CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34653/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];à OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che il motivo relativo alla mancata pronuncia sulla richiesta di esclusione della recidiva è manifestamente infondato, atteso che tale richiesta non era stata formulata in appello: dal tenore del motivo proposto in appello, infatti, si evince che la recidiva era presa in considerazione dall'appellante solo al fine di contestare il giudizio di comparazione tra circostanze, ma non per la sua esclusione, come già illustrato nella sentenza impugnata alle pagine tre e quattro; considerato che anche il secondo e il terzo motivo, con cui il ricorrente ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della subvalenza della recidiva, sono manifestamente infondati a fronte dei corretti argomenti giuridici formulati dal Giudice di merito (cfr. in particolare pagina tre della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti anche gravi dell'imputato e la prevalenza di tali circostanze in considerazione del divieto di cui all'art. 69 cod. pen.); rilevato che il Collegio di appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, per cui, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (così, ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163 - 01); considerato, inoltre, che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora — come nel caso di specie — non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. 2 P.Q.M