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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1975

Cassazione n. 44338/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1975 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24201/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 nn. 1, 5-bis e 651 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima parte del primo motivo e la seconda censura dedotte nel ricorso -attinenti alla responsabilità per i reati contestati- non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 3 e 4); Ritenuto altresì che la seconda parte del primo e il terzo motivo di ricorso, relativi rispettivamente alla mancata declaratoria di improcedibilità per il reato di lesioni avendo le persone offese rimesso la querela e alla subordinazione della sospensione condizionale all'espletamento di attività lavorativa non retribuita per la durata di mesi tre sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che quanto al primo profilo correttamente la Corte ha rappresentato che trattasi di reato procedibile di ufficio, stante la ricorrenza di una delle aggravanti di cui all'art. 585 che richiama l'art. 576 cod. pen.; che, quanto al secondo profilo, la Corte ha subordinato la concessione del beneficio all'espletamento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen., in ragione della precedente condanna; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1975 avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 24201/22 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582, 585, 576 nn. 1, 5-bis e 651 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima parte del primo motivo e la seconda censura dedotte nel ricorso -attinenti alla responsabilità per i reati contestati- non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità (v. pagg. 3 e 4); Ritenuto altresì che la seconda parte del primo e il terzo motivo di ricorso, relativi rispettivamente alla mancata declaratoria di improcedibilità per il reato di lesioni avendo le persone offese rimesso la querela e alla subordinazione della sospensione condizionale all'espletamento di attività lavorativa non retribuita per la durata di mesi tre sono manifestamente infondati; Considerato, infatti, che quanto al primo profilo correttamente la Corte ha rappresentato che trattasi di reato procedibile di ufficio, stante la ricorrenza di una delle aggravanti di cui all'art. 585 che richiama l'art. 576 cod. pen.; che, quanto al secondo profilo, la Corte ha subordinato la concessione del beneficio all'espletamento di attività lavorativa ai sensi dell'art. 165, comma 2, cod. pen., in ragione della precedente condanna; Rilevato che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così