC") al ministro del Commercio e del [OSCURATO:PERSONA] e al Sottosegretario di Stato per il Commercio estero. 3 La CNC ha sostenuto che lo Stato portoghese, non avendo aperto dei contingenti di importazione di alcole etilico alla data delle decisioni implicite di rigetto relative alla sua domanda di importazione dalla Francia di 28 tonnellate di alcole puro, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza dell' art. 5 del [OSCURATO:PERSONA], dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione, del n. 2 della Dichiarazione comune relativa alla soppressione dei monopoli esistenti nei nuovi Stati membri nel campo dell' agricoltura (GU 1985, L 302, pag. 480) e in forza della raccomandazione della Commissione 8 ottobre 1987, 87/525/CEE, indirizzata alla Repubblica portoghese in merito al riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale degli alcoli nei confronti degli altri Stati membri (GU L 306, pag. 32; in prosieguo: la "raccomandazione"). 4 [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il ricorso sollevasse problemi interpretativi di diritto comunitario e ha deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se il progressivo riordinamento, a decorrere dal 1 gennaio 1986, da parte della Repubblica portoghese, dei monopoli di carattere commerciale, in modo che venga abolita, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative agli approvvigionamenti e agli sbocchi, imponga alla suddetta Repubblica, con riferimento al monopolio delle importazioni di alcol puro da parte dell' impresa pubblica Administração-General do Açúcar e do Alcool, di aprire contingenti di libera importazione dagli altri Stati membri per tutti gli anni compresi nel periodo transitorio oppure le consenta di sottrarre a questo obbligo i primi anni del periodo considerato. 2) Qualora sia esatta la seconda ipotesi, a decorrere da quale data, durante il periodo transitorio, ci si possa ragionevolmente aspettare che la Repubblica portoghese attenui il monopolio dell' importazione di alcol puro, fissando contingenti di libera importazione. 3) Se, per quanto riguarda l' alcole etilico, debbano considerarsi corretti i contingenti indicati dalla Commissione nella sua raccomandazione 8 ottobre 1987, espressamente prevista dal citato art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione". 5 Per una più ampia illustrazione dei fatti relativi alla causa principale, dello svolgimento del procedimento come pure delle osservazioni scritte depositate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 6 L' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione impone alla Repubblica portoghese l' obbligo di riordinare progressivamente i monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale ai sensi dell' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo compreso tra il 1 gennaio 1986 e il 1 gennaio 1993 (in prosieguo: il "periodo transitorio"), in modo che venga esclusa, anteriormente al 1 gennaio 1993, qualsiasi discriminazione tra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all' approvvigionamento ed agli sbocchi. 7 Prima di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo, e onde fornirgli tutti gli elementi interpretativi che possano essergli utili, si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una disposizione di diritto comunitario, perché produca effetti diretti nelle relazioni tra gli Stati membri e i loro amministrati, dev' essere chiara e incondizionata. 8 Orbene, si deve rilevare che né l' art. 37 del [OSCURATO:PERSONA], né l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione che ad esso corrisponde, implicano, per gli Stati membri interessati, durante il periodo transitorio previsto da dette disposizioni, un obbligo incondizionato e sufficientemente preciso che possa essere fatto valere dal singolo dinanzi ad un giudice nazionale. 9 Infatti, come la Corte ha dichiarato con riferimento all' art. 37 del [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza 17 febbraio 1976 (causa 45/75, Rewe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 181, punto 24 della motivazione) solo alla scadenza del periodo transitorio l' abolizione di qualsiasi discriminazione, prevista per la fine di tale periodo, non è più condizionata da alcuna riserva, né può essere subordinata, quanto al suo adempimento o alla sua efficacia, all' emanazione di provvedimenti di sorta, vuoi della Comunità vuoi degli Stati membri. Sulla prima e sulla seconda questione 10 Con le prime due questioni pregiudiziali il giudice a quo intende, in sostanza, sapere se l' art. 37, n. 1 del [OSCURATO:PERSONA] e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbano essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare il monopolio dell' alcol etilico implichi necessariamente la fissazione, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio e provenienti da altri Stati membri, e, se del caso, a partire da quale data tali contingenti debbano essere stabiliti. 11 Si deve, in via preliminare, constatare che un monopolio come quello considerato costituisce un monopolio nazionale che presenta un carattere commerciale ai sensi dell' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e rientra, di conseguenza, nel campo di applicazione dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione. 12 Al fine di risolvere le questioni sollevate dal giudice a quo, si deve pertanto determinare la portata dell' obbligo che l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione impone alla Repubblica portoghese per quanto riguarda il progressivo riordinamento di detti monopoli durante il periodo transitorio. 13 Si deve a questo proposito osservare che l' abolizione, alla scadenza del periodo transitorio, di qualsiasi discriminazione, costituisce un preciso obbligo il cui adempimento deve essere agevolato, non già condizionato, dal carattere graduale della riorganizzazione prescritta. La Corte ha avuto modo di precisare tale concetto nella sentenza Rewe, punto 24 della motivazione, vertente sull' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] il quale contiene obblighi di portata identica rispetto a quelli di cui all' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione. 14 Secondo questa stessa giurisprudenza, il margine di tempo così lasciato agli Stati membri per riordinare gradualmente i monopoli nazionali considerati è finalizzato a facilitare la creazione di situazioni nuove e, compatibili con l' obbligo di eliminare, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione. 15 Alla luce della stessa finalità deve essere inteso il compito, assegnato alla Commissione dall' art. 208, n. 1, terzo comma, dell' Atto di adesione, di indirizzare agli Stati membri considerati, sotto forma di raccomandazioni, atti non vincolanti per quanto riguarda le modalità e il ritmo secondo i quali deve essere realizzato l' adattamento previsto da detto articolo. 16 Si deve poi osservare che, a differenza del monopolio dei prodotti petroliferi, per i quali l' art. 208, n. 2, dell' Atto di adesione prevede regole dettagliate per quanto riguarda la liberalizzazione dei mercati, il n. 1 dello stesso articolo non contiene alcuna specificazione dei mezzi tramite i quali deve operarsi il progressivo riordinamento di un monopolio quale quello in esame. 17 Da queste considerazioni risulta che in forza dell' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione, la Repubblica portoghese dispone di un ampio potere discrezionale nella scelta dei mezzi idonei a riordinare progressivamente i monopoli considerati in modo da assicurare, al più tardi alla fine del periodo transitorio, l' abolizione di ogni discriminazione contemplata da detta disposizione. Essa pertanto, al fine di adempiere i suoi obblighi nel corso del periodo transitorio, può applicare misure diverse da quelle relative all' apertura di contingenti di libera importazione in provenienza da altri Stati membri. 18 Si deve, di conseguenza, risolvere la prima e la seconda questione dichiarando che l' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbono essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare progressivamente il monopolio dell' alcole etilico non comporta necessariamente l' apertura, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio, in provenienza da altri Stati membri. 19 Tenuto conto della soluzione sopra indicata, non occorre risolvere la terza questione pregiudiziale. Decisione relativa alle spese Sulle spese 20 Le spese sostenute dal governo portoghese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 14 febbraio 1991, dichiara: L' art. 37, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] e l' art. 208, n. 1, dell' Atto di adesione debbono essere interpretati nel senso che l' obbligo imposto alla Repubblica portoghese di riordinare progressivamente il monopolio dell' alcole etilico non comporta necessariamente l' apertura, nel corso del periodo transitorio, di contingenti di libera importazione dei prodotti oggetto di detto monopolio, in provenienza da altri Stati membri.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris