CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 18936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 28/09/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ma ha confermato il giudizio di responsabilità per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di violazioni al foglio di via obbligatorio con cui gli era stato intimato l'allontanamento dal Comune di Sanremo (artt. 1-2-76 d. I.vo 6 settembre 2011, n. 159). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla dosimetria della pena ed al divieto di reformatio in pejus; si assume che la riduzione di pena operata per effetto dell'assoluzione dal reato di resistenza non sarebbe proporzionale ma meramente simbolica. La Corte avrebbe rideterminato la pena base per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen. in mesi sei di reclusione, cioè quasi al limite del massimo edittale, laddove il primo giudice aveva aumentato per il reato in questione a titolo di continuazione la pena base, individuata in quella prevista per il reato di resistenza, di soli 15 giorni di reclusione, cioè nel minimo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Le Sezioni unite hanno chiarito come: - il fenomeno della continuazione sia una realtà normativa che può ricevere una lettura unitaria (o unificante) ovvero atomistica a seconda delle prospettive che si intendono perseguire; - la unificazione delle pene sia, dunque, un tratto caratteristico della continuazione: prescelto il reato più grave, quelli satellite perdono la loro individualità sanzionatoria, in caso di concorso fra pene eterogenee, divenendo semplici componenti di un aumento di pena, al punto da riacquistare la loro "identità" solo agli effetti della determinazione del limite agli aumenti, che non deve comunque superare quello del cumulo materiale, a norma dell'art. 81, comma 3, cod. pen; - nel caso in cui muti uno dei termini (vale a dire, una o più delle regiudicande cumulate o il relativo "bagaglio" circostanziale) oppure l'ordine di quella sequenza (la regiudicanda-satellite diviene, come nel caso di specie, la più grave o muta la qualificazione giuridica di quella più grave), sarà lo stesso meccanismo di unificazione a subire una "novazione" di carattere strutturale, non permettendo più di sovrapporre la nuova dimensione strutturale a quella oggetto del precedente giudizio, giacché, ove così fosse, si introdurrebbe una regola di invarianza priva di qualsiasi logica giustificazione; - in tali casi, pertanto, l'unico elemento di confronto non possa che essere rappresentato dalla pena finale, dal momento che è solo questa che "non deve essere superata" dal giudice del gravame; - nel caso in cui il procedimento attraverso il quale si realizza il cumulo giuridico prenda in considerazione una specifica relatio tra un quantum di pena-base (che si determina sulla falsariga dell'editto stabilito per il reato più grave) ed un quantum di aumento per ciascuno dei reati-satellite, sia evidente che non si può stabilire alcun termine di comparazione rispetto agli aumenti determinati dal primo giudice se è la stessa base di commisurazione che cambia;- nei casi indicati, non si pongano problemi relativi alla verifica di una ipotetica proporzionalità tra le decisioni di primo e secondo grado, giacché nulla consente di ritenere imposto al secondo giudice - e men che mai un simile corollario può reputarsi derivante dal divieto che viene qui in discorso - di stabilire come pena-base il minimo edittale previsto per il nuovo reato ritenuto più grave, ove il primo giudice a quel limite si sia attenuto nella determinazione della pena base; - non violi il divieto di reformatio in peius il giudice di rinvio che, individuata la violazione più grave a norma dell'art. 81 cod. pen. in conformità a quanto stabilito nella sentenza della Corte di cassazione, pronunciata su ricorso del solo imputato, apporti per uno dei reati in continuazione un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (così testualmente, Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). 3. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. Mutata la struttura del reato continuato per effetto della assoluzione dal reato di resistenza a pubblico ufficiale, la Corte, riappropriatasi del potere di determinazione della pena, con una motivazione congrua - in cui si è fatto riferimento anche alla personalità dell'imputato, condannato più volte per fatti della stessa specie- ha indicato la pena base per il reato previsto dall'art. 341 bis cod. pen. in mesi cinque di reclusione, aumentata di un mese per la continuazione, cioè attestandosi al minimo edittale della fattispecie che è punita con una pena da sei mesi a tre anni di reclusione; sulla pena base, così determinata, la Corte ha apportato gli aumenti di pena per gli altri reati unificati sotto il vincolo della continuazione. Dunque una rideterminazione della pena legittima e conforme anche al principio di proporzionalità. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. Il Consigliere estens