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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 18639/2026

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rso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, in funzione di giudicedel riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso;lette le conclusioni della difesa della ricorrente, nel senso dell’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato ilriesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in persona del legale rappresentante protempore ([OSCURATO:PERSONA]), avverso il decreto di sequestro disposto dal PubblicoMinistero nell’ambito di un procedimento in materia di stupefacenti e avente aoggetto le confezioni di inflorescenze di «canapa sativa» sequestrate, pressodiversi esercizi commerciali gestiti dalla citata società, d’iniziativa dalla poliziagiudiziaria con decreti non convalidati per decorso del relativo termine di cuiall’art. 355, comma 2, cod. proc. pen.2.

Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso dalla citata società fondatosu un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).Si deduce la violazione del principio di offensività, sostanzialmente conriferimento agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 49 cod. pen., inrelazione anche agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., per aver il Tribunale escluso che ivalori di principio attivo THC contenuti nella sostanza in sequestro dimostrasseroragionevolmente l’assenza di efficacia drogante e, dunque, l’assenza del fumusdel reato di cui all’art. 73 T.U. stup.La difesa, come anche ribadito in sede di conclusioni scritte, premette diconvenire con il principio, fatto esplicitamente proprio dal giudice di merito,sancito da Sez.

U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01.Tuttavia, prosegue la censura, la scienza tossicologica, sul punto seguita dadiverse decisioni di merito, alle quali si fa anche specifico riferimento (taluneanche a carico della parte odierna ricorrente) avrebbe escluso l’efficacia drogantenel caso di principio attivo THC «attorno alla percentuale dello 0,5%» che,dunque, a suo dire, «può ragionevolmente ritenersi la soglia dell’efficaciadrogante».Sicché, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell’evidenziato diffusoorientamento scientifico ed escludere nella specie il fumus.

Il giudice di merito,prosegue il ricorrente, pur ripercorrendo fedelmente gli arresti giurisprudenzialigovernanti la materia, come detto, in primis quello di cui alle citate Sezioni UniteCastignani, avrebbe dovuto considerare le circostanze in fatto caratterizzanti gliesiti degli altri procedimenti penali similari, fondati su sequestri eseguiti a caricodi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e ritenere insussistente il fumus in ragione degli esiti degliaccertamenti sulla percentuale di principio attivo eseguiti dalla stessa societàsulla sostanza in sequestro, riscontranti un THC inferiore allo 0,5%.

Nella sintesidella censura, operata dallo stesso ricorrente, il Tribunale avrebbe errato peraver mostrato di non dubitare degli esiti degli accertamenti sul principio attivoeseguiti dalla stessa società, riscontranti, come detto, una percentuale inferioreallo 0,5%, e nonostante ciò per aver comunque accertato il fumus in ragionedegli esiti positivi di un esame preliminare e per aver ritenuto necessarial’esecuzione degli accertamenti sull’intero compendio della sostanza messa invendita.Si conclude pertanto chiedendo alla Suprema Corte di disporrel’annullamento dell’ordinanza impugnata nonché l’annullamento parziale delsottostante provvedimento di sequestro, previo campionamento della sostanza,secondo le direttive degli ausiliari del Pubblico Ministero, con prelievi perciascuna «varietà» indicata e, per l’effetto, disporre la restituzione della mercealla ricorrente.3.

Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Deve preliminarmente ribadirsi che nella materia che ci occupa il ricorsoper cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc.pen.

Tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite dellaSuprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iterlogico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692– 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025, I., non mass., tra lepiù recenti; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).3.

Orbene, in primo luogo, lo stesso ricorrente, al di là di quanto prospettatoin rubrica, come evidenziato nella sintesi del motivo di ricorso e ribadito anchecon le conclusioni scritte, premette di convenire con il principio, fattoesplicitamente proprio dal giudice di merito, sancito da Sez.

U, n. 30475 del30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01, che in questa sede si ribadisce.

Lacessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivatidella coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina,integrano il reato di cui all’art. 73, T.U. stup. anche a fronte di un contenuto diTHC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n.242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante opsicotropa, secondo il principio di offensività.Precisato quanto innanzi, il ricorso, non solo non deduce violazioni di legge,le uniche ammissibili, ma neanche articola altri vizi di legittimità, versando ladoglianza in fatto e in particolare fondandosi su asseriti approdi scientifici.Prosegue difatti il ricorrente evidenziando l’errore che avrebbe commesso ilTribunale nel non ritenere escluso il fumus per aver, a suo dire, una nonspecificata scienza tossicologica escluso l’efficacia drogante nel caso di principiopotrebbe «ragionevolmente ritenersi la soglia dell’efficacia drogante».Quanto innanzi disvela l’ulteriore profilo d’inammissibilità per aver ilricorrente in termini illogici, rispetto alla stessa ratio sottesa all’operatosequestro, trascurato che la finalità del sequestro in esame, come precisatoanche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare la percentuale diTHC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in merito all’effettiva efficaciadrogante della sostanza necessaria in ossequio al principio di offensività.

Néperaltro vale in senso contrario la percentuale di THC dichiarata dalla societàricorrente, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprio all’accertamento,con finalità probatoria, della detta percentuale.In sintesi, è illogica la censura, quindi inammissibile quantomeno peraspecificità, laddove si critica il mantenimento in sequestro della sostanza perl’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione di una pretesa assenza diefficacia drogante, essendo invece il sequestro stesso, operato in ragione delfumus derivante da narcotest, finalizzato all’accertamento della percentuale diTHC, prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante.

Efficacia drogante,da intendersi in termini di concreta attitudine a provocare effetti psicogeni, che,come chiarito dalle citate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successivagiurisprudenza di legittimità, necessita di concreto accertamento in ossequio alprincipio di offensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022,In termini anche Sez. 3, n. 15284 del 12/12/2019, non mass., in fattispecieanaloga alla presente e su ricorso proposto dall’attuale ricorrente, Canapandos.r.l.s. (in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]).

Intale sede è stata difatti ribadita l’indispensabilità della verifica da parte delgiudice di merito della concreta offensività della condotta, riferita all’idoneitàdella sostanza a produrre un effetto drogante, cui è preordinato, comenell’attuale fattispecie, il sequestro oggetto del rigettato riesame.

Il riferimentoè, altresì, ex plurimis, a Sez. 6, n. 12812 del 15/12/2020, dep. 2021, Pastori,Rv. 281147 – 01, la quale, quanto al principio di proporzionalità, ha peraltroritenuto legittimo il sequestro di tutti i prodotti a base di cannabis sativa L.rinvenuti nella disponibilità dell’indagato e destinati alla commercializzazione,dovendosi compiere l’accertamento volto a verificarne l’efficacia drogantesingola confezione4.

In conclusione, all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dellasocietà ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.,ritenuta equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, in funzione di giudicedel riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso;lette le conclusioni della difesa della ricorrente, nel senso dell’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato ilriesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., in persona del legale rappresentante protempore ([OSCURATO:PERSONA]), avverso il decreto di sequestro disposto dal PubblicoMinistero nell’ambito di un procedimento in materia di stupefacenti e avente aoggetto le confezioni di inflorescenze di «canapa sativa» sequestrate, pressodiversi esercizi commerciali gestiti dalla citata società, d’iniziativa dalla poliziagiudiziaria con decreti non convalidati per decorso del relativo termine di cuiall’art. 355, comma 2, cod. proc. pen.2. Avverso l’ordinanza è stato proposto ricorso dalla citata società fondatosu un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per lamotivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).Si deduce la violazione del principio di offensività, sostanzialmente conriferimento agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 49 cod. pen., inrelazione anche agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., per aver il Tribunale escluso che ivalori di principio attivo THC contenuti nella sostanza in sequestro dimostrasseroragionevolmente l’assenza di efficacia drogante e, dunque, l’assenza del fumusdel reato di cui all’art. 73 T.U. stup.La difesa, come anche ribadito in sede di conclusioni scritte, premette diconvenire con il principio, fatto esplicitamente proprio dal giudice di merito,sancito da Sez. U, n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01.Tuttavia, prosegue la censura, la scienza tossicologica, sul punto seguita dadiverse decisioni di merito, alle quali si fa anche specifico riferimento (taluneanche a carico della parte odierna ricorrente) avrebbe escluso l’efficacia drogantenel caso di principio attivo THC «attorno alla percentuale dello 0,5%» che,dunque, a suo dire, «può ragionevolmente ritenersi la soglia dell’efficaciadrogante».Sicché, il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto dell’evidenziato diffusoorientamento scientifico ed escludere nella specie il fumus. Il giudice di merito,prosegue il ricorrente, pur ripercorrendo fedelmente gli arresti giurisprudenzialigovernanti la materia, come detto, in primis quello di cui alle citate Sezioni UniteCastignani, avrebbe dovuto considerare le circostanze in fatto caratterizzanti gliesiti degli altri procedimenti penali similari, fondati su sequestri eseguiti a caricodi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.s., e ritenere insussistente il fumus in ragione degli esiti degliaccertamenti sulla percentuale di principio attivo eseguiti dalla stessa societàsulla sostanza in sequestro, riscontranti un THC inferiore allo 0,5%. Nella sintesidella censura, operata dallo stesso ricorrente, il Tribunale avrebbe errato peraver mostrato di non dubitare degli esiti degli accertamenti sul principio attivoeseguiti dalla stessa società, riscontranti, come detto, una percentuale inferioreallo 0,5%, e nonostante ciò per aver comunque accertato il fumus in ragionedegli esiti positivi di un esame preliminare e per aver ritenuto necessarial’esecuzione degli accertamenti sull’intero compendio della sostanza messa invendita.Si conclude pertanto chiedendo alla Suprema Corte di disporrel’annullamento dell’ordinanza impugnata nonché l’annullamento parziale delsottostante provvedimento di sequestro, previo campionamento della sostanza,secondo le direttive degli ausiliari del Pubblico Ministero, con prelievi perciascuna «varietà» indicata e, per l’effetto, disporre la restituzione della mercealla ricorrente.3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafeCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Deve preliminarmente ribadirsi che nella materia che ci occupa il ricorsoper cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc.pen. Tale vizio ricomprende, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite dellaSuprema Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegnodel provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’iterlogico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692– 01, nonché, ex plurimis: Sez. 4, n. 28442 del 03/07/2025, I., non mass., tra lepiù recenti; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).3. Orbene, in primo luogo, lo stesso ricorrente, al di là di quanto prospettatoin rubrica, come evidenziato nella sintesi del motivo di ricorso e ribadito anchecon le conclusioni scritte, premette di convenire con il principio, fattoesplicitamente proprio dal giudice di merito, sancito da Sez. U, n. 30475 del30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01, che in questa sede si ribadisce. Lacessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivatidella coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina,integrano il reato di cui all’art. 73, T.U. stup. anche a fronte di un contenuto diTHC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n.242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante opsicotropa, secondo il principio di offensività.Precisato quanto innanzi, il ricorso, non solo non deduce violazioni di legge,le uniche ammissibili, ma neanche articola altri vizi di legittimità, versando ladoglianza in fatto e in particolare fondandosi su asseriti approdi scientifici.Prosegue difatti il ricorrente evidenziando l’errore che avrebbe commesso ilTribunale nel non ritenere escluso il fumus per aver, a suo dire, una nonspecificata scienza tossicologica escluso l’efficacia drogante nel caso di principiopotrebbe «ragionevolmente ritenersi la soglia dell’efficacia drogante».Quanto innanzi disvela l’ulteriore profilo d’inammissibilità per aver ilricorrente in termini illogici, rispetto alla stessa ratio sottesa all’operatosequestro, trascurato che la finalità del sequestro in esame, come precisatoanche dal giudice del riesame, è proprio quella di accertare la percentuale diTHC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in merito all’effettiva efficaciadrogante della sostanza necessaria in ossequio al principio di offensività. Néperaltro vale in senso contrario la percentuale di THC dichiarata dalla societàricorrente, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprio all’accertamento,con finalità probatoria, della detta percentuale.In sintesi, è illogica la censura, quindi inammissibile quantomeno peraspecificità, laddove si critica il mantenimento in sequestro della sostanza perl’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione di una pretesa assenza diefficacia drogante, essendo invece il sequestro stesso, operato in ragione delfumus derivante da narcotest, finalizzato all’accertamento della percentuale diTHC, prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante. Efficacia drogante,da intendersi in termini di concreta attitudine a provocare effetti psicogeni, che,come chiarito dalle citate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successivagiurisprudenza di legittimità, necessita di concreto accertamento in ossequio alprincipio di offensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022,In termini anche Sez. 3, n. 15284 del 12/12/2019, non mass., in fattispecieanaloga alla presente e su ricorso proposto dall’attuale ricorrente, Canapandos.r.l.s. (in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA]). Intale sede è stata difatti ribadita l’indispensabilità della verifica da parte delgiudice di merito della concreta offensività della condotta, riferita all’idoneitàdella sostanza a produrre un effetto drogante, cui è preordinato, comenell’attuale fattispecie, il sequestro oggetto del rigettato riesame. Il riferimentoè, altresì, ex plurimis, a Sez. 6, n. 12812 del 15/12/2020, dep. 2021, Pastori,Rv. 281147 – 01, la quale, quanto al principio di proporzionalità, ha peraltroritenuto legittimo il sequestro di tutti i prodotti a base di cannabis sativa L.rinvenuti nella disponibilità dell’indagato e destinati alla commercializzazione,dovendosi compiere l’accertamento volto a verificarne l’efficacia drogantesingola confezione4. In conclusione, all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dellasocietà ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.,ritenuta equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso il 28 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente
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