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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05124/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da MouhtaramAyoub [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1985 ; avversola sentenza del 29 maggio 2025 della Corte d’appello di Torino ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino(che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile d el tentat o furt o pluriaggravat o contestato al capo 2 ) deducendo violazionedi legge, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,ed ecc e pendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. nellaparte in cui preclude all’imputato la proposizione personale del ricorso per cassazione; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, laddove il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimentonon può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito dellamodifica apportata agli ar tt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017,dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) ; -che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazionedegli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consentepiù la propo sizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, èmanifestamente infondata , in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione,senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive ( Sez.

U,n. 8914 del 21/12/2017 , dep. 2018 , Aiello, Rv. 272011 ) ; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilitàva dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 - bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso propost o da MouhtaramAyoub [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 novembre 1985 ; avversola sentenza del 29 maggio 2025 della Corte d’appello di Torino ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino(che, confermando la condanna pronunciata in primo grado, lo ha ritenuto responsabile d el tentat o furt o pluriaggravat o contestato al capo 2 ) deducendo violazionedi legge, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche,ed ecc e pendo l’illegittimità costituzionale dell’art. 613 cod. proc. pen. nellaparte in cui preclude all’imputato la proposizione personale del ricorso per cassazione; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, laddove il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimentonon può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito dellamodifica apportata agli ar tt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017,n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017,dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) ; -che la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazionedegli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consentepiù la propo sizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, èmanifestamente infondata , in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione,senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive ( Sez. U,n. 8914 del 21/12/2017 , dep. 2018 , Aiello, Rv. 272011 ) ; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilitàva dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5 - bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.M Dichiarail ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammend
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