CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 31019/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12031/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMOn.2041/2023depositata il 30.11.2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.10.2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza n. 678/2020, il Tribunale di Agrigento si pronunciava sia sull’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi Matilde) al decreto ingiuntivo n.226/2015 con cui lo stesso Tribunale, su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi Castelco), aveva intimato il pagamento di € 70.334,70 oltre interessi e spese a titolo di corrispettivo per i lavori di costruzione di un edificio destinato a residenza per anziani come da contratto di appalto del 25.6.2012, sia sulla domanda della Matilde di accertamento della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. della Castelco per gravi difetti di costruzione riscontrati nell’edificio proposta in separato giudizio poi riunito, nel quale la Castelco, a sua volta, aveva chiesto la condanna della Matilde al pagamento dell'ulteriore somma di € 157.308,42 più IVA a titolo di corrispettivo dei lavori svolti, risultante dallo stato avanzamento finale e dalla certificazione di esecuzione dei lavori. Il Tribunale respingeva l’opposizione, dichiarava la responsabilità risarcitoria ex art. 1669 cod. civ. della Castelco per € 32.908,56, dichiarava che la Castelco era creditrice dell'ulteriore somma di €157.308,42 a titolo di saldo del corrispettivo e, per quanto qui interessa, condannava la committente Matilde al pagamento della differenza tra i rispettivi crediti e degli interessi nonché alla metà delle spese processuali e di c.t.u., che compensava per la restante parte. [OSCURATO:PERSONA] (oggi [OSCURATO:PERSONA]) proponeva appello avverso la predetta sentenza, e la Castelco resisteva, chiedendone il rigetto. Con la sentenza n. 2041/2023 del 26.10/30.11.2023, la Corte d'Appello di Palermo rigettava l’appello. Avverso questa sentenza, la [OSCURATO:PERSONA], già Matilde, ha proposto ricorso a questa Corte, affidato a due motivi e la Castelco ha resistito con controricorso. È stata formulata proposta di definizione anticipata ex art. 380bis c.p.c. per inammissibilità e/o manifesta infondatezza del ricorso, ed i difensori della [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato tempestiva istanza di decisione ex art. 380bis, comma 2°, c.p.c., a seguito della quale è stata fissata adunanza in camera di consiglio. Nell’imminenza di essa la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, il Collegio, richiamando la sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 9611 del 10.4.2024, ribadisce che non sussiste alcuna incompatibilità del consigliere delegato che ha formulato la proposta di definizione accelerata, rispetto alla composizione del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380-bis 1, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa. 1) Col primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, nn. 3) e 5) c.p.c., la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 cod. civ. e del principio secondo il quale iudex secundum alligata et probata iudicare debet, nonché la mera apparenza della motivazione con conseguente nullità della sentenza impugnata e l’omesso esame di due documenti decisivi, non avendo la Corte distrettuale esaminato la documentazione sopravvenuta che l’appellante ha prodotto/chiesto di produrre nel corso del giudizio di appello. I suddetti documenti sono: a) la nota del 19.3.2014 prodotta in appello, inviata dal legale rappresentante della Castelco alla propria banca Unicredit, ottenuta da quest'ultima con pec del 13.1.2021, alla quale era allegata una dichiarazione del legale rappresentante della Matilde del 19.3.2014, nella quale era indicato che i lavori, appaltati per € 448.442,68, ed ormai ultimati, erano aumentati a soli € 451.496,84 oltre IVA – e quindi non all'importo riconosciuto dalla Corte d'Appello di €624.540,51 - perché si era resa necessaria l'esecuzione di lavori per adeguare le strutture alle nuove normative in materia di sismicità e risparmio energetico; b) il verbale delle sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero il 31.5.2021 dal direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento penale a carico del legale rappresentante della Castelco, Romeo, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato che i SAL ed il certificato di esecuzione dei lavori del 24.11.2014, da lui sottoscritti, non rappresentavano gli effettivi rapporti di dare/avere tra appaltatore e committente ed erano stati firmati per consentire alla Castelco di conseguire l'attestazione di capacità tecnico- finanziaria per poter partecipare a bandi di gara per appalti pubblici -SOA-. Va anzitutto rilevata l'infondatezza della censura di violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte sul significato di tali disposizioni (Cass. sez. lav. ord. 9.9.2025 n. 24915; Cass. sez. un.30.9.2020 n. 20867; Cass. 10.6.2016 n. 11892; Cass. 11.12.2015 n. 25029). La violazione dell'articolo 115 c.p.c., infatti, può essere dedotta come vizio di legittimità qualora il giudice, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale. In modo parallelo, la violazione dell'articolo 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia valutato una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. Nella specie i due documenti sopravvenuti indicati alle lettere a) e b) dei quali la ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte della Corte distrettuale, ancorché acquisibili nel giudizio di secondo grado in base all'art. 345 comma 3° c.p.c., ratione temporis vigente, poiché la Matilde non li aveva potuti produrre in primo grado, perché il documento sub a) era nella disponibilità della banca Unicredit, soggetto terzo, che glielo aveva fornito solo il 13.1.2021, ed il documento sub b) era una dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] resa successivamente nell'ambito di un procedimento penale a carico del legale rappresentante della Castelco, Romeo, non sono stati ritenuti decisivi, sia pure implicitamente, perché il giudice di secondo grado ha confermato la ricostruzione fatta dal giudice di primo grado dell'importo dei lavori appaltati di € 624.540,51 ritenendo che non sia stata fornita prova dell’attività ingannatoria che sarebbe stata posta in essere in danno della Matilde. Quanto alla lamentata violazione dell'art. 360 comma primo n. 5) c.p.c., anche a volere ritenere insussistente l'inammissibilità per “doppia conforme” ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c. in quanto i documenti sub a) e b) sono stati prodotti solo nel giudizio di appello,il motivo é manifestamente infondato. Occorre ricordare, infatti, che per giurisprudenza consolidata di questa Corte il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (vedi in tal senso Cass. ord. 13.6.2024 n. 16583; Cass. ord. 26.6.2018 n. 16812; Cass. ord. 28.9.2016 n.19150; Cass. 5.12.2014 n. 25756/2014). Nella specie l'impugnata sentenza ha compiutamente motivato in ordine all'importo dei lavori appaltati, fissato in € 624.540,51 sulla base del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], del SAL finale del 19.6.2014 e del certificato di regolare esecuzione dei lavori del 24.11.2014, firmati dal direttore dei lavori ing. [OSCURATO:PERSONA] e dal legale rappresentante della Matilde (essendo stata respinta la querela di falso incidentale in primo grado), nonché della nota del 19.6.2014 inviata dalla Matilde all'IRCAC per il finanziamento dei lavori appaltati, e sulla base della testimonianza resa in primo grado dal direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito di avere richiesto l'effettuazione di lavori aggiuntivi, non previsti nel progetto preliminare, ma in quello approvato dal Genio civile, per l'adeguamento alla sopravvenuta normativa antisismica, comportanti un aumento del valore dei lavori rispetto all'iniziale previsione del contratto di appalto a corpo, solo parzialmente compensata dall'eliminazione di alcuni interventi originariamente previsti in contratto. L'impugnata sentenza ha inoltre compiutamente motivato anche in ordine al fatto che dalla deposizione [OSCURATO:PERSONA] e da quei documenti era desumibile che era stata proprio la committente, tramite il direttore dei lavori, a richiedere l'aumento dei lavori per il necessario adeguamento del progetto alla normativa antisismica, nell'ambito dello ius variandi nei limiti di 1/5, convenzionalmente previsto all'art. 2, modellato sullo schema dell'art. 1661 comma primo cod. civ., con conseguente applicazione per l'acciaio ed il calcestruzzo aggiuntivi che erano occorsi, dei prezzi unitari allegati al contratto. La sentenza di secondo grado, infine, ha dato atto, ritenendo implicitamente ininfluenti i documenti sopravvenuti prodotti in secondo grado, che la committente non aveva fornito alcun elemento probatorio nuovo a conforto della tesi dell'attività ingannatoria che sarebbe stata posta in essere in danno della committente Matilde, attività già ritenuta sfornita di prova dalla sentenza di primo grado, anche alla luce del rigetto della querela di falso incidentale proposta dal legale rappresentante della Matilde. Rispetto a questo robusto quadro probatorio ed alla scelta legittimamente compiuta dalla Corte distrettuale delle prove alle quali attribuire maggior peso nell'esercizio del libero convincimento, i due documenti prodotti dalla Matilde in appello non erano idonei a smentire con certezza le altre risultanze istruttorie che avevano determinato il convincimento del giudice di merito già in primo grado. La nota del 19.3.2014 prodotta in appello, inviata dal legale rappresentante della Castelco alla propria banca Unicredit, aveva allegata una dichiarazione del legale rappresentante della Matilde in pari data, nella quale era indicato che i lavori, appaltati per €448.442,68, ed ormai ultimati, erano aumentati a soli €451.496,84 oltre IVA – e quindi non all'importo riconosciuto dalla Corte d'Appello di € 624.540,51 - perché si era resa necessaria l'esecuzione di lavori per adeguare le strutture alle nuove normative in materia di sismicità e risparmio energetico, ma quella dichiarazione, favorevole alla stessa Matilde e quindi priva del valore di confessione stragiudiziale, non poteva avere alcun valore probatorio a favore della Matilde medesima, attuale ricorrente, che l'aveva prodotta (vedi in tal senso Cass. ord. 27.4.2016 n. 8290; Cass. 24.7.2000 n. 9685; Cass. 23.6.1997 n. 5573). Il verbale delle sommarie informazioni rese al Pubblico Ministero il 31.5.2021 dal direttore dei lavori, ing. [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento penale a carico del legale rappresentante della Castelco, Romeo, non sfociato neppure in una conferma dibattimentale per l'intervenuta archiviazione, aveva, a tutto concedere, mero valore di indizio, o di prova atipica liberamente apprezzabile, e non certo di prova legale vincolante, in quanto tale inidonea a smentire la prova testimoniale che nel corso del giudizio civile era stata acquisita dallo stesso ing. [OSCURATO:PERSONA], nel pieno contraddittorio delle parti, e che era stata supportata dalla documentazione della contabilità dell'appalto dallo stesso sottoscritta. 2) Col secondo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ. in ordine all'interpretazione dell'art. 2 del contratto di appalto concluso dalle parti il 25.6.2012, per avere la Corte distrettuale ritenuto che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, fissato nel contratto di appalto a corpo in €448.442,68 oltre IVA al 10%, potesse essere variato per effetto della variazione delle quantità dei materiali, o dei prezzi degli stessi, non essendo stata fornita alcuna prova dell'esercizio dello ius variandi previsto dall'art. 2 del contratto di appalto da parte della committente Matilde, asseritamente non desumibile dalle prove documentali e testimoniali utilizzate allo scopo dalla Corte d'Appello, anche alla luce dei due documenti prodotti in secondo grado. Il secondo motivo é palesemente inammissibile, in quanto la ricorrente pur lamentando la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ., non ha sostenuto che l'art. 2 del contratto di appalto a corpo del 25.6.2012 non prevedesse l'esercizio dello ius variandi entro il limite di 1/5 dell'importo dei lavori appaltati indicati in contratto, su disposizione della committente Matilde, secondo le modalità stabilite dalla direzione dei lavori, con applicazione, per i lavori aggiuntivi conseguentemente eseguiti, dei prezzi unitari allegati al contratto depurati del ribasso d'asta, senza compensi, o sovrapprezzi di alcun genere, e che quindi la Corte distrettuale abbia erroneamente interpretato l'art. 2 summenzionato, avendo piuttosto sostenuto che il giudice di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto provata la richiesta di variazione dell'importo dei lavori ai sensi dell'art. 2 da parte della committente Matilde secondo le modalità stabilite dalla direzione lavori. In tal modo, però, la ricorrente non si duole di un'errata interpretazione dell'art. 2 del contratto, ma inammissibilmente della valutazione del materiale probatorio compiuta dalla Corte d'Appello, allo scopo di ottenere in sede di legittimità una diversa ricostruzione del fatto, che conduca a ritenere non esercitato dalla committente lo ius variandi contrattualmente previsto. La sostanziale conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, giustifica la condanna della ricorrente, in base all'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c. nuova formulazione, al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c. in favore della controricorrente, ed al pagamento in favore della Cassa delle Ammende ex art. 96 comma 4° c.p.c. delle somme indicate in dispositivo. Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto. P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna la ricorrente al pagamento i n favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in€. 200,00 per spese ed €. 5.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, nonché al risarcimento danni ex art. 96 comma 3° c.p.c., liquidato in €. 5.000,00, ed al pagamento ex art. 96 comma 4° c.p.c. in favore della Cassa dell