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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21037/2026

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presentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n.3110/2018, depositata il 10/5/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n.

TK7053500255/2014 con cui, relativamente all’anno2010, l’Agenzia delle Entrate gli aveva contestato il percepimento di utiliextracontabili della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale.

In particolare,al contribuente veniva contestato il prelievo della somma di € 212.200,00Numero registro generale 36739/2018Numero sezionale 4967/2026Numero di raccolta generale 21037/2026Data pubblicazione 21/06/2026dai conti correnti della società, a titolo di rimborso di spese asseritamenteda lui eseguite per il pagamento di debiti sociali, che invece era risultatoessere stato effettuato con risorse finanziarie della stessa società.2.

La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, ingrado d’appello, dalla CTR del [OSCURATO:PERSONA], la quale ritenne che la censurarelativa al “mancato scomputo dal monte dei prelevamenti accertati, dellasomma di € 26.000,00 (…) costitui[va] domanda nuova, ossia propostaper la prima volta in (…) grado di appello, e, quindi, (…) inammissibile, exart. 57 del D. Lgs. 546/92”, e che, con riguardo al diverso importo di €102.055,77 (del quale pure il contribuente aveva invocato lo “scomputo”“perché riconducibile all’iniziale debito della società verso il socio risultantedalle scritture contabili dell’anno 2009 non più accertabile”), “le proveofferte dalla parte a sostegno di tale assunto non soddisfa[ceva]no ilrigore delle prove da offrirsi in caso di accertamenti bancari, così comepreviste dall’art. 32, co. 4 del Dpr 600/73”.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, dal momento che “l’eccezione delmancato scomputo dei versamenti effettuati dal socio dal totale deiprelevamenti da questo effettuat[i] non rappresenta che una meraconseguenza della violazione del diritto di difesa”, sostanziatasi “nellaemissione dell’avviso di accertamento unicamente in capo al ricorrente,cui impropriamente sono stati contestati i prelevamenti dai conti correntisocietari senza tener conto di tutte le operazioni finanziarie intervenute trasocio e società (…)”.

Sostiene il ricorrente che, “nel caso in cui l’Ufficioavesse correttamente proceduto espletando una procedura checoinvolgesse in primis la società e, di conseguenza, il socio, moltoprobabilmente lo stesso Ufficio, dovendo considerare nell’accertamentoNumero registro generale 36739/2018Numero sezionale 4967/2026Numero di raccolta generale 21037/2026Data pubblicazione 21/06/2026tutti i fattori determinanti i saldi e le movimentazioni del conto socic/finanziamenti, avrebbe considerato in diminuzione dell’importo deiprelevamenti quello dei finanziamenti e, nel caso in cui ciò non fosseavvenuto, il socio lo avrebbe specificamente eccepito nel ricorsointroduttivo, senza dover eccepire la ben più grave violazione del diritto didifesa, che ha determinato la ricostruzione parziale, e quindi erronea, deimovimenti finanziari che hanno interessato il ricorrente”.Il motivo è infondato.

Non si vede, infatti, come la valutazione di“novità” della censura in questione possa mutare in relazione allacircostanza che non sia stato preventivamente indirizzato un avviso diaccertamento alla società.

È lo stesso ricorrente a riferire che l’avviso diaccertamento a lui notificato concerneva finanziamenti ritenuti fittizi, dimodo che egli avrebbe senz’altro potuto eccepire sin dall’originario atto diopposizione allo stesso che parte dei finanziamenti suddetti era, invece,reale, poiché (per quanto in questa sede rileva) originava dall’effettivacorresponsione della somma di € 26.000,00 in favore della società.2.

Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazionedell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 2709 c.c., dal momento che laCTR, non avendo revocato in dubbio la veridicità del saldo deifinanziamenti erogati precedentemente dai soci, “avrebbe dovutocomunque scomputare dai rimborsi dei finanziamenti ai soci la parterelativa ai finanziamenti iniziali”, in ossequio al principio di cui all’art. 1193c.c., secondo cui “il pagamento dei debiti segue l’ordine cronologico concui questi si sono formati”.Il motivo è inammissibile, perché, al di là dell’impropria evocazionedell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973 (non essendo fondato l’avviso diaccertamento su un accertamento bancario), esso si fonda su unacircostanza (la risultanza, dal bilancio della società, di un finanziamentoeffettivo anteriore al 2010, ammontante ad € 102.055,77), della qualenon si dice dove e come fosse stata allegata e provata nel giudizio diNumero registro generale 36739/2018Numero sezionale 4967/2026Numero di raccolta generale 21037/2026Data pubblicazione 21/06/2026merito, sì da contrastare efficacemente l’affermazione relativa allamancata dimostrazione, contenuta nella sentenza impugnata.3.

Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente deduce laviolazione o falsa applicazione degli artt. 47 e 67 d.p.r. n. 917/1986 e1273 c.c., per non avere la CTR considerato che i prelievi contestati erano“perfettamente giustificabili quali movimenti finanziari corrispondenti allarestituzione di somme versate nelle casse della società”, ed avereerroneamente qualificato le somme prelevate in eccedenza quali “prelievidi utili disciplinati dall’art. 47 del D.P.R. 917/1986”, nonostante l’assenzadi apposita delibera assembleare.Il motivo è infondato.

Sostiene il ricorrente che “le operazioni digiroconto al conto finanziamento soci delle somme imputate a debititributari trovano supporto giuridico nella figura dell’accollo interno”, ai cuifini “non è necessario che il terzo (in questo caso il ricorrente) provvedamaterialmente al pagamento del creditore, dal momento che l’accollocoincide con l’impegno ad assumersi gli obblighi del debitore originario”.Tuttavia, dalla sentenza impugnata risulta fosse stato accertato che ilpagamento dei tributi non era stato effettuato con fondi dell’odiernoricorrente ma della società, sicché la convenzione di accollo si sarebbedovuta tradurre - in ultima analisi - nella prova di versamenti da parte delsocio, in favore della stessa società, corrispondenti all’entità delle impostepagate, non vedendosi, altrimenti, a che titolo il Cruciani potessepretenderne la restituzione.

Tale prova, però, non è stata ritenutaraggiunta dal giudice di merito, come si è già osservato in relazione aiprecedenti motivi.

Coerente con la ricostruzione operata dai giudici dimerito appare, quindi, la qualificazione come utili extracontabili deiprelievi, rispetto alla quale nessun rilievo assume la carenza di unaformale delibera assembleare (carenza che, anzi, si mostra pienamentecoerente con la qualificazione medesima).

P.Q.MNumero registro generale 36739/2018Numero sezionale 4967/2026Numero di raccolta generale 21037/2026Data pubblicazione 21/06/2026Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presentata e difesa dall'Avvocaturagenerale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] n.3110/2018, depositata il 10/5/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. TK7053500255/2014 con cui, relativamente all’anno2010, l’Agenzia delle Entrate gli aveva contestato il percepimento di utiliextracontabili della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale. In particolare,al contribuente veniva contestato il prelievo della somma di € 212.200,00Numero registro generale 36739/2018Numero sezionale 4967/2026Numero di raccolta generale 21037/2026Data pubblicazione 21/06/2026dai conti correnti della società, a titolo di rimborso di spese asseritamenteda lui eseguite per il pagamento di debiti sociali, che invece era risultatoessere stato effettuato con risorse finanziarie della stessa società.2. La CTP di Roma rigettò il ricorso, con sentenza poi confermata, ingrado d’appello, dalla CTR del [OSCURATO:PERSONA], la quale ritenne che la censurarelativa al “mancato scomputo dal monte dei prelevamenti accertati, dellasomma di € 26.000,00 (…) costitui[va] domanda nuova, ossia propostaper la prima volta in (…) grado di appello, e, quindi, (…) inammissibile, exart. 57 del D. Lgs. 546/92”, e che, con riguardo al diverso importo di €102.055,77 (del quale pure il contribuente aveva invocato lo “scomputo”“perché riconducibile all’iniziale debito della società verso il socio risultantedalle scritture contabili dell’anno 2009 non più accertabile”), “le proveofferte dalla parte a sostegno di tale assunto non soddisfa[ceva]no ilrigore delle prove da offrirsi in caso di accertamenti bancari, così comepreviste dall’art. 32, co. 4 del Dpr 600/73”.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, dal momento che “l’eccezione delmancato scomputo dei versamenti effettuati dal socio dal totale deiprelevamenti da questo effettuat[i] non rappresenta che una meraconseguenza della violazione del diritto di difesa”, sostanziatasi “nellaemissione dell’avviso di accertamento unicamente in capo al ricorrente,cui impropriamente sono stati contestati i prelevamenti dai conti correntisocietari senza tener conto di tutte le operazioni finanziarie intervenute trasocio e società (…)”. Sostiene il ricorrente che, “nel caso in cui l’Ufficioavesse correttamente proceduto espletando una procedura checoinvolgesse in primis la società e, di conseguenza, il socio, moltoprobabilmente lo stesso Ufficio, dovendo considerare nell’accertamentoNumero registro generale 36739/2018Numero sezionale 4967/2026Numero di raccolta generale 21037/2026Data pubblicazione 21/06/2026tutti i fattori determinanti i saldi e le movimentazioni del conto socic/finanziamenti, avrebbe considerato in diminuzione dell’importo deiprelevamenti quello dei finanziamenti e, nel caso in cui ciò non fosseavvenuto, il socio lo avrebbe specificamente eccepito nel ricorsointroduttivo, senza dover eccepire la ben più grave violazione del diritto didifesa, che ha determinato la ricostruzione parziale, e quindi erronea, deimovimenti finanziari che hanno interessato il ricorrente”.Il motivo è infondato. Non si vede, infatti, come la valutazione di“novità” della censura in questione possa mutare in relazione allacircostanza che non sia stato preventivamente indirizzato un avviso diaccertamento alla società. È lo stesso ricorrente a riferire che l’avviso diaccertamento a lui notificato concerneva finanziamenti ritenuti fittizi, dimodo che egli avrebbe senz’altro potuto eccepire sin dall’originario atto diopposizione allo stesso che parte dei finanziamenti suddetti era, invece,reale, poiché (per quanto in questa sede rileva) originava dall’effettivacorresponsione della somma di € 26.000,00 in favore della società.2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazionedell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973 e dell’art. 2709 c.c., dal momento che laCTR, non avendo revocato in dubbio la veridicità del saldo deifinanziamenti erogati precedentemente dai soci, “avrebbe dovutocomunque scomputare dai rimborsi dei finanziamenti ai soci la parterelativa ai finanziamenti iniziali”, in ossequio al principio di cui all’art. 1193c.c., secondo cui “il pagamento dei debiti segue l’ordine cronologico concui questi si sono formati”.Il motivo è inammissibile, perché, al di là dell’impropria evocazionedell’art. 32 d.p.r. n. 600/1973 (non essendo fondato l’avviso diaccertamento su un accertamento bancario), esso si fonda su unacircostanza (la risultanza, dal bilancio della società, di un finanziamentoeffettivo anteriore al 2010, ammontante ad € 102.055,77), della qualenon si dice dove e come fosse stata allegata e provata nel giudizio diNumero registro generale 36739/2018Numero sezionale 4967/2026Numero di raccolta generale 21037/2026Data pubblicazione 21/06/2026merito, sì da contrastare efficacemente l’affermazione relativa allamancata dimostrazione, contenuta nella sentenza impugnata.3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso il ricorrente deduce laviolazione o falsa applicazione degli artt. 47 e 67 d.p.r. n. 917/1986 e1273 c.c., per non avere la CTR considerato che i prelievi contestati erano“perfettamente giustificabili quali movimenti finanziari corrispondenti allarestituzione di somme versate nelle casse della società”, ed avereerroneamente qualificato le somme prelevate in eccedenza quali “prelievidi utili disciplinati dall’art. 47 del D.P.R. 917/1986”, nonostante l’assenzadi apposita delibera assembleare.Il motivo è infondato. Sostiene il ricorrente che “le operazioni digiroconto al conto finanziamento soci delle somme imputate a debititributari trovano supporto giuridico nella figura dell’accollo interno”, ai cuifini “non è necessario che il terzo (in questo caso il ricorrente) provvedamaterialmente al pagamento del creditore, dal momento che l’accollocoincide con l’impegno ad assumersi gli obblighi del debitore originario”.Tuttavia, dalla sentenza impugnata risulta fosse stato accertato che ilpagamento dei tributi non era stato effettuato con fondi dell’odiernoricorrente ma della società, sicché la convenzione di accollo si sarebbedovuta tradurre - in ultima analisi - nella prova di versamenti da parte delsocio, in favore della stessa società, corrispondenti all’entità delle impostepagate, non vedendosi, altrimenti, a che titolo il Cruciani potessepretenderne la restituzione. Tale prova, però, non è stata ritenutaraggiunta dal giudice di merito, come si è già osservato in relazione aiprecedenti motivi. Coerente con la ricostruzione operata dai giudici dimerito appare, quindi, la qualificazione come utili extracontabili deiprelievi, rispetto alla quale nessun rilievo assume la carenza di unaformale delibera assembleare (carenza che, anzi, si mostra pienamentecoerente con la qualificazione medesima). P.Q.MNumero registro generale 36739/2018Numero sezionale 4967/2026Numero di raccolta generale 21037/2026Data pubblicazione 21/06/2026Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali, che si liquidano in € 4.100,00 per compensi professionali,oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello relativo al ricorso principale, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/6/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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