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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25074/2023

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p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 9126-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -2- GALIENA, che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1589/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 13/3/2003, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi la risoluzione ai sensi dell'art. 1385 c.c. del contratto preliminare di vendita stipulato con gli stessi il 10/07/2002, in ragione del suo recesso a causa dell’inadempimento dei convenuti.

Chiedeva di conseguenzala condanna di questi ultimi alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ad essi versata per un importo di euro 172.000,00.

Deduceva l'attore che i signori Tonello e Bevilacqua gli avevano promesso in vendita un fondo dichiarando l'esistenza di un accesso (“tramite la carrareccia posta a fianco della ferrovia Ostiglia a servizio dell'ex casello e che immette direttamente su via Carbonare”), del quale invece il fondo era risultato privo.

2. Si costituivano in giudizio i convenuti Tonello e Bevilacqua contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

Rilevavano che il fondo oggetto della vendita era dotato,oltre che dell'accesso indicato nel preliminare, anche di un altro accesso parallelo costituito dalla sede della vecchia ferrovia Ostiglia, nel tempo trasformata Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -3- in strada percorribile normalmente usata per il transito nella zona.

Chiedevano in via riconvenzionale che il Tribunale, accertata la legittimità del recesso da essi a loro volta effettuato con atto in data 3/12/2002 per l'inadempimento dell'attore, dichiarasse la risoluzione del contratto preliminare con diritto degli stessi di trattenere la somma di euro 86.000,00 ad essi versata a titolo di caparra confirmatoria.

In subordine chiedevano la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'attore ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna dello stesso al risarcimento del danno quantificato in euro 172.000,00 oltre interessi.

3. Disposta l'acquisizione di prove per testi ed espletata CTU, con sentenza n. 1425/2009 del 15/09/2009, il Tribunale di Vicenza ha accertato la legittimità del recesso dell'attore [OSCURATO:PERSONA] dal contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti e ha condannato i convenuti in solido a restituire allo stesso la somma di euro 172.000,00, oltre agli interessi e alle spese di lite.

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la predetta sentenza, lamentando l'errore della pronuncia : per avere ritenuto inesistente il diritto di passaggio indicato nel contratto preliminare in base all'errata valutazione del principio dell'onere della prova; per non avere ritenuto provata l'esistenza del diritto di passaggio indicato nella promessa di vendita in base all'interpretazione fornita dal CTU del titolo di acquisto degli appellanti; per l’omessa valutazione della circostanza relativa all'accertata conoscenza da parte dell'appellato della situazione di fatto e di diritto dello stato diluoghi e del passaggio oggetto di causa già in epoca precedente alla sottoscrizione del contratto preliminare; per il mancato accoglimento della domanda Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -4- riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare da parte dell'appellato, essendo stata raggiunta in giudizio la prova dell'esistenza del passaggio oggetto di causa.

5. La Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, con la sentenza n. 1589/2017 ha ritenuto infondati i motivi di appello, confermando la statuizione relativa alla legittimità del recesso dell'appellato e all'accoglimento della domanda dello stesso di conseguire il doppio della caparra confirmatoria versata agli appellanti.

6. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione i sig.ri Tonello e Bevilacqua, con cinque motivi di censura.

7. Resistono con controricorso gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], deceduto successivamente al deposito della sentenza di secondo grado.

8. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla valutazione dell'atto del notaio Nikolassy, congiuntamente all'esito della CTU e allo stato dei luoghi.

Secondo i ricorrenti l a Corte distrettuale a vrebbe completamente omesso di esaminare queste circostanze, limitandosi ad esaminare il testo letterale dell'atto notaio Nikolassy, senza considerare l a valutazione dell'atto di stralcio di quota divisionale in relazione all'esito della CTU e allo stato dei luoghi.

Ciò a maggior ragione considerando che prima di sottoscrivere il contratto preliminare il G uerriero aveva avuto Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -5- modo di verificare lo stato di fatto del passaggio e lo stato di diritto risultante dall'atto di divisione del 1949, avendo una rappresentazione della situazione di fatto e di diritto del passaggio identica a quella che è stata confermata dall'istruttoria. 2.-Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per falsa applicazionedell'art. 2697 c.c.

La Corte di appello avrebbe errato nell'onerare gli stessi di una prova piena in relazione al diritto di accesso al fondo per cui è causa e precisamente – una volta constatato che l’atto di divisione notaio Nikolassy del 1949 non fosse costitutivo del diritto di servitù di passaggio - in ordine alla dimostrazione dell’avvenuto acquisto per usucapione di tale diritto di servitù, ritenuta dai ricorrenti non necessaria, posta la sussistenza di elementi fortemente presuntivi al riguardo, e precisamente: la circostanza che dal 1949 al 1997 l’unico tragitto esistente per accedere al fondo per cui è causa è quello descritto nel contratto preliminare e il fatto che nessuno aveva mai messo in discussione o tentato di impedire il transito sul tratto di strada che dalla pubblica via Carbonare porta a l fondo oggetto del preliminare.

La Corte territoriale avrebbe dunque attribuito ai ricorrenti un onere probatorio con un'ampiezza eccessiva, che agli stessi non competeva, ritenuto inutile in relazione al caso concreto e al complesso delle risultanze processuali. 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti si lamentano, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., della n ullità della sentenza per vizi di motivazioneper avere l a Corte di appello di Venezia operato un mero rinvio alla decisione del giudice di primo grado Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -6- senzamotivare la propria adesione alla decisione, pur essendo ciò stato fatto oggetto di uno specifico motivo di appello.

4. – Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione di legge per avere la Corte falsamente applicato l'art. 1478 c.c., non essendosi mai gli appellanti impegnati al trasferimento di proprietà del passaggio per cui è causa.

Non si trattava infatti, nella specie,di valutare la vendita di cosa altrui in relazione al diritto di passaggio di cui al contratto preliminare, che gli odierni ricorrenti non hanno mai affermato essere di loro proprietà , bensì di valutare l'esistenza in fatto e in diritto del passaggio stesso.

Il richiamo all’art. 1478 c.c. è dunque inconferente.

5. – Con il quinto e ultimo motivo i ricorrenti censurano l’omessa pronuncia –ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione al dedotto obbligo di garanzia a loro carico.

Affermano gli stessi che la clausola contrattuale contenuta nella promessa di vendita (del seguente tenore: “ l'accesso al fondo come dichiarato dai proprietari avviene tramite la carrareccia posta a fianco della ferrovia Ostiglia a servizio dell'ex casello e che immette direttamente su via C arbonare ”) integrava l'assunzione di un obbligo di garanzianei confronti del Guerriero, con la conseguenza che laddove qualcuno avesse messo in discussione la possibilità del promittente acquirente di transitare sul percorso, lo stesso avrebbe potuto rivalersi sugli odierni ricorrenti.

Q ueste considerazioni non s ono state prese in considerazione dal giudice di appello benché costituenti fatto decisivo ai fini del giudizio,dal momento che, laddove si fosse ritenuto esistente un obbligo di garanzia dei promittenti venditori, il recesso del G uerriero sarebbe stato e sercitato illegittimamente.

Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -7- 6.-Il primo motivo è inammissibile, non perché – come sostenuto dai controricorrenti – in presenza di “doppia conforme” opera il divieto, posto dall’art. 348 ter comma 5 c.p.c.,di censurare la sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., datoche la norma non è nel caso di specie applicabile ratione temporis ( trattandosi di atto di appello introdotto con citazione notificata il 4.02.2010), ma per le ragioni che seguono.

La sentenza della Corte d'appello di Venezia appare correttamente motivata nel punto in cui ha precisato che i promittenti venditori, odierni ricorrenti , si erano resi inadempienti agli obblighi contrattualmente assunti e neppure avevano fornito o offerto prove sufficienti a comprovare l'esistenza dei presupposti per l'acquisto della servitù di passaggio tramite usucapione.

Più precisamente, la servitù di passaggio per raggiungere il fondo, la cui esistenza era garantita nel preliminare, non risultava dal titolo di provenienza (l’atto notaio Nikolassy del 1949: statuizione, questa, che non ri sulta censurata dai ricorrenti) e neppure sussistevano i requisiti per l'acquisto del diritto di passaggio a titolo di usucapione in favore dei sigg.ri Tonello-Bevilacqua.

La CTU ha anzi accertato che il passaggio per l’accesso al fondo oggetto del preliminare era in disuso, come si evince dalla lettura degli atti delle parti.

A tacere che la sentenza impugnata ha considerato l’atto di provenienza dei promittenti venditori in una con gli esiti dell’istruttoria svolta in giudizio e si è pronunciata al riguardo, ciò che viene censurato dai ricorrenti non è l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -8- decisivo, secondo il paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ma l'erronea valutazione delle risultanze probatorie introdotte nel processo (l'atto di compravendita notaio Nikolassydel 1949 e la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di prime cure).

Il mezzo di ricorso mirainfatti a richiedere una pronuncia da parte di questa Corte sostitutiva delle determinazioni già assunte dal giudice di seconde cure, riproponendo le stesse ragioni di censura già respinte in sede di appello e dunque contrapponendo nuovamente – e impropriamente , in sede di legittimità - le ragioni dei ricorrenti a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (per tutte, Cass. n. 4651/2021). 7.-Il secondo motivo è infondato.

Non sussiste alcuna alterazione del riparto dell’onere della prova, posto che la dimostrazione delle circostanze idonee ad escludere il riscontrato inadempimento rispetto agli obblighi assunti in sede di contratto preliminare, secondo le regole in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, incombeva sui promettenti venditori , i quali , precisa la sentenza,“non sono stati in grado di provare la loro titolarità del diritto di passaggio oggetto della promessa di vendita, che costituiva un elemento essenziale della stessa”.

Questa Corte ha più volte affermato che la violazione del precetto di cuiall'art. 2697 c.c., “censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -9- dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del ‘nuovo’art. 360 c.p.c., n. 5)” (Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020).

Niente di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata. 8.-Anche il terzo motivo è infondato .

Secondo i ricorrenti il giudice di secondo grado avrebbe dovuto motivare almeno succintamente le ragioni di adesione alla pronuncia del Tribunale di Vicenza in relazione al sollevato motivo di appello e non limitarsi a un mero rinvio alla sentenza di primo grado,che si risolve in una acritica approvazione della sentenza soggetta a controllo.

La censura è destituit a di fonda mento : la motivazione per relationem alla sentenza di prime cure è tutt’altro che una pedissequa riproposizione di tale decisioneda parte della Corte distrettuale, ma una sua ponderata condivisione, che poggia sulla riconsiderazione degli atti di causa e rende l’iter logico- argomentativo della decisione del tutto comprensibile.

Costituisce costante indirizzo di questo Giudice che la motivazionedella sentenza del giudice di appello “che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze” (Cass. n. 3636/2007).

Nella specie, il decisum della Corte di appello di Venezia appare“supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -10- consentire la verifica ab externo dell'esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata” (Cass. nn. 4791/2016; 10998/2017; 17290/2018). 9.-Il quarto motivo va disatteso .

Con esso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove la stessa ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 1478 c.c. , non essendosi mai gli appellanti impegnati al trasferimento di proprietà del passaggio per cui è causa.

Il motivo è privo di rilevanza, posto che la Corte di Appello di Venezia ha richiamato la norma, ritenuta applicabile per analogia al contratto preliminare, come riconosciuto anche in precedenti di questa Corte, quale argomentazione per rigettare il motivo di appello incentrato sulla conoscenza da parte dell’appellato della situazione di fatto e di diritto dei luoghi e del passaggio oggetto di causa e sulla sua ritenuta irrilevanza rispetto agli obblighi assunti dai promittenti venditori di fare acquistare al Guerriero la proprietà di un fondo, dichiarando l’esistenza di un accesso del quale invece il fondo era risultato privo.

Come sostenuto anche dai controricorrenti, il passaggio motivazionalenon è dirimente ai fini della decisione. 10.-Il quinto motivo è inammissibile.

Sostengono i ricorrenti che gli stessi avrebbero sostanzialmente assunto un obbligo di garanzia nei confronti del promissario acquirente rispetto all'effettiva esistenza della situazione di fatto descritta nel preliminare, nel senso che se qualcuno avesse messo in discussione la possibilità delGuerriero di transitare sul percorso individuato della planimetria allegata Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -11- alla CTU, quest’ultimo avrebbe potuto rivalersi sugli odierni ricorrenti.

A detta degli stessi la prospettazione difensiva, non tenuta in considerazione dalla Corte di appello, era stata prospettata a pag. 16 dell’atto di appello, ma parte ricorrente omette però di precisare se questa tesi difensiva si fosse articolata in uno specifico motivo di appello.

Al riguardo deve essere ricordato anzitutto che l’omissione di pronuncia – p er consolidata giurisprudenza di questa Corte - deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c.e che la stessa “deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. n. 22204/2021).

Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente una obbligazione in capo ai promittenti venditori e non un obbligo di garanzia, l’assunzione del quale non si evince affatto nella parte del contratto preliminare trascritta nel ricorso ed elevata a motivo di doglianza. 11.-In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 12.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo Ric. 2018 n. 09126 sez.

S2 -ud. 21-10-2022 -12- di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 9126-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -2- GALIENA, che lirappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1589/2017 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 21/08/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 13/3/2003, [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo accertarsi la risoluzione ai sensi dell'art. 1385 c.c. del contratto preliminare di vendita stipulato con gli stessi il 10/07/2002, in ragione del suo recesso a causa dell’inadempimento dei convenuti. Chiedeva di conseguenzala condanna di questi ultimi alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ad essi versata per un importo di euro 172.000,00. Deduceva l'attore che i signori Tonello e Bevilacqua gli avevano promesso in vendita un fondo dichiarando l'esistenza di un accesso (“tramite la carrareccia posta a fianco della ferrovia Ostiglia a servizio dell'ex casello e che immette direttamente su via Carbonare”), del quale invece il fondo era risultato privo. 2. Si costituivano in giudizio i convenuti Tonello e Bevilacqua contestando gli assunti attorei e chiedendo il rigetto delle domande proposte nei loro confronti. Rilevavano che il fondo oggetto della vendita era dotato,oltre che dell'accesso indicato nel preliminare, anche di un altro accesso parallelo costituito dalla sede della vecchia ferrovia Ostiglia, nel tempo trasformata Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -3- in strada percorribile normalmente usata per il transito nella zona. Chiedevano in via riconvenzionale che il Tribunale, accertata la legittimità del recesso da essi a loro volta effettuato con atto in data 3/12/2002 per l'inadempimento dell'attore, dichiarasse la risoluzione del contratto preliminare con diritto degli stessi di trattenere la somma di euro 86.000,00 ad essi versata a titolo di caparra confirmatoria. In subordine chiedevano la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento dell'attore ai sensi dell'art. 1453 c.c., con condanna dello stesso al risarcimento del danno quantificato in euro 172.000,00 oltre interessi. 3. Disposta l'acquisizione di prove per testi ed espletata CTU, con sentenza n. 1425/2009 del 15/09/2009, il Tribunale di Vicenza ha accertato la legittimità del recesso dell'attore [OSCURATO:PERSONA] dal contratto preliminare di vendita stipulato tra le parti e ha condannato i convenuti in solido a restituire allo stesso la somma di euro 172.000,00, oltre agli interessi e alle spese di lite. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato la predetta sentenza, lamentando l'errore della pronuncia : per avere ritenuto inesistente il diritto di passaggio indicato nel contratto preliminare in base all'errata valutazione del principio dell'onere della prova; per non avere ritenuto provata l'esistenza del diritto di passaggio indicato nella promessa di vendita in base all'interpretazione fornita dal CTU del titolo di acquisto degli appellanti; per l’omessa valutazione della circostanza relativa all'accertata conoscenza da parte dell'appellato della situazione di fatto e di diritto dello stato diluoghi e del passaggio oggetto di causa già in epoca precedente alla sottoscrizione del contratto preliminare; per il mancato accoglimento della domanda Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -4- riconvenzionale di accertamento dell'inadempimento del contratto preliminare da parte dell'appellato, essendo stata raggiunta in giudizio la prova dell'esistenza del passaggio oggetto di causa. 5. La Corte di Appello di Venezia, nella resistenza dell’appellato, con la sentenza n. 1589/2017 ha ritenuto infondati i motivi di appello, confermando la statuizione relativa alla legittimità del recesso dell'appellato e all'accoglimento della domanda dello stesso di conseguire il doppio della caparra confirmatoria versata agli appellanti. 6. Avverso la decisione propongono ricorso per cassazione i sig.ri Tonello e Bevilacqua, con cinque motivi di censura. 7. Resistono con controricorso gli eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA], deceduto successivamente al deposito della sentenza di secondo grado. 8. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla valutazione dell'atto del notaio Nikolassy, congiuntamente all'esito della CTU e allo stato dei luoghi. Secondo i ricorrenti l a Corte distrettuale a vrebbe completamente omesso di esaminare queste circostanze, limitandosi ad esaminare il testo letterale dell'atto notaio Nikolassy, senza considerare l a valutazione dell'atto di stralcio di quota divisionale in relazione all'esito della CTU e allo stato dei luoghi. Ciò a maggior ragione considerando che prima di sottoscrivere il contratto preliminare il G uerriero aveva avuto Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -5- modo di verificare lo stato di fatto del passaggio e lo stato di diritto risultante dall'atto di divisione del 1949, avendo una rappresentazione della situazione di fatto e di diritto del passaggio identica a quella che è stata confermata dall'istruttoria. 2.-Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per falsa applicazionedell'art. 2697 c.c. La Corte di appello avrebbe errato nell'onerare gli stessi di una prova piena in relazione al diritto di accesso al fondo per cui è causa e precisamente – una volta constatato che l’atto di divisione notaio Nikolassy del 1949 non fosse costitutivo del diritto di servitù di passaggio - in ordine alla dimostrazione dell’avvenuto acquisto per usucapione di tale diritto di servitù, ritenuta dai ricorrenti non necessaria, posta la sussistenza di elementi fortemente presuntivi al riguardo, e precisamente: la circostanza che dal 1949 al 1997 l’unico tragitto esistente per accedere al fondo per cui è causa è quello descritto nel contratto preliminare e il fatto che nessuno aveva mai messo in discussione o tentato di impedire il transito sul tratto di strada che dalla pubblica via Carbonare porta a l fondo oggetto del preliminare. La Corte territoriale avrebbe dunque attribuito ai ricorrenti un onere probatorio con un'ampiezza eccessiva, che agli stessi non competeva, ritenuto inutile in relazione al caso concreto e al complesso delle risultanze processuali. 3.- Con il terzo motivo i ricorrenti si lamentano, ai sensi dell’art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., della n ullità della sentenza per vizi di motivazioneper avere l a Corte di appello di Venezia operato un mero rinvio alla decisione del giudice di primo grado Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -6- senzamotivare la propria adesione alla decisione, pur essendo ciò stato fatto oggetto di uno specifico motivo di appello. 4. – Con il quarto motivo i ricorrenti deducono, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione di legge per avere la Corte falsamente applicato l'art. 1478 c.c., non essendosi mai gli appellanti impegnati al trasferimento di proprietà del passaggio per cui è causa. Non si trattava infatti, nella specie,di valutare la vendita di cosa altrui in relazione al diritto di passaggio di cui al contratto preliminare, che gli odierni ricorrenti non hanno mai affermato essere di loro proprietà , bensì di valutare l'esistenza in fatto e in diritto del passaggio stesso. Il richiamo all’art. 1478 c.c. è dunque inconferente. 5. – Con il quinto e ultimo motivo i ricorrenti censurano l’omessa pronuncia –ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in relazione al dedotto obbligo di garanzia a loro carico. Affermano gli stessi che la clausola contrattuale contenuta nella promessa di vendita (del seguente tenore: “ l'accesso al fondo come dichiarato dai proprietari avviene tramite la carrareccia posta a fianco della ferrovia Ostiglia a servizio dell'ex casello e che immette direttamente su via C arbonare ”) integrava l'assunzione di un obbligo di garanzianei confronti del Guerriero, con la conseguenza che laddove qualcuno avesse messo in discussione la possibilità del promittente acquirente di transitare sul percorso, lo stesso avrebbe potuto rivalersi sugli odierni ricorrenti. Q ueste considerazioni non s ono state prese in considerazione dal giudice di appello benché costituenti fatto decisivo ai fini del giudizio,dal momento che, laddove si fosse ritenuto esistente un obbligo di garanzia dei promittenti venditori, il recesso del G uerriero sarebbe stato e sercitato illegittimamente. Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -7- 6.-Il primo motivo è inammissibile, non perché – come sostenuto dai controricorrenti – in presenza di “doppia conforme” opera il divieto, posto dall’art. 348 ter comma 5 c.p.c.,di censurare la sentenza ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., datoche la norma non è nel caso di specie applicabile ratione temporis ( trattandosi di atto di appello introdotto con citazione notificata il 4.02.2010), ma per le ragioni che seguono. La sentenza della Corte d'appello di Venezia appare correttamente motivata nel punto in cui ha precisato che i promittenti venditori, odierni ricorrenti , si erano resi inadempienti agli obblighi contrattualmente assunti e neppure avevano fornito o offerto prove sufficienti a comprovare l'esistenza dei presupposti per l'acquisto della servitù di passaggio tramite usucapione. Più precisamente, la servitù di passaggio per raggiungere il fondo, la cui esistenza era garantita nel preliminare, non risultava dal titolo di provenienza (l’atto notaio Nikolassy del 1949: statuizione, questa, che non ri sulta censurata dai ricorrenti) e neppure sussistevano i requisiti per l'acquisto del diritto di passaggio a titolo di usucapione in favore dei sigg.ri Tonello-Bevilacqua. La CTU ha anzi accertato che il passaggio per l’accesso al fondo oggetto del preliminare era in disuso, come si evince dalla lettura degli atti delle parti. A tacere che la sentenza impugnata ha considerato l’atto di provenienza dei promittenti venditori in una con gli esiti dell’istruttoria svolta in giudizio e si è pronunciata al riguardo, ciò che viene censurato dai ricorrenti non è l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -8- decisivo, secondo il paradigma dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ma l'erronea valutazione delle risultanze probatorie introdotte nel processo (l'atto di compravendita notaio Nikolassydel 1949 e la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice di prime cure). Il mezzo di ricorso mirainfatti a richiedere una pronuncia da parte di questa Corte sostitutiva delle determinazioni già assunte dal giudice di seconde cure, riproponendo le stesse ragioni di censura già respinte in sede di appello e dunque contrapponendo nuovamente – e impropriamente , in sede di legittimità - le ragioni dei ricorrenti a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (per tutte, Cass. n. 4651/2021). 7.-Il secondo motivo è infondato. Non sussiste alcuna alterazione del riparto dell’onere della prova, posto che la dimostrazione delle circostanze idonee ad escludere il riscontrato inadempimento rispetto agli obblighi assunti in sede di contratto preliminare, secondo le regole in tema di riparto degli oneri probatori in materia di responsabilità contrattuale, incombeva sui promettenti venditori , i quali , precisa la sentenza,“non sono stati in grado di provare la loro titolarità del diritto di passaggio oggetto della promessa di vendita, che costituiva un elemento essenziale della stessa”. Questa Corte ha più volte affermato che la violazione del precetto di cuiall'art. 2697 c.c., “censurabile per cassazione ai sensidell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -9- dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del ‘nuovo’art. 360 c.p.c., n. 5)” (Cass. n. 13395/2018; Cass. n. 18092/2020). Niente di tutto ciò si rinviene nella sentenza impugnata. 8.-Anche il terzo motivo è infondato . Secondo i ricorrenti il giudice di secondo grado avrebbe dovuto motivare almeno succintamente le ragioni di adesione alla pronuncia del Tribunale di Vicenza in relazione al sollevato motivo di appello e non limitarsi a un mero rinvio alla sentenza di primo grado,che si risolve in una acritica approvazione della sentenza soggetta a controllo. La censura è destituit a di fonda mento : la motivazione per relationem alla sentenza di prime cure è tutt’altro che una pedissequa riproposizione di tale decisioneda parte della Corte distrettuale, ma una sua ponderata condivisione, che poggia sulla riconsiderazione degli atti di causa e rende l’iter logico- argomentativo della decisione del tutto comprensibile. Costituisce costante indirizzo di questo Giudice che la motivazionedella sentenza del giudice di appello “che contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, è da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pur sinteticamente, fornisca, comunque, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze” (Cass. n. 3636/2007). Nella specie, il decisum della Corte di appello di Venezia appare“supportato dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, in modo da Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -10- consentire la verifica ab externo dell'esame critico svolto dal giudice di appello sulla censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata” (Cass. nn. 4791/2016; 10998/2017; 17290/2018). 9.-Il quarto motivo va disatteso . Con esso i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove la stessa ha erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 1478 c.c. , non essendosi mai gli appellanti impegnati al trasferimento di proprietà del passaggio per cui è causa. Il motivo è privo di rilevanza, posto che la Corte di Appello di Venezia ha richiamato la norma, ritenuta applicabile per analogia al contratto preliminare, come riconosciuto anche in precedenti di questa Corte, quale argomentazione per rigettare il motivo di appello incentrato sulla conoscenza da parte dell’appellato della situazione di fatto e di diritto dei luoghi e del passaggio oggetto di causa e sulla sua ritenuta irrilevanza rispetto agli obblighi assunti dai promittenti venditori di fare acquistare al Guerriero la proprietà di un fondo, dichiarando l’esistenza di un accesso del quale invece il fondo era risultato privo. Come sostenuto anche dai controricorrenti, il passaggio motivazionalenon è dirimente ai fini della decisione. 10.-Il quinto motivo è inammissibile. Sostengono i ricorrenti che gli stessi avrebbero sostanzialmente assunto un obbligo di garanzia nei confronti del promissario acquirente rispetto all'effettiva esistenza della situazione di fatto descritta nel preliminare, nel senso che se qualcuno avesse messo in discussione la possibilità delGuerriero di transitare sul percorso individuato della planimetria allegata Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -11- alla CTU, quest’ultimo avrebbe potuto rivalersi sugli odierni ricorrenti. A detta degli stessi la prospettazione difensiva, non tenuta in considerazione dalla Corte di appello, era stata prospettata a pag. 16 dell’atto di appello, ma parte ricorrente omette però di precisare se questa tesi difensiva si fosse articolata in uno specifico motivo di appello. Al riguardo deve essere ricordato anzitutto che l’omissione di pronuncia – p er consolidata giurisprudenza di questa Corte - deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c.e che la stessa “deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell'eccezione sottoposta all'esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche solo implicito di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile per la soluzione del caso concreto” (Cass. n. 22204/2021). Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente una obbligazione in capo ai promittenti venditori e non un obbligo di garanzia, l’assunzione del quale non si evince affatto nella parte del contratto preliminare trascritta nel ricorso ed elevata a motivo di doglianza. 11.-In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 12.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo Ric. 2018 n. 09126 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -12- di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n.
Sentenza Cassazione n. 25074/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris