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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14468/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29050/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente di tipo marijuana); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R., alla particolare tenuità del fatto, alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, perché, da una parte, generici e meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 6 e ss.), e, dall'altra, perché tendono anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 dicembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 29050/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di coltivazione di sostanza stupefacente di tipo marijuana); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al mancato riconoscimento del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R., alla particolare tenuità del fatto, alla ritenuta recidiva; Ritenuti i motivi inammissibili perché, perché, da una parte, generici e meramente reiterativi di argomentazioni già correttamente valutate, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 6 e ss.), e, dall'altra, perché tendono anche a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 202
Sentenza Cassazione n. 14468/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris