Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 46160/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 493 ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia omessa motivazione sugli aumenti di pena operati per il riconoscimento della continuazione per i fatti di cui al punto 3-5-6 del capo d'imputazione, non è consentito poiché l'omessa motivazione sul rigetto di un motivo di appello generico (come quello formulato nella specie) non costituisce vizio di motivazione e non comporta quindi l'annullamento della sentenza, dal momento che si tratta di motivo non suscettibile di accoglimento, per cui dal suo mancato esame non ne è derivato pregiudizio per l'imputato; Considerato, inoltre, che il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato previsto dall'art. 493 ter cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia omessa motivazione sugli aumenti di pena operati per il riconoscimento della continuazione per i fatti di cui al punto 3-5-6 del capo d'imputazione, non è consentito poiché l'omessa motivazione sul rigetto di un motivo di appello generico (come quello formulato nella specie) non costituisce vizio di motivazione e non comporta quindi l'annullamento della sentenza, dal momento che si tratta di motivo non suscettibile di accoglimento, per cui dal suo mancato esame non ne è derivato pregiudizio per l'imputato; Considerato, inoltre, che il motivo proposto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il consiglie
Sentenza Cassazione n. 46160/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris