Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 agosto 2024

Cassazione n. 08283/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanz a del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere - emessa in data 19/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, art 416 bisl, comma 1, cod.pen.(capi 21-28-32-33-38 dell'imputazione provvisoria) - , sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del presidio elettronico di cui all'art. 275-bis cod.proc.pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge con riferimento all'art. 273 cod. proc.pen. in relazione al capo 21) dell'imputazione e vizio di motivazione per carenza ed illogicità in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bisl, comma 1, cod.pen.

Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente confermato la gravità indiziarla relativa alla partecipazione al reato associativo senza operare un apprezzamento unitario degli indizi ma valutando isolatamente ogni elemento indiziaria; la piattaforma indiziaria, al contrario, dimostrava che il ricorrente non era coinvolto nelle dinamiche della gestione delle piazze di spaccio, nella distribuzione dello stupefacente e nella ripartizione dei profitti, ma solo nell'acquisto "forzato" dello stupefacente ed alle percentuali da corrispondere al gruppo associativo.

Lamenta, poi, che il Tribunale aveva confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis1, comma 1, cod.pen., sotto il profilo della sussistenza del metodo mafioso, con motivazione carente ed inadeguata, emergendo, al contrario, dalle risultanze probatorio che era il ricorrente a subire il metodo mafioso da parte di esponente di spicco del gruppo associativo.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va rigettato.

2. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).

La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.

La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980_del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01).

Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).

3. Nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità richiamando ed esaminando il compendio indiziario - costituito dagli esiti delle attività di intercettazione telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dichiarazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri e arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia- comprovante l'esistenza di una associazione criminosa camorristica radicata sul territorio di Teverola e Carinaro, in provincia di Caserta, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale associazione traeva parte dei profitti illeciti dalla compravendita di notevoli quantità di sostanze stupefacenti di diverso tipo, attività gestita da [OSCURATO:PERSONA] con la protezione di [OSCURATO:PERSONA]; all'attività di narcotraffico partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all'interno del gruppo associativo, tra i quali anche l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si occupava in maniera stabile dell'attività di deposito e custodia, confezionamento e cessione della sostanza stupefacente; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, si riforniva dal gruppo per svolgere un'autonoma attività di cessione e, previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], faceva capo anche ad altri fornitori di sostanza stupefacente.

Il Tribunale ha evidenziato, quindi, che il [OSCURATO:PERSONA], collaborava stabilmente con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio, fornendo un ausilio per il deposito e la preparazione dello stupefacente, così contribuendo all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione; al contempo, il predetto gestiva in autonomia un'attività di cessione, rifornendosi dallo stesso gruppo criminoso di appartenenza e da altri fornitori, previo consenso del [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo il Della Volpe dimostrava, in maniera evidente, la consapevolezza della sua condotta di partecipazione e, cioè, la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente.

Con riferimento alla gravità indiziaria relativa alla circostanza aggravante del metodo mafioso, utilizzato da parte dei membri dell'associazione per l'acquisizione ed il mantenimento dette piazze di spaccio, il Tribunale ha evidenziato che te emergenze istruttorie davano atto di come la gestione delle piazze di spaccio fosse monopolizzata dal sodalizio criminoso, tanto che tutti gli spacciatori locali erano costretti ad approvvigionarsi di sostanza stupefacente dal gruppo criminoso e che si erano registrate numerose azioni violente e minacce nei confronti di alcuni acquirenti che avevano cercato, invano, di non sottostare alle rigide regole imposte dal [OSCURATO:PERSONA].

La complessiva motivazione, congrua e non manifestamente illogica, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.

Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionati, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01).

In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi, questa Corte ha, inoltre, affermato che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo net caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterfa nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez.6, n.3509 del 10/01/2012, Rv.251574); ed è stato chiarito che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez.2, n. 32564 del 12/04/2023,Rv.285018 - 02).,

