CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 30982/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8949/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] –intimato – Avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. CAMPANIA, n. 8205/01/14,depositata il 1°/10/2014. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA], quale socio al 50 per cento, insieme con [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., impugnò l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini I.r.p.e.f., per il 2005, il reddito di partecipazione alla società, anch’essa destinataria di accertamento (fondata su metodo induttivo), del pari opposto, conseguente all’omessa presentazione della dichiarazione per la medesima annualità; 2. la Commissione tributaria provinciale di Napoli, riuniti i ricorsi della società e dei soci, li rigettò con sentenza (n. 540/46/12) che è stata riformata dalla Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Campania che, per quanto qui interessa, con la pronuncia indicata in epigrafe, dato atto che si controverte (anche) dell’impugnazione della cartella di pagamento n. 07120130099853191001, ha accolto l’appello del contribuente e, testualmente (cfr. il dispositivo della decisione), ha annullato «l’opposto avviso di accertamento», sulla considerazione che, nella specie, non ricorressero i presupposti per la ricostruzione del reddito della società e di conseguenza dei soci con metodo induttivo, poiché all’assenza della dichiarazione fiscale sopperivano, per così dire, le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2004 e 2006, le relative scritture contabili (depositate presso il R.I.), e la comunicazione annuale I.v.a. per il 2005, quali atti che, se esaminati dagli accertatori, avrebbero consentito di riscontrare la veridicità della perdita esposta in bilancio (nel 2005), che notoriamente è il punto di partenza per determinare l’imponibile; 3. l’Ufficio ricorre, con cinque motivi (numerati in maniera erronea nel ricorso), per la cassazione della sentenza di appello; il contribuente non si è costituito; Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione degli artt. 99, 112, 327 e 345 c.p.c. e 51 e 57 d.lvo 546/92, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza di appello, da un lato, perché è stata pronunciata su un’impugnazione tardiva in quanto l’appello del contribuente è stato notificato il 24/10/2013, ben oltre il termine semestrale ex art. 327, cod. proc. civ., ratione temporisvigente, che scadeva il 02/05/2013, dato che la sentenza di primo grado n. 540/2012 era stata pubblicata il 02/11/2012; dall’altro, per violazione del divieto di ultrapetizione e del principio della domanda, in quanto l’atto impugnato, ossia la cartella scaturita da ruolo non definitivo reso esecutivo il 02/05/2013 (conseguente alla cennata pronuncia di primo grado), non era stato oggetto di impugnazione innanzi al giudice di primo grado; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha accolto l’appello sulla base di un motivo, quale l’erroneo utilizzo degli studi di settore, proposto per la prima volta nel giudizio di gravame, in quanto, in primo grado, il contribuente aveva fatto valere, da un lato, l’errata indicazione, nell’avviso di accertamento, del codice di attività, dall’altro, che, in assenza della dichiarazione, l’amministrazione finanziaria aveva omesso di evincere il reddito presunto dai dati di bilancio; 3. con il terzo motivo [«[3]. Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1 lett. a) nonché 39, 2° comma lett. d) e 41, 1° e 2° comma, del dpr 600/73 nonché dell’art. 55, 1° comma, del dpr 633/72, e 2697 e 2727 c.c. in relazione agli artt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha annullato l’accertamento senza considerare che, in assenza della dichiarazione, è consentito ricostruire il reddito, con metodo induttivo, sulla base di presunzioni “supersemplici”, dovendosi anche considerare altri indici valorizzati dall’ufficio, a cominciare dall’antieconomicità della gestione attestata dall’incidenza del costo del personale, senza trascurare che la percentuale di ricarico del 50 per cento era stata desunta dalle dichiarazioni di società operanti nel medesimo settore e nella stessa regione; 4. con il quarto motivo [«[4]. Violazione dell’art. 2 d.lvo 546/92, 277 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha annullato l’accertamento, senza rideterminare l’imposta dovuta, come sarebbe stato necessario per la natura del processo tributario, riconducibile a un giudizio di “impugnazione-merito” e non di “impugnazione- annullamento”; 5. con il quinto motivo [«[5]. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30 l. n. 724/1994 e succ. modificazioni ed integrazioni (art. 1 l. n. 296/2006), nonché dell’articolo 2697 c.c.»], l’Agenzia censura la sentenza impugnata che ha trascutato che, trattandosi di accertamento relativo a società di capitali a ristretta base, è giustificata la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale, per giurisprudenza costante, non vìola il divieto delle presunzioni di secondo grado; 6. la seconda censura del primo motivo è fondata, il che determina l’assorbimento della prima censura del medesimo motivo e dei successivi quattro motivi; 6.1. dal fascicolo d’ufficio dei gradi di merito, che questa Corte ha acquisito come giudice del fatto processuale, non risulta che la cartella in esame sia stata oggetto di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado, donde la nullità della pronuncia della C.T.R. che, in maniera implicita, l’ha annullata congiuntamente all’avviso di accertamento ad essa prodromico; 7. in conclusione, accolto il ricorso nei termini sopra indicati, la sentenza è cassata senza rinvio; 8. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa senza rinvio la sentenza e condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro