CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 36379/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1.22 C-r-3,a9 ì • f.:.*X2Z ubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] e che ha concluso chiedendo --e ) ‘,2e.z.Ce. ee c i• * •CrY3 udito il ifensore LL2_, (72 e?../r2 4).---2„4 "91 I127--/2",) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato per concorso in rapina a mano armata in danno di Eurospin, con il ruolo di palo. Deduce il ricorrente vizio di motivazione sottolineando come i giudici d'appello abbiano confermato la sentenza di primo grado sulla scorta di un percorso argomentativo del tutto congetturale che ha trascurato tutte quelle risultanze istruttorie che avrebbero potuto condurre a diverse conclusioni. Il ricorso è palesemente inammissibile, in quanto il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. Per un verso, dunque, il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito, mentre, sotto altro profilo, non proponendosi una effettiva ed autonoma critica impugnatoria rispetto alla motivazione esibita dai giudici a quibus, il ricorso rassegnato finisce per risultare del tutto aspecifico. I motivi, infatti, risultano solo formalmente evocativi del prospettato vizio di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti, come si è osservato, a sollecitare un nuovo esame delle relative statuizioni adottate dai giudici del gravame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Deve ribadirsi che il controllo di legittimità sulla motivazione è diretto ad accertare che, a base della pronuncia del giudice di merito, esista un concreto apprezzamento delle prove legittimamente acquisite e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da vizi logici. Restano escluse da tale controllo sia l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi probatori sia anche le eventuali incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscopiche, eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità motivi, come quelli in esame, fondati su una diversa prospettazione dei fatti o su altre spiegazioni formulate dal ricorrente, per quanto plausibili o logicamente sostenibili alla pari di quelle accolte dal giudice. Irrilevanti risultano, pertanto, in questa sede, le differenti valutazioni di fatto che il ricorrente prospetta in relazione agli apprezzamenti operati dal giudice di merito, con riferimento all'affermata sua presenza sul luogo del reato e ai contatti con i correi, considerato che la sua responsabilità a titolo di concorso è stata espressa nella sentenza con motivazione esauriente ed indenne da vizi logici. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23.6.2021 Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]