4. Consegue, pertanto, come anticipato, il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Aversa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanz a del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere - emessa in data 19/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990, art 416 bisl, comma 1, cod.pen.(capi 21-28-32-33-38 dell'imputazione provvisoria) - , sostituiva la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del presidio elettronico di cui all'art. 275-bis cod.proc.pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge con riferimento all'art. 273 cod. proc.pen. in relazione al capo 21) dell'imputazione e vizio di motivazione per carenza ed illogicità in relazione all'aggravante di cui all'art. 416bisl, comma 1, cod.pen. Argomenta che il Tribunale aveva erroneamente confermato la gravità indiziarla relativa alla partecipazione al reato associativo senza operare un apprezzamento unitario degli indizi ma valutando isolatamente ogni elemento indiziaria; la piattaforma indiziaria, al contrario, dimostrava che il ricorrente non era coinvolto nelle dinamiche della gestione delle piazze di spaccio, nella distribuzione dello stupefacente e nella ripartizione dei profitti, ma solo nell'acquisto "forzato" dello stupefacente ed alle percentuali da corrispondere al gruppo associativo. Lamenta, poi, che il Tribunale aveva confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416bis1, comma 1, cod.pen., sotto il profilo della sussistenza del metodo mafioso, con motivazione carente ed inadeguata, emergendo, al contrario, dalle risultanze probatorio che era il ricorrente a subire il metodo mafioso da parte di esponente di spicco del gruppo associativo. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va rigettato. 2. Va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980_del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). 3. Nella specie il Tribunale riteneva sussistente la gravità richiamando ed esaminando il compendio indiziario - costituito dagli esiti delle attività di intercettazione telefoniche ed ambientali, servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dichiarazioni testimoniali, perquisizioni, sequestri e arresti, dichiarazioni di collaboratori di giustizia- comprovante l'esistenza di una associazione criminosa camorristica radicata sul territorio di Teverola e Carinaro, in provincia di Caserta, facente capo a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tale associazione traeva parte dei profitti illeciti dalla compravendita di notevoli quantità di sostanze stupefacenti di diverso tipo, attività gestita da [OSCURATO:PERSONA] con la protezione di [OSCURATO:PERSONA]; all'attività di narcotraffico partecipavano numerosi sodali, con specifici ruoli all'interno del gruppo associativo, tra i quali anche l'attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che si occupava in maniera stabile dell'attività di deposito e custodia, confezionamento e cessione della sostanza stupefacente; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, si riforniva dal gruppo per svolgere un'autonoma attività di cessione e, previa autorizzazione del [OSCURATO:PERSONA], faceva capo anche ad altri fornitori di sostanza stupefacente. Il Tribunale ha evidenziato, quindi, che il [OSCURATO:PERSONA], collaborava stabilmente con il gruppo [OSCURATO:PERSONA] nell'attività di spaccio, fornendo un ausilio per il deposito e la preparazione dello stupefacente, così contribuendo all'esistenza ed al rafforzamento dell'associazione; al contempo, il predetto gestiva in autonomia un'attività di cessione, rifornendosi dallo stesso gruppo criminoso di appartenenza e da altri fornitori, previo consenso del [OSCURATO:PERSONA]; in tal modo il Della Volpe dimostrava, in maniera evidente, la consapevolezza della sua condotta di partecipazione e, cioè, la coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente. Con riferimento alla gravità indiziaria relativa alla circostanza aggravante del metodo mafioso, utilizzato da parte dei membri dell'associazione per l'acquisizione ed il mantenimento dette piazze di spaccio, il Tribunale ha evidenziato che te emergenze istruttorie davano atto di come la gestione delle piazze di spaccio fosse monopolizzata dal sodalizio criminoso, tanto che tutti gli spacciatori locali erano costretti ad approvvigionarsi di sostanza stupefacente dal gruppo criminoso e che si erano registrate numerose azioni violente e minacce nei confronti di alcuni acquirenti che avevano cercato, invano, di non sottostare alle rigide regole imposte dal [OSCURATO:PERSONA]. La complessiva motivazione, congrua e non manifestamente illogica, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. Va ricordato che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez.3,n.22124 del 29/04/2015, Rv. 263662 - 01; Sez.4,n.51716 del 16/10/2013, Rv. 257905 - 01); è, quindi, indispensabile la volontaria e consapevole realizzazione di concrete attività funzionati, apprezzabili come effettivo e operativo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione (Sez.6, n.34563 del 17/07/2019, Rv. 276692 -01). In relazione alla specificità dei ruoli dei singoli partecipi, questa Corte ha, inoltre, affermato che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo net caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi di un vincolo durevole che accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono per immetterfa nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la diversità di scopo personale, né la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez.6, n.3509 del 10/01/2012, Rv.251574); ed è stato chiarito che la circostanza aggravante del metodo mafioso ha natura oggettiva, derivando dalle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ed opera nei confronti di tutti i concorrenti ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi (Sez.2, n. 32564 del 12/04/2023,Rv.285018 - 02)., 4. Consegue, pertanto, come anticipato, il rigetto del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc
Sentenza Cassazione n. 08283/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris