CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19174/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato. 2. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia violazione o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermata responsabilità e alla mancata concessione della circostanza attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, sono riproduttivi di profili di censura (mancanza di prove e valutazione dell'entità del danno) già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pag. 2-3 e 5 della sentenza impugnata). Come noto, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). 3. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente evoca il vizio di violazione o erronea applicazione della legge penale e quello di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non è consentito in sede di legittimità, perché il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, in cui il giudice di merito ben motivava in ordine alla corretta determinazione della pena). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de