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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1944

Cassazione n. 25677/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1944 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47 cod. pen. e del vizio di motivazione - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - l'imputato stesso al momento del controllo dei carabinieri provvedeva a consegnare le due armi non denunciate, a riprova della consapevolezza che i due fucili si trovassero in una condizione diversa dalle altre armi in suo possesso perché appunto non denunciate; - peraltro un eventuale errore sul fatto non sarebbe neppure scusabile, ma dovrebbe invece essere considerato colpevole, dato che l'imputato non era evidentemente in possesso di alcuna denuncia ritualmente presentata per tali armi, e quindi era perfettamente in grado di accorgersi della irregolarità della loro detenzione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa torna sull'errore di fatto escluso con le suddette argomentazioni non manifestamente illogiche e prive di vizi giuridici - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1944 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 47 cod. pen. e del vizio di motivazione - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Firenze con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che: - l'imputato stesso al momento del controllo dei carabinieri provvedeva a consegnare le due armi non denunciate, a riprova della consapevolezza che i due fucili si trovassero in una condizione diversa dalle altre armi in suo possesso perché appunto non denunciate; - peraltro un eventuale errore sul fatto non sarebbe neppure scusabile, ma dovrebbe invece essere considerato colpevole, dato che l'imputato non era evidentemente in possesso di alcuna denuncia ritualmente presentata per tali armi, e quindi era perfettamente in grado di accorgersi della irregolarità della loro detenzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa torna sull'errore di fatto escluso con le suddette argomentazioni non manifestamente illogiche e prive di vizi giuridici - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio
Sentenza Cassazione n. 25677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris